Cassazione Civile, Ordinanza n. 16062/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2011. Nel primo giudizio l'ufficio recuperava a tassazione IRES, IRAP e IVA, contestando: costi di locazione di un immobile, costi e quote di ammortamento relativi ad automezzi, altri costi ritenuti non inerenti, e ricavi non dichiarati emersi da indagini bancarie. L'accertamento si fondava su una complessa frode carosello nel settore della macellazione, con fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e rapporti con società ritenute fittizie o eterodirette. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello della società, annullando l'avviso salvo la ripresa di euro 42.849,00 per costi non deducibili e non documentati. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: omessa pronuncia e motivazione su varie riprese e sull'IVA; violazione delle norme sui costi da reato e dell'onere della prova, per avere la CTR ritenuto deducibili i costi senza verifica rigorosa dei requisiti di effettività/inerenza/documentazione; omesso esame degli indizi di frode; violazione della disciplina degli accertamenti bancari, poiché la CTR non avrebbe applicato la presunzione legale e l'onere probatorio analitico a carico del contribuente. Nel secondo giudizio, relativo a un avviso IRPEF per mancato versamento di ritenute su utili extra-bilancio, la CTR aveva rideterminato la pretesa assumendo che una precedente sentenza fosse già passata in giudicato. L'Agenzia ricorreva denunciando l'erronea presupposizione del giudicato, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2909 c.c. e, in subordine, motivazione mancante o apparente.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Nel procedimento n. 85/2018 ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione. Ha ritenuto fondati i motivi relativi all'omessa pronuncia/motivazione su parte delle riprese, alla deducibilità dei costi in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e alla disciplina delle indagini bancarie, osservando che la CTR aveva esaminato solo una parte delle contestazioni e aveva errato nel considerare automaticamente deducibili i costi per il solo fatto dell'operatività della società, senza verificare il rigoroso assolvimento dell'onere probatorio della contribuente. Nel procedimento n. 24598/2019 ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassando anche qui la sentenza con rinvio. Ha infatti ritenuto che l'attribuzione di giudicato alla sentenza precedente fosse un errore di diritto, non un errore di fatto, poiché quella decisione non era irrevocabile essendo stata impugnata nel diverso giudizio riunito.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la CTR ha omesso di pronunciarsi su parte delle riprese fiscali contestate.
richiede una motivazione della sentenza tributaria completa e riferita a tutte le questioni decisive.
regola l'onere della prova; nel caso dei costi e delle movimentazioni bancarie la contribuente doveva fornire prova analitica e documentale idonea a superare le contestazioni dell'ufficio.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili solo se, pur sostenuti, non contrastano con i requisiti di effettività, inerenza, certezza, determinatezza o con la destinazione diretta al compimento di delitti non colposi.
ha introdotto, in via retroattiva in bonam partem, la disciplina sui costi da reato richiamata dalla Corte.
la deducibilità dei componenti negativi richiede prova della loro esistenza, inerenza, certezza e determinabilità.
prevede una presunzione legale a favore dell'erario in materia di accertamenti bancari, superabile solo con prova analitica del contribuente per ciascuna operazione.
in materia IVA, consente l'utilizzo delle movimentazioni bancarie come base dell'accertamento e pone a carico del contribuente una prova analitica contraria.
il giudicato presuppone una decisione irrevocabile; non può essere attribuita efficacia di giudicato a una sentenza ancora impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il corretto parametro per censurare la violazione di norme sostanziali, come nel caso dell'erronea applicazione del giudicato e delle regole sui costi e sugli accertamenti bancari.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
rileva per i vizi processuali, tra cui omessa pronuncia e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente la censura per omesso esame di fatti storici decisivi; non è utilizzabile per denunciare l'erronea presupposizione dell'esistenza del giudicato.
le presunzioni bancarie ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 operano come presunzioni legali e non richiedono i requisiti delle presunzioni semplici.
le annotazioni contabili non bastano, da sole, a provare la veridicità dei costi a favore dell'imprenditore.
Massime di principio
- In presenza di un avviso di accertamento che contesti più autonome riprese fiscali, il giudice deve esaminarle tutte; l'annullamento può essere disposto solo nei limiti delle questioni effettivamente motivate e decise, non potendo la motivazione ignorare singoli capi della pretesa.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche solo per presunzioni l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o la consapevole possibilità, del cessionario di partecipare all'evasione; il contribuente, per sottrarsi alle conseguenze fiscali, deve fornire prova contraria specifica e diligente.
- La deducibilità dei costi in materia tributaria non è automatica per il solo fatto che il contribuente sia operativo: occorre prova dell'effettivo sostenimento, dell'inerenza, della certezza e della documentazione idonea del costo, secondo l'art. 109 TUIR e l'art. 2697 c.c.
- Per i costi collegati a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la prova non può fondarsi su mere scritture o su documenti contabili privi di autonoma attendibilità rispetto alla falsità della fatturazione contestata.
- Negli accertamenti bancari ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, le movimentazioni costituiscono presunzione legale a favore dell'erario; il contribuente deve offrire una prova analitica, distinta per ogni singola operazione, e il giudice deve motivare in modo puntuale sulla sufficienza di tale prova.
- L'erronea attribuzione di efficacia di giudicato a una sentenza non irrevocabile integra violazione di legge e non errore di fatto revocatorio, poiché l'accertamento del giudicato attiene alla corretta individuazione della regula juris del caso concreto.
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