Cassazione Civile, Ordinanza n. 24410/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal subentro di una nuova impresa in un appalto di servizi di pulizia. La lavoratrice chiedeva di accertare il proprio diritto ad essere assunta dalla società subentrante alle medesime condizioni contrattuali già applicate presso l’impresa uscente, con particolare riferimento a un orario di lavoro di 6 ore giornaliere. La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece negato che la clausola collettiva applicabile imponesse anche il mantenimento delle stesse condizioni contrattuali, ritenendo sufficiente l’obbligo di assunzione dei lavoratori da più di 4 mesi nell’appalto. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto due motivi sostanzialmente coincidenti, entrambi centrati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del CCNL Pulizia-Multiservizi del 31.5.2011, anche in relazione agli artt. 1362 e seguenti c.c. e, nel secondo motivo, al coordinamento con l’art. 7, comma 4-bis, del D.L. n. 248 del 2007 convertito nella L. n. 31 del 2008. Sosteneva che la disposizione collettiva, correttamente interpretata, impone alla società subentrante di riassumere il personale alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento del cambio appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente perché entrambi attinenti all’interpretazione del CCNL applicabile. Ha richiamato un precedente recente e uno precedente ancora (Cass. n. 12866/2024 e Cass. n. 22905/2023) affermando che l’art. 4, comma 3, lett. a), del CCNL Pulizia-Multiservizi del 2011, nella parte in cui prevede l’obbligo di assunzione dell’impresa subentrante a tutela dei livelli occupazionali, comporta anche il dovere di riassumere i lavoratori alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento del cambio di appalto. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 CCNL Pulizia-Multiservizi del 31.05.2011
La clausola collettiva sul cambio appalto, volta al mantenimento dei livelli occupazionali, è interpretata nel senso che l’impresa subentrante deve assumere il personale alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento della cessione/subentro.
art. 4, comma 3, lett. a), CCNL Pulizia-Multiservizi del 31.5.2011
L’obbligo di assunzione del personale dell’appalto cessante non si limita alla mera riassunzione, ma include anche il mantenimento delle condizioni contrattuali già applicate dal precedente datore di lavoro.
Richiamati come canoni di interpretazione del contratto collettivo ai fini della sua corretta lettura.
art. 7, comma 4-bis, D.L. n. 248 del 2007
Norma richiamata nel secondo motivo per il coordinamento con la disciplina collettiva del cambio appalto.
Norma di conversione del D.L. n. 248 del 2007 richiamata nel secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Dedotto come vizio di violazione/falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi.
Richiamato per il rinvio ai precedenti conformi e per la motivazione per relationem.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto disciplinato dal contratto collettivo, la clausola di salvaguardia occupazionale può imporre non solo l’assunzione del personale dell’impresa cessante, ma anche la conservazione delle condizioni contrattuali originarie, se così emerge dall’interpretazione sistematica e letterale della disciplina collettiva.
- Quando una sentenza di merito interpreta una clausola collettiva in modo difforme da un orientamento di legittimità già consolidato, la Corte di cassazione può cassarla per violazione di legge e rinviare al giudice di merito affinché si uniformi al principio affermato.
- La corretta interpretazione del contratto collettivo va svolta secondo i canoni degli artt. 1362 e ss. c.c., tenendo conto della finalità della clausola e del sistema complessivo in cui essa si inserisce.
- Nei motivi di ricorso per cassazione è possibile cumulare censure diverse quando esse investono unitariamente la medesima questione di interpretazione e applicazione della disciplina collettiva.
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