Cassazione Civile, Ordinanza n. 24405/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Tre soggetti hanno promosso distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale, deducendo di essere socie di una società in nome collettivo che aveva stipulato un contratto di appalto con una delle società convenute e di aver prestato attività lavorativa sia in favore della committente/appaltante sia dell'altra società resistente. Hanno sostenuto che tutte le prestazioni rese integrassero in realtà un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 1 aprile 2009, chiedendone l'accertamento con le conseguenze retributive e normative. In subordine hanno domandato il pagamento di somme ex art. 2126 c.c. o, ulteriormente, un indennizzo ex art. 2041 c.c. Il Tribunale ha rigettato le domande ritenendo non provati i poteri direttivi e disciplinari tipici della subordinazione; la Corte d'appello ha confermato, valorizzando le prove testimoniali e documentali e ritenendo che le direttive riscontrate fossero compatibili con il coordinamento dell'appalto e con controlli legittimi sull'esecuzione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti undici motivi: contestazione dell'insussistenza della doppia conforme; deduzione di nullità legata al deposito/notifica del dispositivo; preteso contrasto con precedenti ordinanze istruttorie; censura sulla mancata ammissione integrale delle prove; plurime doglianze su violazione di norme sostanziali e processuali e su travisamento delle risultanze istruttorie, al fine di sostenere la subordinazione o quantomeno un rapporto parasubordinato; deduzione dell'applicabilità dell'art. 2 d.lgs. 81/2015; censura sulla mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente non accoglibile e lo ha respinto. In via preliminare ha rilevato un profilo di inammissibilità dell'intero ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché l'esposizione dei fatti di causa era eccessivamente lunga e costruita mediante riproduzione assemblata degli atti processuali. Ha poi esaminato i singoli motivi rilevando che: la prima censura non individuava alcun vizio tipico ex art. 360 c.p.c.; il secondo motivo era infondato perché, nel rito cartolare emergenziale, il deposito telematico del dispositivo equivale alla lettura in udienza; il terzo era infondato poiché le ordinanze istruttorie non vincolano la decisione finale; il quarto era inammissibile perché la riduzione delle prove testimoniali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; i motivi quinto-ottavo erano inammissibili per commistione indebita di vizi eterogenei, per difetto dei requisiti del vizio di omesso esame e per improprio richiamo a violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e a travisamento della prova; il nono e il decimo erano inammissibili perché introducevano questioni nuove non trattate dalla sentenza impugnata; l'ultimo motivo sulle spese è stato respinto perché la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, salvo il divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata quale base dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado in materia di lavoro.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere essenziale e funzionale alla comprensione dei motivi; è inammissibile il ricorso che riproduca integralmente gli atti di causa rendendo difficile individuare la materia del contendere.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza della doppia conforme; la Corte ha ritenuto la deduzione non configurante un vizio tipico deducibile in cassazione nei termini prospettati.
la censura sul dispositivo è stata respinta perché, nel rito cartolare emergenziale, il deposito telematico del dispositivo vale come lettura in udienza.
le ordinanze istruttorie, anche se motivate, non vincolano la decisione finale e non possono pregiudicare il giudizio di merito.
richiamato insieme ad altre norme processuali nella censura sulla mancata ammissione integrale delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per discrezionalità del giudice nella gestione dell'istruttoria.
richiamato nella censura istruttoria; la Corte non ha ravvisato violazioni deducibili in cassazione sul punto.
richiamato nella censura istruttoria; la Corte ha comunque considerato la doglianza inammissibile.
richiamato nei motivi sulla qualificazione del rapporto e sull'appalto, ma la Corte non ha affrontato nel merito una diversa qualificazione del rapporto per l'inammissibilità dei motivi.
art. 29, commi 1 e 3 bis, d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato dalle parti e dai giudici di merito; la Corte osserva che la decisione di merito esclude la subordinazione anche prescindendo dall'applicazione di tale norma.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disapplica espressamente la regola di giudizio; non basta una diversa valutazione delle prove.
la violazione è ravvisabile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento nei casi dovuti; non è censurabile il mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito.
richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ha ravvisato un vizio di legittimità nella valutazione delle presunzioni operata dai giudici di merito.
richiamato nei motivi; non ha inciso sull'esito per l'inammissibilità delle doglianze.
richiamato nei motivi; non decisivo ai fini del giudizio di legittimità.
richiamato nei motivi; la Corte non ha esaminato nel merito tali riferimenti per la carenza dei requisiti delle censure.
i motivi devono essere ricondotti a specifici vizi tipici; è inammissibile la commistione di doglianze eterogenee riferite ai nn. 3, 4 e 5 nello stesso motivo.
la subordinazione va accertata con i consueti indici del potere direttivo, organizzativo e disciplinare; la censura che mira a un diverso apprezzamento degli indizi di subordinazione eccede il sindacato di legittimità.
la questione della sua applicabilità è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile, non essendo stata trattata nella sentenza impugnata e non risultando indicata la sua deduzione nei gradi di merito.
norma invocata in via subordinata per il pagamento delle prestazioni rese di fatto; la relativa domanda non è stata accolta per l'inammissibilità/infondatezza delle censure e il rigetto della pretesa principale.
norma invocata in via ulteriormente subordinata a titolo di arricchimento senza causa; la Corte non ha accolto la pretesa, restando assorbita nel rigetto complessivo.
art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato nei motivi sull'eventuale rapporto parasubordinato; la questione è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.
richiamata nei motivi sulla qualificazione del rapporto parasubordinato; non esaminata nel merito per inammissibilità.
la compensazione delle spese processuali resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il controllo di legittimità è limitato al divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020
nel rito cartolare emergenziale il deposito telematico del dispositivo dopo la camera di consiglio equivale alla lettura in udienza.
richiamato per legittimare il rinvio ad altra pronuncia della Corte in tema di sindacato sulla valutazione della prova.
il travisamento del contenuto oggettivo della prova, nei casi previsti, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti di causa non sia sommaria ed essenziale, ma consista nella riproduzione quasi integrale degli atti processuali, poiché ciò impedisce una immediata comprensione dell'oggetto del giudizio e dei motivi di censura.
- I motivi di ricorso devono essere ricondotti con precisione a uno specifico vizio tipico ex art. 360 c.p.c.; è inammissibile la formulazione promiscua che cumuli censure eterogenee senza distinguere chiaramente tra violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se si indica un preciso fatto storico, realmente non esaminato, decisivo in senso stretto; non è sufficiente sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio o prospettare una pluralità indistinta di circostanze.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con la semplice critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: occorre allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto.
- Le ordinanze istruttorie non vincolano la decisione finale, potendo il giudice di merito discostarsene; la gestione dell'istruttoria, inclusa la selezione delle prove testimoniali ritenute utili o superflue, è normalmente insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di diritto o di fatto non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito, indicando l'atto e il momento processuale corrispondenti.
- La qualificazione del rapporto di lavoro subordinato richiede l'accertamento degli indici tipici del potere direttivo, organizzativo e disciplinare; una censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione degli elementi istruttori eccede il perimetro del sindacato di legittimità.
- In tema di spese processuali, la Corte di cassazione controlla solo che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione totale o parziale resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
- Nel rito cartolare emergenziale, il deposito telematico del dispositivo della decisione equivale alla lettura in udienza, con esclusione di nullità per la mancata comunicazione del dispositivo in quella sede.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, nei limiti individuati dalla giurisprudenza, non si risolve in un sindacato di merito e può trovare rimedio, ricorrendone i presupposti, nella revocazione per errore di fatto.
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