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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04168/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La parte ricorrente aveva impugnato un'intimazione di pagamento per un importo complessivo derivante da cartelle relative a tributi, crediti INAIL e crediti contributivi INPS. In primo grado il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) omessa motivazione e violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo l'illegittimità della notifica dell'intimazione e di alcuni avvisi di addebito per mancata prova della loro rituale notificazione; 2) omessa motivazione e violazione delle norme sulla notificazione, deducendo l'inesistenza giuridica delle notifiche eseguite nei confronti della società e non personalmente del socio, con conseguente pretesa necessità di notifica individuale al socio prima dell'esecuzione; 3) violazione dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, per omessa valutazione della prescrizione delle pretese contributive, previdenziali e tributarie.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notificazione perché la sentenza impugnata risultava pubblicata il 23 dicembre 2024. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza d'appello, che aveva ritenuto tardive le contestazioni sulla notificazione di alcuni avvisi di addebito e aveva comunque effettuato un accertamento di fatto sulla ritualità delle notifiche. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la censura non scalfiva il principio applicato dalla Corte d'appello secondo cui, in presenza di responsabilità solidale del socio per le obbligazioni sociali, opera direttamente l'art. 2291 c.c. e non è necessaria una notifica personale del titolo esattoriale al socio per la validità della riscossione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la conferma della rituale notifica degli atti prodromici comportava il permanere degli effetti interruttivi e quindi l'esclusione della prescrizione. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Invocato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi non si confrontassero adeguatamente con la sentenza impugnata oppure fossero infondati.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni, ma la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile per mancato confronto con la decisione di merito.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    Norma richiamata dalla ricorrente sulle modalità di notificazione, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 16-ter D.L. 179/2012

    Norma richiamata dalla ricorrente sulle notificazioni telematiche; la censura non è stata accolta.

  • art. 57-bis, comma 1, D.Lgs. 82/2005

    Richiamato a sostegno delle doglianze sulla validità della notifica, ma senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato in tema di notifica degli atti della riscossione; la Corte ha escluso l'illegittimità delle notifiche contestate.

  • art. 2291 c.c.

    Applicato direttamente per affermare la responsabilità solidale del socio per le obbligazioni sociali, a prescindere dalla notifica personale del titolo esattoriale.

  • art. 2290 c.c.

    Richiamato nel passaggio che afferma la responsabilità solidale e illimitata del socio per debiti della società, anche dopo il recesso, secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nella giurisprudenza citata per escludere che la tempestiva notifica della cartella alla società impedisca la decadenza nei confronti dei soci, in materia tributaria.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999

    Invocato per sostenere la prescrizione delle pretese contributive, ma la Corte ha escluso la prescrizione alla luce della ritenuta rituale notifica degli atti interruttivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto se la decisione di merito ha dichiarato tardiva o inammissibile la questione già in appello.
  • In tema di riscossione coattiva, la responsabilità solidale del socio per le obbligazioni sociali consente di procedere nei suoi confronti secondo il regime proprio di quella solidarietà, senza che sia necessaria, per la validità della pretesa, una previa notifica personale del titolo esattoriale se la disciplina applicabile e la giurisprudenza richiamata escludono tale requisito.
  • Quando il giudice di merito accerta la rituale notificazione degli atti prodromici e tale accertamento non viene validamente censurato, resta ferma l'efficacia interruttiva delle notifiche e non può essere accolta una deduzione di prescrizione fondata sulla loro asserita invalidità.
  • L'eccezione di tardività del ricorso è infondata se la data di pubblicazione della sentenza impugnata consente di ritenere tempestiva la notificazione del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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