Cassazione Civile, Ordinanza n. 24402/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta da due dipendenti nei confronti della società datrice di lavoro, poi accolta in primo grado e confermata dalla Corte d'appello di Milano. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.; i controricorrenti non hanno aderito alla rinuncia. Non risultano dal testo della pronuncia i fatti sostanziali specifici del rapporto di lavoro che avevano originato la domanda dei dipendenti, né i motivi di ricorso nel merito, poiché la Corte decide esclusivamente sulla rinuncia intervenuta in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., rilevando che, in mancanza di adesione dei controricorrenti, deve farsi applicazione dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la parte ricorrente, quale parte che ha dato causa al giudizio di legittimità, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari indicati in memoria. La Corte ha anche richiamato il principio per cui l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Richiamato nel procedimento di definizione accelerata e nella richiesta della società di ottenere la decisione; il testo non ne sviluppa la portata oltre il dato procedurale.
Indica la celebrazione del procedimento in camera di consiglio.
La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, depositata dalla parte ricorrente, determina l'avvio del meccanismo estintivo del processo.
In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo; se i controricorrenti non aderiscono, va altresì regolato il carico delle spese.
In mancanza di adesione alla rinuncia da parte dei controricorrenti, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È la disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c., comporta la declaratoria di estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.
- Se la rinuncia al ricorso non è accettata dalle controparti costituite, il giudice deve comunque provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente che ha dato causa al processo.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; pertanto non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
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