Cassazione Civile, Ordinanza n. 04113/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale intercorso tra un dirigente e una società operante nel terminal container. In primo grado e poi in appello era stata accolta solo in parte la domanda del dirigente, con condanna della società al risarcimento del danno per la dequalificazione subita dall'ottobre 2016 fino al licenziamento del 2018, mentre erano state respinte le ulteriori domande. In appello la corte territoriale aveva ritenuto, da un lato, che la revoca dell'incarico di coordinamento personale e organizzazione non potesse essere imputata alla società convenuta perché conferita da un diverso soggetto giuridico, e dall'altro che il licenziamento fosse giustificato da una riorganizzazione aziendale comprovata. Il ricorso per cassazione conteneva quattro motivi: (1) violazione di norme codicistiche e del CCNL dirigenti, sostenendo che non potesse reputarsi giustificato il recesso se la soppressione del posto coincideva con la posizione già illegittimamente dequalificata; (2) nullità della sentenza e violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando che la corte d'appello avesse omesso di esaminare indizi e fatti sintomatici di un recesso ritorsivo o comunque adottato per motivo soggettivo, in violazione di correttezza e buona fede; (3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la corte rigettato la domanda relativa a un'indennità di funzione in ragione del difetto di legittimazione passiva della convenuta, nonostante il pagamento di tale indennità fosse stato effettuato dalla stessa società per anni; (4) violazione di norme in tema di rappresentanza e di disciplina del lavoro somministrato/appalto/distacco, per contestare il rigetto della domanda sull'indennità di funzione pagata dalla società convenuta per conto di altra società.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo e non specificamente devoluto nei gradi di merito, essendo peraltro diretto a sollecitare una rivalutazione di fatto sulla relazione tra soppressione del posto e precedente dequalificazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché mirava a sostituire la propria lettura delle presunzioni e degli indizi a quella del giudice di merito, senza evidenziare un vizio logico radicale o l'omesso esame di un fatto decisivo. Il terzo motivo è stato respinto nel merito: la titolarità passiva del rapporto obbligatorio attiene agli elementi costitutivi della domanda e può essere negata dal convenuto come mera difesa; il pagamento dell'indennità in busta paga non esclude che esso sia avvenuto nell'interesse di altro soggetto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché contestava un passaggio motivazionale non decisivo, una volta esclusa la legittimazione passiva della società convenuta, e perché la mera invocazione delle norme sulla somministrazione, sull'appalto e sul distacco non era sufficiente a trasformare un pagamento per conto altrui in un obbligo proprio. Conseguentemente, la società resistente è risultata vittoriosa; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per collegare la dequalificazione alla pretesa illegittimità del successivo licenziamento; la Corte non entra nel merito della questione perché la censura è nuova e inammissibile.
invocato dal ricorrente nella prospettazione di nullità del recesso; la Corte non ne esamina il contenuto per difetto di specifica devoluzione.
richiamato a fondamento della dedotta violazione dei doveri di correttezza nel recesso dirigenziale; la Corte reputa la censura inammissibile o infondata in quanto diretta a una rivalutazione del merito.
richiamato per sostenere che il licenziamento dovesse rispettare buona fede e correttezza; la Corte afferma che la valutazione della buona fede nel caso concreto spetta al giudice di merito.
art. 19 CCNL Dirigenti Aziende Industriali
invocato dal ricorrente per contestare la giustificatezza del recesso e il diritto all'indennità di funzione; la Corte non accoglie le doglianze per ragioni processuali e di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge richiamata per i motivi di ricorso; la Corte osserva che alcune censure mascherano contestazioni di fatto o di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per asserita omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte esclude il vizio perché la decisione si è comunque pronunciata sulle domande.
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte precisa che non c'è omessa pronuncia quando il giudice decide sulla domanda, anche se non valorizza tutti gli argomenti difensivi.
richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito.
richiamato per sostenere la prova presuntiva di un recesso ritorsivo; la Corte afferma che la valutazione circa l'opportunità e la idoneità degli indizi è riservata al merito.
richiamato nel quarto motivo in tema di rappresentanza e imputazione del pagamento; la Corte non ravvisa utilità decisiva della censura rispetto all'accertamento di merito sulla legittimazione passiva.
richiamato dal ricorrente ma non decisivo nella motivazione della Corte, che tratta invece la questione come inerente alla titolarità del rapporto obbligatorio e alla legittimazione passiva.
evocato dal ricorrente; la Corte osserva che la norma riguarda profili diversi e non basta a fondare l'obbligo di pagamento dell'indennità contro la società convenuta.
evocato dal ricorrente; la Corte esclude che il solo richiamo alla disciplina del distacco possa trasformare un pagamento effettuato nell'interesse altrui in obbligazione propria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in connessione al calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che introduce una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente dove e come la questione sia stata devoluta ai giudici di merito.
- Quando il motivo di ricorso mira a contestare l'apprezzamento di fatti, indizi o presunzioni compiuto dal giudice di merito, il sindacato di legittimità non può risolversi in una rivalutazione del materiale probatorio, salvo che il ragionamento decisorio sia intrinsecamente illogico o apparente.
- La scelta di ricorrere o meno alle presunzioni semplici, nonché la valutazione della loro convergenza e idoneità dimostrativa, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice abbia deciso sulla domanda, ancorché non abbia accolto o valorizzato tutti gli argomenti difensivi o tutte le prove invocate dalla parte.
- La titolarità attiva o passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio attiene al merito della domanda e può essere contestata dal convenuto come mera difesa; il pagamento di un emolumento da parte di un soggetto non equivale, di per sé, ad assunzione in proprio dell'obbligo se risulta effettuato nell'interesse di altro soggetto.
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