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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24411/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di indennizzo prevista dalla L. n. 210/1992 per danni da trasfusione di sangue infetto. Dopo un precedente giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva già stabilito che il termine triennale di decadenza non decorre dalla mera conoscenza della malattia, ma dalla conoscenza o conoscibilità anche degli ulteriori presupposti dell'indennizzo, in particolare del superamento della soglia di indennizzabilità. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto comunque maturata la decadenza, affermando che nel 2000 il richiedente aveva conosciuto o poteva conoscere tutti gli elementi costitutivi del diritto e, in particolare, di essere affetto da epatite postrasfusionale irreversibile. Con il nuovo ricorso il richiedente ha dedotto la violazione del principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, sostenendo che il giudice di rinvio non avesse accertato specificamente il superamento della soglia di indennizzabilità. In memoria ha poi eccepito il giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto una domanda risarcitoria per la medesima trasfusione infetta, nel quale era stato fissato all'anno 2006 il momento di conoscenza della patologia e del nesso causale con le trasfusioni, con conseguente tempestività della domanda amministrativa di indennizzo presentata l'11.9.2006.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha valorizzato il giudicato esterno formatosi nel diverso giudizio risarcitorio tra le stesse parti, nel quale era stato accertato il momento di conoscenza del nesso causale tra emotrasfusione e patologia. Tale accertamento, relativo a un punto fondamentale comune a entrambi i giudizi, fa stato anche nel presente processo sulla prestazione assistenziale ex L. n. 210/1992. Di conseguenza, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà prendere atto del giudicato e riesaminare la questione della decadenza. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • L. n. 210/1992

    La prestazione assistenziale per danni da emotrasfusione presuppone la conoscenza o conoscibilità non solo della patologia, ma anche dei presupposti dell'indennizzo, compreso il superamento della soglia di indennizzabilità; il relativo accertamento può essere coperto da giudicato esterno se già definito tra le stesse parti in altro giudizio.

  • art. 2043 c.c.

    Il diritto al risarcimento del danno da trasfusione infetta è distinto dall'indennizzo assistenziale, ma con esso condivide il fatto lesivo di base e, quindi, può produrre giudicato esterno su punti comuni come il nesso causale e il momento di conoscenza della patologia.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge e l'errore processuale per asserita mancata esecuzione del principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di cassazione.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003

    È stata disposta l'oscurazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte per la tutela dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune a due giudizi preclude il riesame di quel punto anche se il successivo giudizio ha petitum e finalità diverse.
  • Quando due azioni diverse traggono origine dal medesimo fatto lesivo, l'accertamento irrevocabile del nesso causale e del momento di conoscenza della patologia compiuto in un giudizio può vincolare anche l'altro giudizio.
  • In materia di indennizzo ex L. n. 210/1992, il termine di decadenza non decorre dalla sola conoscenza della malattia, ma dalla conoscenza o conoscibilità di tutti i presupposti del diritto, compreso il superamento della soglia di indennizzabilità.
  • Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, se dagli atti risulta un giudicato esterno rilevante, deve rilevarlo anche d'ufficio.
  • La presenza di un giudicato esterno su una questione pregiudiziale assorbente comporta l'assorbimento delle ulteriori censure impugnatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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