Cassazione Civile, Ordinanza n. 34454/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi finitimi. In primo grado il giudice aveva respinto le domande volte ad accertare l'inesistenza di una servitù di veduta e a ottenere l'eliminazione di una grondaia/sporgenza e di uno scolo delle acque. In appello, invece, è stata accolta la domanda del proprietario del fondo vicino, con accertamento dell'inesistenza di una servitù di scolo e di una servitù di veduta per usucapione, ordine di vietare lo sversamento delle acque, arretrare le condutture, realizzare opere fisse per impedire inspicere e prospicere, e condanna al risarcimento del danno. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 183 c.p.c. perché la domanda sulla servitù di scolo sarebbe stata una domanda nuova, formulata solo in udienza, e non una consentita modificazione; 2) violazione degli artt. 949 e 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per asserita pronuncia oltre i limiti della domanda e per mancanza di prova sui reflui; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 908, 913, 2697 c.c. per errata valutazione della prova in tema di usucapione della servitù; 4) violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. per la condanna al risarcimento, ritenuta priva di adeguata prova e quantificazione; 5) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese nonostante la asserita soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto. In particolare, ha affermato che la domanda modificata in appello era ammissibile perché connessa alla vicenda sostanziale dedotta e riconducibile alla reconventio reconventionis; che le doglianze su scolo, veduta, usucapione e danno in realtà miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito; che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché non era contestato il riparto dell'onere probatorio, ma l'apprezzamento dell'esito della prova; e che il danno da violazione delle limitazioni del diritto di proprietà può presumersi in re ipsa, salvo prova contraria. Ha inoltre confermato il regolamento delle spese operato dalla Corte territoriale, ritenendo insindacabile la valutazione di soccombenza e la mancata compensazione. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La modificazione della domanda è ammissibile se riguarda anche uno solo degli elementi oggettivi della domanda e resta connessa alla vicenda sostanziale dedotta, senza pregiudicare il diritto di difesa della controparte o allungare indebitamente il processo.
Richiamato come base dell'azione negatoria servitutis, rispetto alla quale la domanda modificata è stata ritenuta ammissibile.
La violazione di norma sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella obbligata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o l'esito della loro valutazione.
Non è ravvisabile ultrapetizione se la domanda modificata è connessa alla medesima vicenda sostanziale e ammissibile nel perimetro processuale consentito.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore difforme da quello legale o abbia negato il prudente apprezzamento; non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato in relazione alla disciplina dello scolo delle acque e alla contestata valutazione dell'appello sulla servitù di scolo.
Richiamato in relazione alla disciplina dello scolo delle acque e alla contestata valutazione dell'appello sulla servitù di scolo.
Richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno, ma la censura è stata respinta perché centrata sulla ricostruzione del fatto e sulla prova del pregiudizio.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge e non è sindacabile in cassazione se non vi sia violazione del principio per cui la parte pienamente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
Il principio di soccombenza giustifica la condanna alle spese della parte totalmente soccombente.
È ribadita l'assenza di incompatibilità del consigliere relatore della proposta acceleratoria a far parte del collegio che decide il ricorso.
In caso di rigetto del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende secondo il regime applicabile.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di cassazione la modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. è ammissibile quando resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non comprometta il contraddittorio, potendo investire anche solo uno tra petitum e causa petendi.
- La distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale non impedisce di valorizzare, ai fini dell'ammissibilità della modifica della domanda, la connessione sostanziale tra le difese delle parti, se il codice di rito non prevede una differenza ostativa.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece si contesta il modo in cui le prove sono state valutate, la doglianza non attiene alla norma sull'onere probatorio ma al merito dell'accertamento.
- La denuncia del vizio di cui all'art. 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: è ammessa solo se il giudice abbia utilizzato la prova in violazione della regola legale di valutazione o del prudente apprezzamento nei casi in cui esso non è consentito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una revisione del convincimento del giudice di merito sulla ricostruzione dei fatti, sull'attendibilità dei testimoni e sulla preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
- La lesione delle limitazioni legali del diritto di proprietà può integrare un danno risarcibile presunto in re ipsa, salvo che il convenuto dimostri elementi idonei a escluderlo in concreto.
- La regolazione delle spese di lite e l'eventuale compensazione rientrano, entro i limiti di legge, nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non è violato il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata di spese.
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