Cassazione Civile, Ordinanza n. 04124/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di un dirigente medico al pagamento di euro 52.747,01 a titolo di indennità di sostituzione per avere svolto un incarico ad interim di direzione di struttura complessa del Polo C di una ASL, pur essendo già titolare di altro incarico dirigenziale in una diversa struttura complessa del Polo D. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o omessa motivazione sul primo motivo di appello; (2) violazione dell’art. 24 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale escluderebbe una indennità aggiuntiva per l’incarico sostitutivo; (3) violazione dell’art. 18, comma 7, CCNL dirigenza medica 1998/2000, assumendo che tale norma si applicherebbe solo alla sostituzione di un dirigente temporaneamente assente per ferie, malattia o altro impedimento e non anche alle ipotesi di vacanza del posto o di incarico temporaneamente scoperto, che sarebbero semmai ricondotte al comma 8 senza previsione di indennità. Il controricorrente ha difeso la correttezza della decisione di merito che gli aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficientemente intellegibile e idonea a consentire il controllo sulla ratio decidendi, dunque non era né mancante né apparente. Ha rigettato il secondo motivo chiarendo che il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale dell’art. 24 d.lgs. 165/2001 riguarda le attività riconducibili al singolo incarico, ma non impedisce che la contrattazione collettiva preveda un autonomo compenso per un ulteriore incarico di sostituzione. Ha rigettato anche il terzo motivo, interpretando l’art. 18 CCNL nel senso che l’indennità di sostituzione spetta non solo in caso di impedimento soggettivo temporaneo del titolare, ma anche quando la struttura sia temporaneamente priva di titolare per vacanza del posto o per creazione di una posizione non ancora coperta stabilmente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, in dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza processuale è stata respinta perché la sentenza d’appello aveva una motivazione non apparente e sufficientemente controllabile.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
La motivazione non era mancante né meramente apparente.
Richiamato quale parametro della sufficienza motivazionale della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; nel caso concreto tale soglia è stata ritenuta raggiunta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
Fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ma solo per funzioni e compiti inerenti al singolo incarico; non esclude un compenso autonomo per un distinto incarico di sostituzione previsto dalla contrattazione collettiva.
art. 18, comma 7, CCNL 1998/2000 Medici Dirigenti
Riconosce l’indennità di sostituzione al dirigente chiamato a coprire temporaneamente la struttura priva di titolare, anche in presenza di vacanza del posto o altra scopertura temporanea.
art. 18, comma 8, CCNL 1998/2000 Medici Dirigenti
Non disciplina una causale diversa di sostituzione, ma l’ipotesi residuale in cui l’azienda non possa procedere secondo le modalità previste dai commi precedenti; il richiamo ai commi precedenti implica anche il 7 e quindi l’indennità sostitutiva.
È stato impiegato come canone interpretativo sistematico per leggere i commi dell’art. 18 in modo coordinato, valorizzando il complesso della disciplina contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In dispositivo è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente alcun controllo sull’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica o implicita, se dal testo è comunque ricostruibile la risposta al motivo di appello.
- Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale copre le attività e i compiti riconducibili al singolo incarico conferito, ma non impedisce che la contrattazione collettiva preveda un compenso autonomo per un ulteriore incarico distinto di sostituzione.
- Nella dirigenza pubblica, il termine "incarico" indica una posizione organizzativa autonoma; quando al dirigente viene attribuita una seconda posizione per sostituire un altro titolare assente o mancante, la remunerazione aggiuntiva può essere legittimamente prevista dal contratto collettivo.
- L’indennità di sostituzione per i dirigenti medici non è limitata alle sole assenze dovute a ferie, malattia o altro impedimento soggettivo del titolare, ma può spettare anche in caso di vacanza del posto o di temporanea scopertura della struttura in attesa di copertura stabile.
- Nell’interpretazione del contratto collettivo, le clausole vanno lette in modo coordinato e sistematico, attribuendo a ciascuna il significato che emerge dal complesso dell’atto e non da una lettura isolata del singolo comma.
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