Cassazione Civile, Ordinanza n. 04112/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un direttore generale di una società a partecipazione regionale, cessato il 31 ottobre 2013 per adesione a un fondo di solidarietà per l’esodo volontario previsto da un accordo sindacale del 16 ottobre 2013. In primo grado era stata riconosciuta al lavoratore una maggiore retribuzione, parametrata alla retribuzione minima onnicomprensiva dei dirigenti generali della Regione e ridotta del 30% secondo una delibera di Giunta regionale; la Corte d’appello ha invece escluso tale differenza retributiva, ritenendo che la delibera regionale invocata avesse valore di tetto massimo e non impedisse al consiglio di amministrazione di fissare un compenso inferiore. Quanto alle pretese collegate all’esodo volontario, il lavoratore sosteneva che l’accordo sindacale dovesse considerarsi inefficace per il mancato raggiungimento della soglia del 78% degli aderenti e deduceva anche profili di illegittimità/discriminazione del piano di incentivo all’esodo, oltre a chiedere il risarcimento del danno e l’esibizione di documenti relativi al personale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: violazione delle regole sulle impugnazioni per avere la Corte d’appello deciso su questioni asseritamente nuove; nullità della sentenza e vizi motivazionali per avere ritenuto un accordo sul compenso; violazione delle norme sull’interpretazione della delibera regionale e degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.; omessa pronuncia e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per non avere esaminato la domanda di inefficacia dell’accordo del 16 ottobre 2013; errata interpretazione dell’art. 17 dell’accordo sindacale, la cui condizione sarebbe stata meramente potestativa e quindi nulla; omessa pronuncia sulle istanze istruttorie di esibizione; omesso esame della domanda risarcitoria; e infine illegittimità della regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul preteso novum in appello, osservando che la questione sulla natura della delibera regionale era logicamente devoluta con l’impugnazione della statuizione sul compenso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che contestavano, sotto varie forme, la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione della delibera del consiglio di amministrazione e della delibera regionale, perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito o formulati in modo promiscuo tra vizi diversi. Ha poi confermato che la domanda proposta in primo grado non includeva rituale domanda autonoma di declaratoria di inefficacia dell’accordo sindacale, ma solo allegazioni funzionali a sostenere l’illegittimità del piano di esodo e il risarcimento del danno. Quanto alla clausola dell’art. 17 dell’accordo del 16 ottobre 2013, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che la censuravano, anche perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma relativa al difetto di corretta introduzione in giudizio della domanda di inefficacia; inoltre ha richiamato propri precedenti conformi sull’interpretazione della clausola. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice d'appello può esaminare questioni non espressamente sviluppate nei motivi se connesse ai punti devoluti e comprese nel thema decidendum; non vi è novum quando si discute del titolo costitutivo del diritto già fatto valere.
La sentenza non è nulla per motivazione apparente quando la motivazione esista e consenta di comprendere il percorso decisorio, anche se la parte la ritenga scollata dai fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è utilizzabile per denunciare un mero errore di fatto o per chiedere una rivalutazione del materiale probatorio; il controllo resta limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le censure erano orientate a contestare l'esistenza di un accordo sul compenso, ma la Corte ha ritenuto che il problema fosse in realtà di ricostruzione dei fatti e della fonte regolativa del trattamento.
Richiamati dal ricorrente per negare validità o portata dell'assetto negoziale, ma non ritenuti pertinenti a fondare l'accoglimento della censura.
L'interpretazione degli atti negoziali o assimilati è attività di fatto riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica.
art. 3 Cost.
Invocato insieme all'art. 36 Cost. per sostenere la pretesa retributiva, ma la censura è stata ritenuta assorbita/inammissibile perché basata su una diversa ricostruzione dei fatti e del titolo del compenso.
art. 36 Cost.
Non è autonomamente spendibile per rivendicare una singola componente del trattamento economico di un direttore generale quando esista già un titolo regolativo individuato dal giudice di merito.
Presuppone l'assenza di un titolo regolativo della retribuzione; nel caso concreto il titolo è stato individuato nella determinazione del consiglio di amministrazione entro i limiti dell'atto di indirizzo regionale.
Richiamato per denunciare un'asserita extrapetizione o omessa delibazione, ma la Corte ha escluso che la domanda di inefficacia dell'accordo fosse stata ritualmente proposta.
La corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violata quando il giudice si attenga al petitum e alla causa petendi effettivamente dedotti; qui la domanda di inefficacia non era stata introdotta con autonomia sufficiente.
art. 17 dell'accordo sindacale del 16 ottobre 2013
La clausola è stata interpretata come condizione posta nell'interesse dell'azienda, non come clausola risolutiva automatica; il mancato raggiungimento del 78% delle adesioni non determinava di per sé inefficacia dell'accordo, ma lasciava alla società la scelta se darvi esecuzione o meno in base alla convenienza economica.
Invocato per sostenere la nullità di una condizione meramente potestativa, ma la Corte non ha accolto tale lettura e ha qualificato la clausola come riserva aziendale di prosecuzione del piano di esodo.
Richiamato per l'istanza di esibizione documentale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non decisiva rispetto alla mancanza di una rituale domanda di inefficacia dell'accordo.
Richiamato per l'istanza di acquisizione/esibizione di documenti; non utile a superare il difetto della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza; il motivo sulle spese è stato ritenuto un non motivo perché dipendente dall'accoglimento delle altre censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il pagamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata nella dichiarazione a verbale quale strumento che l'azienda si riservava di utilizzare in caso di mancato raggiungimento della soglia di adesioni al piano di esodo.
Richiamato per conformità a precedenti di legittimità già resi in controversie analoghe sull'interpretazione dell'accordo sindacale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello non integra novum la deduzione di questioni logicamente connesse al capo della sentenza impugnato, quando esse attengano al titolo costitutivo del diritto già devoluto al giudice di secondo grado.
- La denuncia di vizi ex art. 360 c.p.c. deve essere specifica e coerente: è inammissibile cumulare indiscriminatamente censure eterogenee (error in iudicando, error in procedendo, vizio motivazionale) senza consentire di identificare con chiarezza il devolutum.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove; il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa del materiale istruttorio.
- L'interpretazione di una delibera o di un accordo collettivo è attività di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione oltre il minimo costituzionale, non per la mera contrapposizione di una diversa lettura.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. presuppone che la domanda sia stata effettivamente proposta con un petitum e una causa petendi autonomi; le semplici allegazioni o argomentazioni a sostegno di altra domanda non impongono al giudice una pronuncia separata.
- Quando una decisione si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve aggredirle tutte; la mancata censura anche di una sola ratio rende inidonea l'impugnazione a ottenere la cassazione.
- La clausola che subordina l'efficacia di un piano aziendale al raggiungimento di una soglia di adesioni può essere interpretata come riserva di convenienza economica nell'interesse dell'impresa, e non necessariamente come condizione risolutiva automatica o condizione meramente potestativa nulla.
- In assenza di un difetto di titolo regolativo, non può essere chiesta in cassazione la determinazione giudiziale di un compenso solo perché la parte ritenga insufficiente la quantificazione operata dall'organo competente entro i limiti esterni fissati da un atto di indirizzo.
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