Cassazione Civile, Ordinanza n. 24389/2025 del 02/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore alle dipendenze di una Regione agiva per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella I qualifica dirigenziale, con decorrenza giuridica ed economica dall'8 agosto 1986 oppure, in subordine, dal 6 maggio 2006, con conseguente ricostruzione di carriera e pagamento delle differenze retributive tra la qualifica dirigenziale rivendicata e l'VIII qualifica funzionale, invocando la disciplina regionale e statale richiamata in ricorso. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo in parte prescritto il diritto, poiché la notifica del ricorso costituiva il primo atto interruttivo della prescrizione, e comunque non provata la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica dirigenziale, mancando la specifica indicazione dei contenuti delle attività e delle ragioni della loro sussumibilità nella qualifica richiesta. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il preteso travisamento del thema decidendum; 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la motivazione della sentenza di appello fosse solo apparente e che le mansioni svolte fossero pienamente dirigenziali; 3) violazione delle norme regionali e statali richiamate, assumendo la congruenza delle mansioni con le declaratorie della qualifica dirigenziale; 4) omesso esame di fatti decisivi, per la mancata considerazione di plurimi fatti storici e documenti asseritamente decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva esaminato espressamente la censura e aveva correttamente rilevato che, anche a voler leggere il ricorso introduttivo come riferito alle mansioni in generale, mancava la specifica indicazione delle attività esclusivamente riconducibili al profilo dirigenziale e delle ragioni della loro sussumibilità in tale qualifica. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, in realtà miravano a contestare la valutazione del materiale istruttorio e il giudizio di merito sulla non riconducibilità delle mansioni svolte ai contenuti professionali della qualifica dirigenziale, valutazione ritenuta discrezionale e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare un asserito vizio di omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso che vi fosse omissione, avendo il giudice di merito esaminato la censura.
art. 111 Cost.
Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare motivazione apparente; la censura è stata respinta perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta effettiva e non meramente apparente.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e corretta.
artt. 21, 22 e 23 l. Regione Campania n. 27/1984
Norme sostanziali invocate per sostenere la riconducibilità delle mansioni alla qualifica dirigenziale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare un apprezzamento di merito.
artt. 9 e 10 d.P.R. n. 748/1972
Invocati dal ricorrente per fondare il preteso diritto all'inquadramento dirigenziale; la Corte ha ritenuto che la controversia ruotasse su un giudizio di fatto non riesaminabile in cassazione.
art. 13 l. Regione Campania n. 11/1991
Richiamato insieme alle altre disposizioni sulla qualifica dirigenziale, senza che la Corte ravvisasse violazioni di diritto ma solo una diversa valutazione delle mansioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque affrontato il motivo di appello, anche solo per escluderne la fondatezza sulla base della carenza di allegazioni specifiche.
- La mera elencazione di incarichi o funzioni svolte non è sufficiente, ai fini del riconoscimento di un superiore inquadramento, se non sono specificati i concreti contenuti professionali delle attività e le ragioni della loro esclusiva riconducibilità alla qualifica rivendicata.
- Le censure formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione sulla riconducibilità delle mansioni concretamente svolte a una determinata qualifica professionale, quando sorretta da motivazione adeguata, appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
- Il primo atto utile a interrompere la prescrizione delimita temporalmente il periodo azionabile quando il diritto sia soggetto a prescrizione, ma resta necessario che la domanda sia anche adeguatamente specificata e provata nel contenuto.
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