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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20856/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il destinatario di una cartella esattoriale relativa a spese di giustizia connesse a una condanna penale ha proposto opposizione deducendo: vizi di notifica della cartella; difetto di motivazione; mancanza di previo invito al pagamento; decadenza dalla riscossione; insussistenza del credito perché non riferibile al titolo penale; estinzione del reato; inesigibilità del credito per asserita mancata iscrizione ex art. 29 del regolamento di esecuzione c.p.p.; decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo rituale la notifica, superato l’obbligo di avviso bonario, sufficiente la motivazione della cartella, irrilevante l’estinzione del reato rispetto alle spese processuali e generica la censura sulla decadenza. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione della disciplina sulla riscossione delle spese di giustizia per mancata considerazione dell’obbligo dell’esattore di inviare una comunicazione esplicativa distinta dalla cartella; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto e sulla riferibilità delle spese al titolo di condanna; 3) omesso esame di documenti del processo penale sulla genericità delle spese addebitate; 4) violazione dell’art. 29 disp. es. c.p.p., omessa pronuncia e vizio motivazionale su inesistenza/inesigibilità del titolo ed estinzione del reato; 5) violazione delle norme sulla decadenza dall’iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato di non dover disporre il rinnovo della notifica al Ministero della giustizia, ritenendo comunque definibile la causa. Ha poi cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi ai motivi di opposizione qualificabili come opposizione ex art. 617 c.p.c., perché su tali questioni la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità e non respingere nel merito. Per il resto ha rigettato il ricorso: ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi concernenti la riferibilità delle spese al titolo penale, l’omesso esame di documenti non trascritti, le questioni riservate al giudice dell’esecuzione penale e la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ritenuta applicabile solo ai tributi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente; sono state confermate quelle liquidate in appello per la parte oggetto di cassazione senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Le censure sulla sequenza legale della riscossione e sulla regolarità formale della cartella sono state qualificate come opposizione agli atti esecutivi; se il giudice di merito le ha decise nel merito anziché dichiararle inammissibili, la decisione va cassata senza rinvio sul punto.

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    La mancata allegazione/trascrizione degli atti e la mancata puntuale indicazione del loro contenuto rendono inammissibili i motivi di ricorso fondati su tali documenti.

  • art. 52 d.l. n. 112 del 2008 convertito dalla L. n. 133 del 2008

    La disciplina soppressiva dell’obbligo di notifica del previo invito al pagamento è stata ritenuta rilevante nella sequenza della riscossione; la contestazione relativa integra, al più, un vizio formale della riscossione.

  • artt. 227-bis e 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002

    La disciplina delle spese di giustizia è richiamata per la riscossione, ma la decadenza prevista dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non si estende oltre l’ambito funzionale del richiamo, cioè non vale in generale per tali crediti come per i tributi.

  • art. 1, comma 367, L. n. 244 del 2007

    È richiamata dalla parte ricorrente per sostenere l’esistenza di obblighi informativi in capo all’esattore, ma la Corte non accoglie tale tesi nei termini prospettati.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    La censura di difetto di motivazione della cartella è stata trattata come doglianza formale sulla regolarità dell’atto, non idonea a incidere sulla debenza del credito.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato per la pretesa insufficienza motivazionale della cartella; la Corte ha ritenuto che, per la parte dedotta come vizio formale, la questione ricadesse nell’opposizione ex art. 617 c.p.c.

  • art. 535 c.p.p.

    Le doglianze sulla quantificazione delle spese sono state ritenute generiche e, per la parte relativa alla portata del titolo penale, non deducibili davanti al giudice civile.

  • art. 29 disp. es. c.p.p.

    Le questioni sull’iscrizione del titolo e sull’inesigibilità del credito afferiscono alla definizione del titolo esecutivo penale e sono devolute al giudice dell’esecuzione penale, non al giudice civile dell’opposizione alla cartella.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    La decadenza ivi prevista è stata ritenuta applicabile solo alle pretese tributarie, non alle spese di giustizia oggetto della controversia.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza di una questione di diritto infondata e senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte può evitare il rinvio e decidere nel merito, confermando il dispositivo sostanziale della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Le doglianze che investono la regolarità formale della cartella o la sequenza procedimentale della riscossione, senza contestare la debenza sostanziale del credito, vanno qualificate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
  • Quando un motivo di ricorso si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve riprodurne nel ricorso il contenuto essenziale e indicarne specificamente la sede processuale; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c..
  • Le questioni attinenti alla portata del titolo esecutivo penale, alla riferibilità delle spese al titolo di condanna e all’inesigibilità del credito per vicende del processo penale appartengono al giudice dell’esecuzione penale, non al giudice civile investito dell’opposizione alla cartella.
  • La decadenza prevista dalla disciplina generale della riscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non si applica automaticamente a ogni credito iscritto a ruolo, ma solo nei limiti funzionali per cui la norma è richiamata dalla disciplina speciale.
  • Se una questione di diritto posta con il motivo di ricorso è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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