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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07275/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. Gli accertamenti seguivano a verifiche svolte anche in ambito penale, con sequestro della contabilità e successivo PVC, nel quale era contestata la cessione illecita di gasolio agricolo a tassazione agevolata a soggetti che non avevano titolo per beneficiarne. L'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità dei costi ritenuti direttamente utilizzati per il compimento dell'attività delittuosa e, correlativamente, la detrazione dell'IVA. La CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la documentazione U.M.A. fosse falsificata da terzi e che tale falsificazione non fosse ascrivibile alla società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: motivazione apparente della sentenza regionale; violazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, per avere la CTR escluso l'indeducibilità dei costi da reato nonostante il collegamento diretto con la sottrazione ad accisa; omesso esame di fatti decisivi circa l'irregolarità dei libretti U.M.A.; violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova; violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 sulla detrazione IVA; ulteriore vizio motivazionale sulla giustificazione della fatturazione con destinazione diversa dalla sede dell'acquirente.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il quinto motivo del ricorso, ha rigettato il primo e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui, in materia di costi da reato, il giudice tributario non può accertare incidentalmente l'esistenza del reato ma deve limitarsi a verificare la riferibilità della condotta penale a quella contestata in sede fiscale e l'effettiva diretta connessione dei costi con l'attività delittuosa. Il giudice di rinvio dovrà inoltre considerare la conseguente indetraibilità dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di costi da reato, quando la legge collega l'indeducibilità all'esercizio dell'azione penale per un delitto non colposo, il giudice tributario non può accertare incidentalmente se il reato esista, ma deve verificare soltanto la riferibilità della condotta penale contestata a quella oggetto dell'accertamento fiscale.
  • L'indeducibilità opera solo per i costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento dell'attività delittuosa, con necessità di un nesso diretto tra componente negativa e condotta penalmente rilevante.
  • Nel regime dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, la pendenza del giudizio penale costituisce presupposto dell'accertamento tributario, mentre l'eventuale proscioglimento definitivo o la sentenza favorevole al contribuente fondano il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate.
  • Una motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia incomprensibile il percorso logico decisorio; non è invece necessario che il giudice confuti analiticamente tutte le allegazioni delle parti.
  • Ai fini dell'IVA, le operazioni soggettivamente inesistenti non consentono la detrazione dell'imposta se il bene non è stato effettivamente scambiato con il destinatario della fattura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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