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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34474/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di controlli su documentazione bancaria trasmessa dall'autorità fiscale francese, l'Ufficio accertava che il contribuente deteneva somme rilevanti presso una banca svizzera per gli anni 2004 e 2006, con conseguente notifica di avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente impugnava gli atti sostenendo, tra l'altro, che fosse illegittima l'applicazione retroattiva della presunzione legale prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009. La CTP respingeva il ricorso; la CTR accoglieva l'appello ritenendo la norma non retroattiva e di natura sostanziale. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.l. 78/2009, dell'art. 4 d.l. 167/1990, dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, dell'art. 1 l. 212/2000 e dell'art. 11 preleggi, sostenendo la natura procedimentale della presunzione e quindi la sua applicabilità anche ad annualità anteriori al 2009; il contribuente resisteva anche con eccezione di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendolo conforme agli artt. 360 e 366 c.p.c., ma ha respinto nel merito il motivo dell'Agenzia. Ha confermato che l'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 ha natura sostanziale e non può applicarsi retroattivamente a fatti riferiti ad annualità anteriori alla sua entrata in vigore. Poiché gli accertamenti riguardavano gli anni 2004 e 2006, la presunzione legale non era utilizzabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la P.A. ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. 78/2009

    la presunzione legale relativa prevista per attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente a periodi d'imposta anteriori al 1 luglio 2009

  • art. 4 d.l. 167/1990

    costituisce il quadro degli obblighi dichiarativi richiamati dalla norma presuntiva del 2009

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge

  • art. 1 l. 212/2000

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato per contestare l'applicazione retroattiva della norma e discusso nel motivo di ricorso

  • artt. 360 e 366 c.p.c.

    richiamati per respingere l'eccezione di inammissibilità, poiché il ricorso risultava conforme al paradigma formale delle impugnazioni di legittimità

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    richiamato ai fini dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione soccombente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non applicabile alla P.A. difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • art. 3 Cost.

    evocato dalla giurisprudenza richiamata per fondare la natura sostanziale della presunzione e l'esigenza di evitare disparità di trattamento

  • art. 24 Cost.

    evocato dalla giurisprudenza richiamata per evitare un pregiudizio al diritto di difesa del contribuente derivante da applicazione retroattiva

Massime di principio

  • Una presunzione legale tributaria che attribuisca al Fisco un vantaggio probatorio non è, per ciò solo, norma procedurale: se incide sulla posizione sostanziale del contribuente e sul suo diritto di difesa, deve essere qualificata come norma sostanziale.
  • Le norme che introducono presunzioni più sfavorevoli al contribuente non si applicano retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, salvo espressa previsione legislativa in senso contrario.
  • Ai fini della ricostruzione del regime applicabile, la qualificazione della norma come sostanziale o procedimentale è decisiva per stabilirne l'operatività nel tempo.
  • Nel giudizio di legittimità, l'eccezione di inammissibilità del ricorso va respinta quando l'impugnazione rispetta il paradigma degli artt. 360 e 366 c.p.c., anche se la questione di merito viene poi decisa sfavorevolmente al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

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