Cassazione Civile, Ordinanza n. 33118/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di adeguamento di una linea ferroviaria affidato da una società ferroviaria a un’A.T.I. di imprese, della quale la capogruppo mandataria è poi fallita. L’appaltatrice aveva chiesto il pagamento di numerose riserve iscritte nel corso dell’esecuzione, assumendo che l’andamento dei lavori fosse stato anomalo per cause non imputabili all’appaltatore. Il Tribunale aveva accolto la domanda in ampia misura; la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva rideterminato gli importi dovuti e rigettato l’appello incidentale. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 115, 116 e 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto tempestive le riserve senza che l’appaltatrice ne avesse fornito prova e con motivazione solo apparente; 2) violazione delle norme e del contratto relative alla disciplina delle riserve, sostenendo che esse dovevano essere iscritte nel primo atto contabile idoneo, e che la Corte aveva erroneamente rinviato alle conclusioni del c.t.u.; 3) violazione delle norme civilistiche e regolamentari sull’appalto per varie singole riserve, deducendone la tardività o l’infondatezza nel merito; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, domanda proposta in appello dopo il pagamento effettuato per evitare l’esecuzione forzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi, ritenendoli infondati perché in larga parte diretti a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, non censurabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d’appello non si era pronunciata sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, domanda ammissibile in appello quale conseguenza della richiesta di riforma della decisione impugnata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui incombe, non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
in cassazione è denunciabile solo se il giudice dichiara di non osservare la regola di disponibilità delle prove o decide su prove non introdotte dalle parti, non quando compie una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza un criterio di valutazione delle prove difforme da quello legale, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per semplice dissenso sulla valutazione di merito.
art. 112 c.p.c.
l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado integra vizio deducibile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge proposte nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per le censure processuali e per la dedotta nullità della motivazione o omessa pronuncia.
art. 44 condizioni generali di contratto
richiamato dalla ricorrente per la disciplina della tempestività delle riserve; la Corte ha escluso che, in assenza del registro di contabilità, le riserve dovessero essere iscritte nel libretto delle misure.
art. 52 r.d. n. 350/1895
definisce il registro di contabilità come documento con pagine preventivamente numerate e firmate, nel quale le partite sono iscritte in ordine cronologico.
art. 42 r.d. n. 350/1895
il libretto delle misure serve ad annotare la misura e la classificazione dei lavori e non sostituisce il registro di contabilità.
art. 40 r.d. n. 350/1895
il giornale dei lavori registra settimanalmente la progressione dei lavori e non è il documento deputato alla iscrizione delle riserve.
art. 89 r.d. n. 350/1895
in assenza del registro, l’appaltatore può annotare succintamente riserve nei documenti contabili firmati, ma esse non hanno efficacia se non ripetute nel registro quando istituito.
art. 53 r.d. n. 350/1895
richiamato come norma sui termini e modi di iscrizione delle riserve nel registro di contabilità.
art. 54 r.d. n. 350/1895
richiamato come norma sui termini e modi di iscrizione delle riserve nel registro di contabilità.
art. 165, comma 3, d.P.R. n. 554/1999
richiamato dalla ricorrente nella disciplina regolamentare delle riserve negli appalti pubblici.
artt. 53 e 54 r.d. n. 350/1895
richiamati dalla ricorrente come norme che impongono la tempestiva iscrizione delle riserve nel primo atto idoneo.
art. 31, comma 2, d.m. n. 145/2000
richiamato dalla ricorrente come disciplina contrattuale/regolamentare delle riserve.
art. 1362 c.c.
richiamato per l’interpretazione del contratto e delle clausole sulle riserve.
Massime di principio
- In tema di appalto di opere pubbliche, il registro di contabilità è il solo documento contabile idoneo a ricevere le riserve con efficacia decadenziale; esso non coincide con il libretto delle misure né con il giornale dei lavori.
- Se manca il registro di contabilità, l’appaltatore non è tenuto a iscrivere le riserve nel primo atto contabile in assoluto successivo al fatto generatore, ma si applica la disciplina propria dei documenti effettivamente previsti e sottoscritti nel caso concreto, salva la successiva istituzione del registro.
- La verifica della tempestività in concreto delle riserve, rapportata alla natura dei fatti lamentati e al momento in cui si manifestano i loro effetti pregiudizievoli, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Nel ricorso per cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove o il diverso apprezzamento dell’attendibilità delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisca erroneamente l’onere probatorio tra le parti, non quando si censuri il modo in cui ha valutato le prove offerte.
- L’adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è motivazione sufficiente, salvo specifiche e circostanziate critiche idonee a evidenziare un vizio logico o giuridico della consulenza.
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, proposta in appello come conseguenza della richiesta di riforma della decisione, non è domanda nuova; se il giudice d’appello non decide su di essa, la parte può dedurre l’omessa pronuncia con ricorso per cassazione.
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