Cassazione Civile, Ordinanza n. 34474/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controlli su documentazione bancaria trasmessa dall'autorità fiscale francese, l'Ufficio accertava che il contribuente deteneva somme rilevanti presso una banca svizzera per gli anni 2004 e 2006, con conseguente notifica di avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente impugnava gli atti sostenendo, tra l'altro, che fosse illegittima l'applicazione retroattiva della presunzione legale prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009. La CTP respingeva il ricorso; la CTR accoglieva l'appello ritenendo la norma non retroattiva e di natura sostanziale. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.l. 78/2009, dell'art. 4 d.l. 167/1990, dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, dell'art. 1 l. 212/2000 e dell'art. 11 preleggi, sostenendo la natura procedimentale della presunzione e quindi la sua applicabilità anche ad annualità anteriori al 2009; il contribuente resisteva anche con eccezione di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendolo conforme agli artt. 360 e 366 c.p.c., ma ha respinto nel merito il motivo dell'Agenzia. Ha confermato che l'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 ha natura sostanziale e non può applicarsi retroattivamente a fatti riferiti ad annualità anteriori alla sua entrata in vigore. Poiché gli accertamenti riguardavano gli anni 2004 e 2006, la presunzione legale non era utilizzabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la P.A. ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
la presunzione legale relativa prevista per attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente a periodi d'imposta anteriori al 1 luglio 2009
costituisce il quadro degli obblighi dichiarativi richiamati dalla norma presuntiva del 2009
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge
richiamato per contestare l'applicazione retroattiva della norma e discusso nel motivo di ricorso
richiamati per respingere l'eccezione di inammissibilità, poiché il ricorso risultava conforme al paradigma formale delle impugnazioni di legittimità
richiamato ai fini dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione soccombente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicabile alla P.A. difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
art. 3 Cost.
evocato dalla giurisprudenza richiamata per fondare la natura sostanziale della presunzione e l'esigenza di evitare disparità di trattamento
art. 24 Cost.
evocato dalla giurisprudenza richiamata per evitare un pregiudizio al diritto di difesa del contribuente derivante da applicazione retroattiva
Massime di principio
- Una presunzione legale tributaria che attribuisca al Fisco un vantaggio probatorio non è, per ciò solo, norma procedurale: se incide sulla posizione sostanziale del contribuente e sul suo diritto di difesa, deve essere qualificata come norma sostanziale.
- Le norme che introducono presunzioni più sfavorevoli al contribuente non si applicano retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, salvo espressa previsione legislativa in senso contrario.
- Ai fini della ricostruzione del regime applicabile, la qualificazione della norma come sostanziale o procedimentale è decisiva per stabilirne l'operatività nel tempo.
- Nel giudizio di legittimità, l'eccezione di inammissibilità del ricorso va respinta quando l'impugnazione rispetta il paradigma degli artt. 360 e 366 c.p.c., anche se la questione di merito viene poi decisa sfavorevolmente al ricorrente.
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