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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34456/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato avvisi di accertamento per gli anni 2008 e 2009, recuperando a tassazione una plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile e del terreno pertinenziale. Secondo l'Amministrazione, la cessione formalmente avente a oggetto un fabbricato celava in realtà la vendita di un terreno edificabile, in ragione della successiva realizzazione di una palazzina da parte dell'acquirente. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario; la C.T.P. aveva accolto i ricorsi, mentre la C.T.R. aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo tassabile almeno la porzione di terreno eccedente il sedime dell'edificio. In cassazione il contribuente deduceva: violazione dell'art. 67 TUIR e dell'art. 6 L. n. 482/1985, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'oggetto della vendita era un fabbricato con area pertinenziale e che era irrilevante la successiva diversa destinazione urbanistica; nullità della sentenza per difetto di motivazione/violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR esaminato le difese del contribuente; violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale; violazione delle norme sulla notificazione dell'atto impositivo, per pretesa inesistenza della notifica; e illegittimità delle sanzioni, ritenuta inammissibile dal giudice di merito. Nelle more del giudizio, tuttavia, gli avvisi di accertamento erano stati annullati in autotutela, con conseguente richiesta del ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere e di porre le spese a carico dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia delle entrate, ritenuta soccombente in via virtuale per avere riconosciuto le ragioni del contribuente con l'annullamento dell'atto. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), TUIR

    Norma evocata dal ricorrente per sostenere che la plusvalenza tassabile presuppone la cessione di un'area edificabile e non di un fabbricato con pertinenza; la Corte non si pronuncia nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della qualificazione del bene ceduto; nessuna interpretazione di merito è resa dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sotto il profilo dell'onere probatorio circa la natura del bene ceduto; non è oggetto di esame nel merito.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Evocato per censurare la motivazione della sentenza di appello; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il giudizio si estingue.

  • artt. 5, 6, 7, 10 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamati in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale; il tema resta assorbito dall'estinzione del giudizio.

  • art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in sede procedimentale.

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    Norma invocata dal ricorrente a sostegno della censura procedimentale.

  • art. 70 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato sia per il contraddittorio sia per la notificazione dell'atto impositivo; la Corte non decide sul punto per sopravvenuta estinzione.

  • art. 3, n. 3, L. 20 novembre 1982, n. 890

    Evocato dal ricorrente in tema di notificazione; nessun esame di merito per l'estinzione del giudizio.

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inesistenza/nullità della notifica e l'insanabilità del vizio; la Corte non si pronuncia sul merito.

  • artt. 53 e 56 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati per la censura relativa alle sanzioni e al devolutum in appello; la questione resta priva di decisione di merito.

  • art. 5 d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 472

    Norma richiamata in tema di sanzioni tributarie; non viene interpretata nel merito.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    È la base normativa della declaratoria di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, con effetto estintivo dell'intero giudizio.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla resistente per chiedere di partecipare all'eventuale udienza di discussione, nonostante il mancato tempestivo controricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato elimina la controversia sul rapporto sostanziale e determina la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio.
  • Quando la cessazione della materia del contendere è provocata dall'annullamento in autotutela dell'atto da parte dell'Ufficio, le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale e possono essere poste a carico dell'Amministrazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Se il giudizio si estingue per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso relativi alla qualificazione del bene ceduto, all'onere della prova, alle nullità processuali o alle violazioni procedimentali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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