Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un fideiussore ha proposto opposizione al credito richiesto da una banca, contestando il quantum dovuto e, in sede di legittimità, la correttezza della consulenza tecnica d'ufficio utilizzata nei precedenti gradi. In particolare ha dedotto: 1) violazione dell'art. 195 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita lesione del contraddittorio nella formazione della c.t.u., sostenendo che la convocazione del consulente a chiarimenti fosse stata disposta a seguito di eccezioni tardive della banca, la quale non aveva partecipato alle operazioni peritali; 2) violazione dell'art. 134 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita carenza di motivazione dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva richiamato il c.t.u. a chiarimenti; 3) conseguente censura sulle spese. La controversia tra le parti riguardava, sul piano sostanziale, l'inquadramento del rapporto come contratto autonomo di garanzia e la quantificazione del credito della banca, con rideterminazione del debito per il superamento del tasso soglia solo per un limitato importo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva legittimamente esercitato i poteri d'ufficio, convocando il c.t.u. a chiarimenti nel contraddittorio delle parti, senza violare l'art. 195 c.p.c. né l'art. 111 Cost.; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché l'ordinanza era adeguatamente motivata dal mancato rispetto delle istruzioni della Banca d'Italia e dalla necessità di riformulare il quantum. Il terzo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, secondo quanto riportato nel dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che il giudice può convocare il consulente tecnico a chiarimenti e disporre integrazioni della consulenza nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio, senza che ciò integri di per sé violazione del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo non risulta violato quando il giudice utilizzi legittimamente il potere di sentire il c.t.u. a chiarimenti nel contraddittorio delle parti e motivi la decisione.
L'ordinanza che dispone la convocazione del consulente a chiarimenti è legittima se sorretta da motivazione riconoscibile, nella specie individuata nel bisogno di chiarire e riformulare il quantum dovuto.
Le contestazioni delle parti sulla c.t.u., quando non integrano specifiche nullità del procedimento peritale, hanno natura di difese valutative e possono essere svolte anche in appello, purché non introducano nuovi fatti o nuove domande.
Massime di principio
- La convocazione del consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti, come pure la scelta di disporre indagini suppletive o integrative, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e priva di vizi logici o giuridici.
- Non si ha violazione del contraddittorio per il solo fatto che il giudice richieda chiarimenti al c.t.u. o utilizzi iniziative istruttorie sollecitate da una parte, purché l'attività avvenga nel contraddittorio e nel rispetto delle prerogative difensive delle parti.
- Le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio che non denunciano una nullità del procedimento peritale sono mere argomentazioni difensive sulla attendibilità o valutazione degli esiti della consulenza e possono essere dedotte anche in appello, senza trasformarsi automaticamente in nuove eccezioni o nuove prove.
- L'ordinanza che richiama il consulente a chiarimenti è validamente motivata quando indica la ragione tecnica dell'integrazione, come l'esigenza di correggere o precisare il calcolo del quantum in relazione alle istruzioni tecniche applicabili.
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