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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24392/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal credito rivendicato da un detenuto per il lavoro carcerario svolto presso varie case circondariali. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte l'eccezione di prescrizione sollevata dal funzionario del Ministero costituitosi ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. e aveva quindi riconosciuto una somma inferiore. La Corte d'appello, accogliendo l'appello principale del Ministero e respingendo quello incidentale del lavoratore, aveva ritenuto valida la notifica all'INPS e aveva dichiarato prescritte le pretese anteriori ad agosto 2013, riducendo così drasticamente l'importo dovuto. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 182, 417-bis e 345 c.p.c. per difetto di ius postulandi del funzionario ministeriale che si era costituito in primo grado, con conseguente inutilizzabilità dell'eccezione di prescrizione da lui sollevata; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova, da parte del Ministero, dell'esistenza di plurimi contratti a termine; 3) violazione dell'art. 1 d.lgs. 368/2001 per mancata prova della stipulazione per iscritto dei contratti a termine e per non avere considerato unitario e continuativo il rapporto di lavoro; 4) violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per errata individuazione del dies a quo della prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui l'art. 417-bis c.p.c. è norma derogatoria e non applicabile analogicamente, limitata alle controversie sui rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 413, comma 5, c.p.c., e non estensibile al lavoro carcerario, cui si applica l'art. 413, comma 2, c.p.c. Ha inoltre chiarito che l'art. 182 c.p.c. non consente di sanare la radicale mancanza di procura o, qui, la partecipazione al giudizio di un dipendente dell'amministrazione fuori dai casi consentiti. Poiché l'eccezione di prescrizione era stata irritualmente sollevata, i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero a corrispondere al ricorrente l'importo originario indicato in atti, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. Ha inoltre posto le spese dei gradi di merito e di legittimità a carico del Ministero, con distrazione al difensore antistatario, e ha compensato integralmente le spese tra il ricorrente e l'INPS, ritenuto interventore meramente adesivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre, ha cassato la sentenza della Corte d'appello in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato il Ministero della giustizia a pagare al ricorrente la somma di euro 13.802,11 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese di primo grado, appello e cassazione in favore del ricorrente, con attribuzione al difensore antistatario, mentre ha compensato integralmente le spese tra ricorrente e INPS per il carattere meramente adesivo della sua partecipazione.

Norme richiamate

  • art. 417-bis c.p.c.

    ha portata derogatoria e non è applicabile analogicamente; riguarda solo le controversie sui rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., non il lavoro carcerario

  • art. 413 c.p.c.

    il lavoro carcerario non rientra nell'ambito del comma 5 richiamato dall'art. 417-bis, ma nei criteri del comma 2

  • art. 182 c.p.c.

    non consente di sanare la mancanza radicale della procura o, nel caso concreto, la partecipazione al processo di un dipendente dell'amministrazione fuori dai casi consentiti; la norma opera per integrare i poteri di un avvocato abilitato, non per supplire all'inesistenza della difesa tecnica

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel dedurre l'inutilizzabilità dell'eccezione di prescrizione, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo

  • art. 2697 c.c.

    invocato per la ripartizione dell'onere della prova sull'esistenza dei contratti a termine, ma motivo assorbito

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato per sostenere la necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti a termine, ma motivo assorbito

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per la decorrenza della prescrizione, ma motivo assorbito

  • art. 2948 c.c.

    richiamato per la durata del termine prescrizionale, ma motivo assorbito

  • art. 384 c.p.c.

    consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare continuità alla motivazione di precedenti conformi

Massime di principio

  • L'art. 417-bis c.p.c. è norma eccezionale e non può essere estesa oltre le controversie espressamente previste; non si applica al lavoro carcerario, per il quale valgono i criteri ordinari di competenza e rappresentanza processuale.
  • La partecipazione al giudizio di un dipendente dell'amministrazione fuori dai casi consentiti integra un vizio radicale della costituzione in giudizio, non sanabile tramite l'art. 182 c.p.c., che riguarda l'integrazione o regolarizzazione della difesa tecnica e non l'assenza originaria di un valido potere di rappresentanza.
  • Se l'eccezione processuale su cui si fonda l'intera decisione d'appello è irritualmente proposta da soggetto privo di ius postulandi, viene meno il presupposto stesso della riforma della sentenza di primo grado e il giudice di legittimità può cassare e decidere nel merito ove non servano ulteriori accertamenti.
  • Quando il ricorso per cassazione è accolto per un vizio processuale assorbente, i motivi che investono il merito o profili ulteriori restano assorbiti e non richiedono esame.
  • In presenza di una causa definibile sulla base degli atti, la Corte di cassazione può pronunciare nel merito ex art. 384 c.p.c. senza rinvio, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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