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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04121/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente tra una lavoratrice e una società del settore postale, con contratto decorrente dall'11 dicembre 2017 e successive proroghe, l'ultima comunicata il 24 ottobre 2018 con efficacia dal 1° novembre 2018. In primo grado era stata ritenuta illegittima la proroga, con conversione del rapporto e condanna della società alla riammissione in servizio e al pagamento dell'indennità prevista. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, rigettando le domande della lavoratrice. Successivamente la Corte di cassazione, su ricorso della lavoratrice, aveva accolto due motivi: il primo relativo all'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal d.l. 87/2018 conv. in l. 96/2018 alla proroga comunicata prima dell'entrata in vigore ma efficace dopo, il secondo relativo all'asserita frode alla legge e all'uso del termine per esigenze stabili e durevoli. La società ha quindi proposto revocazione ex artt. 395 n. 4 c.p.c. e 391 bis c.p.c., deducendo un errore di fatto: la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto del 6 dicembre 2017 contenesse una causale giustificativa, mentre esso sarebbe stato acausale; da ciò la ricorrente faceva discendere l'erroneità della successiva qualificazione della proroga come atto in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun errore percettivo revocatorio. Ha osservato che il passaggio della precedente sentenza richiamato dalla società non negava la natura acausale del contratto originario, ma riportava la tesi della lavoratrice sulle effettive finalità dell'assunzione, tesi già dedotta nel merito e nel precedente ricorso per cassazione. La ratio decidendi della sentenza revocanda era chiara: il contratto a termine era stato stipulato in regime di acausalità, ma la proroga comunicata il 24 ottobre 2018, con efficacia dal 1° novembre 2018, era stata considerata un mezzo per eludere la nuova disciplina restrittiva e quindi un atto integrante contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. L'istanza di revocazione è stata pertanto dichiarata inammissibile, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391 bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 395 n. 4 c.p.c., cioè per errore di fatto percettivo.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o positivamente risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia.

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    È richiamato in relazione al contratto a termine originario, stipulato in regime di acausalità.

  • art. 21 d.lgs. n. 81/2015

    È richiamato nel primo motivo del precedente ricorso per cassazione, in relazione alla disciplina delle proroghe del contratto a termine.

  • art. 1 d.l. n. 87/2018 conv. in l. n. 96/2018

    La Corte aveva interpretato la disposizione transitoria nel senso che il riferimento ai contratti "stipulati" successivamente all'entrata in vigore del decreto riguarda i nuovi contratti e non anche le proroghe o i rinnovi dei rapporti in corso.

  • art. 1344 c.c.

    La proroga del contratto è stata ritenuta, nella precedente decisione, mezzo lecito in sé ma utilizzato per conseguire un risultato vietato dalla legge, e quindi in frode alla legge.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391 bis c.p.c. è ammissibile solo per errore di fatto percettivo, non per contestare la ricostruzione giuridica o la valutazione interpretativa compiuta dalla Corte di cassazione.
  • Non sussiste errore revocatorio quando il passaggio della sentenza censurato riproduce la tesi di una parte o lo "storico della lite" e non costituisce il fondamento decisorio della pronuncia.
  • In materia di contratti a termine, la proroga comunicata in un momento anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina ma destinata a produrre effetti dopo tale data può essere scrutinata alla luce del regime sopravvenuto, se la legge transitoria lo impone.
  • Un contratto o una proroga formalmente leciti possono integrare frode alla legge quando, attraverso uno strumento in sé consentito, si realizza in concreto un risultato vietato dalla disciplina imperativa.
  • Ai fini dell'errore revocatorio, è decisiva la distinzione tra affermazione di un fatto come punto controverso della decisione e mera esposizione di allegazioni di parte o del quadro fattuale della lite.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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