Cassazione Civile, Ordinanza n. 30966/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI notificati nel 2012 per le annualità 2003, 2004, 2005 e 2006, relativi a fabbricati interessati da sanatoria edilizia e successiva attribuzione/variazione della rendita catastale. La CTR aveva ritenuto maturata la decadenza del Comune dal potere di accertamento applicando il termine quinquennale dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 e degli artt. 2964 e 2966 c.c., oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i precedenti atti notificati nel 2008 e 2009 non erano mere prese d'atto ma atti collegati al successivo recupero del saldo e che, comunque, la rendita era stata definita solo dopo la procedura DOCFA conclusa nel 2012; con il secondo motivo ha dedotto, da un lato, violazione di norme in tema di ICI e di efficacia retroattiva della rendita catastale conseguente a DOCFA e, dall'altro, omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che la CTR non aveva esaminato compiutamente le difese e le prove del Comune.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la seconda censura del secondo motivo per difetto di specificità, ha accolto il primo motivo e la prima censura del secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla CTR della Campania in diversa composizione. La Corte ha affermato che la decadenza dal potere impositivo va verificata annualità per annualità, considerando che il termine quinquennale decorre dall'anno successivo a quello di riferimento, poiché entro tale anno doveva essere presentata la denuncia delle sopravvenienze rilevanti ai fini ICI; la retroattività della rendita catastale non esclude il rispetto del termine decadenziale. Restano da esaminare in sede di rinvio le ulteriori censure assorbite dalla pronuncia sulla decadenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
"Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
il termine quinquennale si applica anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge; per l'omessa denuncia di sopravvenienze rilevanti ai fini ICI il termine decorre dall'anno successivo a quello di riferimento, perché entro quell'anno la variazione doveva essere denunciata
richiamato per sostenere che la decadenza non è interrotta dagli atti successivi, in quanto opera secondo i propri termini legali
richiamato con riferimento alla disciplina della decadenza, ritenuta incompatibile con un effetto interruttivo degli atti non impositivi
invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, senza esito favorevole sul punto di inammissibilità
art. 2, comma 41, L. n. 350/2003
"Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi ... l'imposta comunale sugli immobili ... è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione"
la norma attribuisce efficacia retroattiva alla rendita ai fini della base imponibile, ma non incide sui termini decadenziali per l'accertamento
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
richiamato per il principio secondo cui la rendita attribuita a seguito di DOCFA può costituire base imponibile anche per annualità anteriori ancora accertabili; tale principio non supera i limiti di decadenza
richiamato tra le norme in tema di ICI e accertamento, senza autonoma statuizione decisiva nel dispositivo
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
indica il termine entro cui devono essere denunciate le variazioni rilevanti ai fini ICI; la Corte lo usa per far decorrere il termine decadenziale dall'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento
art. 1, comma 336, L. n. 311/2004
richiamato per descrivere il procedimento con cui il Comune può richiedere l'aggiornamento catastale, ma gli atti ivi previsti non coincidono con l'atto impositivo definitivo
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte ribadisce che sono inammissibili i motivi privi di specificità, che si risolvano nella mera riproposizione delle difese di merito o in un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per la censura di omessa pronuncia, poi ritenuta inammissibile
invocato per dedurre omessa pronuncia; la censura è stata però ritenuta non specifica
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia
richiamato per affermare il potere della Corte di cassazione di correggere la motivazione in diritto e individuare la corretta regula iuris sulla base dei fatti accertati
art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006
richiamato solo per precisare che la semplificazione successiva non opera per le annualità in causa
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
richiamato per affermare che l'inosservanza dell'obbligo dichiarativo può integrare una violazione autonoma per ogni annualità d'imposta
Massime di principio
- In materia di ICI, il termine decadenziale per notificare l'avviso di accertamento va calcolato annualità per annualità e decorre dall'anno successivo a quello in cui la variazione o sopravvenienza rilevante doveva essere denunciata.
- La retroattività della rendita catastale attribuita a seguito di sanatoria edilizia o DOCFA incide sulla base imponibile, ma non sospende né proroga i termini legali di decadenza per l'esercizio del potere impositivo.
- Atti meramente ricognitivi, di sollecito o di richiesta di aggiornamento catastale che non contengano il definitivo accertamento del credito tributario non hanno natura di atto impositivo e non producono effetti interruttivi del termine di decadenza.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: è inammissibile la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti o a riproporre le difese di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'inosservanza dell'obbligo dichiarativo in materia ICI può rilevare come violazione riferita a ciascun periodo d'imposta, con conseguente autonoma rilevanza ai fini del computo dei termini di accertamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2021 del 29/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →