Cassazione Civile, Ordinanza n. 24394/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un infermiere di categoria D, dipendente di un'azienda sanitaria provinciale, aveva agito per ottenere il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria, sostenendo di avere svolto quotidianamente un surplus di circa 15/20 minuti al giorno dovuto al tempo necessario per vestizione e svestizione della divisa di servizio, per il periodo da giugno 2009 a settembre 2019. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, liquidando una somma inferiore a quella richiesta. In appello, l'azienda sanitaria aveva ottenuto riforma integrale: la Corte territoriale aveva escluso che il CCNL prevedesse una autonoma indennità di divisa e aveva ritenuto che, in base all'art. 27, commi 12 e 13, del CCNL sanità 2016-2018, il tempo di vestizione/svestizione e passaggio di consegne dovesse risultare dalle timbrature, con onere del lavoratore di allegare e provare che tali operazioni fossero avvenute fuori dall'orario risultante dalle timbrature. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 27 CCNL, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente preteso una timbratura del tempo destinato al cambio divisa e avesse, in modo scorretto, qualificato quel tempo come straordinario; inoltre ha censurato la mancata ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare che il cambio divisa avvenisse fuori turno. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., insistendo sull'inesistenza di un obbligo di timbratura e sull'inconfigurabilità del tempo per il cambio divisa come lavoro straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la Corte d'appello non aveva affermato la natura di lavoro straordinario del tempo per il cambio divisa, ma aveva correttamente interpretato il CCNL nel senso che il tempo di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, nei limiti previsti, deve risultare dalle timbrature, salva la disciplina di dettaglio demandata ad aziende ed enti. Ha inoltre rilevato che la decisiva circostanza che il lavoratore avesse effettuato le operazioni di cambio divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature non era stata allegata e, quindi, non poteva considerarsi pacifica; ciò precludeva l'accoglimento della domanda. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi e introduceva questioni di diritto sotto forma di vizio motivazionale. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27, commi 12 e 13, CCNL Sanità 2016-2018
«12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo»
La disposizione non prevede una autonoma voce economica di 'indennità di divisa', ma impone che il tempo di vestizione, svestizione e passaggio di consegne sia ricompreso nell'orario retribuito e risulti, di regola, dalle timbrature; le aziende possono disciplinare solo aspetti di dettaglio.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non investe un fatto decisivo omesso, ma contesta questioni di diritto o non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il tempo impiegato per vestizione e svestizione della divisa può essere retribuibile solo se si dimostra che tali operazioni sono imposte dal datore di lavoro e si svolgono fuori dall'orario ordinario di lavoro, secondo limiti e modalità organizzative aziendali o contrattuali.
- Quando il contratto collettivo collega il riconoscimento di un tempo aggiuntivo alla sua risultanza dalle timbrature, il lavoratore che chiede un compenso ulteriore deve allegare e provare che il cambio divisa sia avvenuto prima dell'inizio o dopo la fine del turno registrato.
- In cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per riproporre questioni giuridiche o per contestare una ratio decidendi non affrontata dal motivo; occorre invece denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- La domanda di pagamento per tempo di vestizione/svestizione non può essere accolta se il ricorrente non prova il fatto costitutivo decisivo, cioè che quelle operazioni siano state rese fuori dall'orario già contabilizzato come lavoro retribuito.
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