Cassazione Civile, Ordinanza n. 34453/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il titolare del conto corrente ha agito contro la banca deducendo che, nel periodo 2004-2014, numerosi assegni circolari erano stati tratti sul conto a sua insaputa, con firme apposte in calce alle richieste di emissione che sarebbero state falsamente sottoscritte dalla collaboratrice di studio, unica persona incaricata di intrattenere i rapporti con la banca. Ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento della banca alla disciplina del conto corrente e della convenzione di assegno, con condanna alla restituzione delle somme addebitate, sia per il periodo 2012-2014 sia per ulteriori importi riferiti agli anni precedenti. La banca ha resistito eccependo, tra l’altro, la mancata contestazione degli estratti conto. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello ha confermato il rigetto rilevando che non era stato provato il nesso causale tra il lamentato inadempimento della banca e il danno, anche perché la condotta del correntista era stata gravemente negligente: per oltre un decennio non aveva controllato gli estratti conto, pur avendo delegato ampi poteri alla collaboratrice e avendo così creato un quadro di affidamento che non consentiva alla banca di sospettare irregolarità. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1218, 1227, 1832 e 2946 c.c., sostenendo che la sua condotta poteva incidere solo sulla quantificazione del danno e non sull’imputabilità dell’inadempimento alla banca, e che il mancato esercizio della contestazione degli estratti non precludeva l’azione nei limiti della prescrizione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme relative agli assegni per cui la banca non aveva prodotto le distinte; 3) violazione degli artt. 1832 e 2697 c.c. per il rigetto della domanda restitutoria di importi corrispondenti ad assegni privi di richiesta prodotta dalla banca; 4) omesso esame di un fatto decisivo, consistente in asserite anomalie del comportamento della collaboratrice e di altri movimenti che avrebbero escluso l’affidamento della banca sul suo operato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente escluso la prova del nesso causale tra il dedotto inadempimento della banca e il danno, valorizzando la gravissima negligenza del correntista nel non controllare per anni gli estratti conto e applicando l’art. 1227, comma 1, c.c. quale regola idonea a escludere o ridurre il risarcimento quando il fatto del danneggiato concorra causalmente all’evento dannoso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse chiarito quale concreta responsabilità fosse imputabile alla banca, anche in considerazione del fatto che, secondo gli accertamenti di merito, la dipendente aveva operato per anni con modalità apparentemente legittime e senza elementi che imponessero sospetti all’istituto. I motivi secondo e terzo sono stati trattati congiuntamente e ritenuti non confrontati con la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale non aveva esaminato la questione delle singole distinte in quanto assorbita dall’esclusione di ogni responsabilità della banca per effetto della condotta negligente del correntista; è stato ribadito che l’assorbimento non integra, di per sé, vizio di omessa pronuncia. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito, sia perché le circostanze dedotte costituivano elementi istruttori non decisivi ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
Richiamato come norma sulla responsabilità del debitore per inadempimento, ma la Corte non ha ravvisato una responsabilità della banca perché il nesso causale con il danno era escluso dalla condotta del correntista.
art. 1227 c.c.
Il fatto colposo del danneggiato concorre nella causazione del danno e può ridurre o escludere il risarcimento; la Corte lo applica come regola idonea a interrompere, nel caso concreto, il nesso eziologico con il fatto del debitore.
art. 1832 c.c.
Richiamato in relazione all’onere del correntista di controllare e contestare gli estratti conto; la mancata contestazione non impedisce in assoluto l’azione, ma rileva nel giudizio sulla prova e sulla causalità del danno.
art. 2946 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione decennale, ma non decisivo nel percorso motivazionale della Corte, che ha rigettato il ricorso su altre basi.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione era stata assorbita dalla statuizione principale di esclusione della responsabilità della banca.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova: la contestazione dell’illegittimità delle annotazioni e della debenza degli addebiti incombe sul correntista che agisce in restituzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come base per le censure di violazione di legge, tutte respinte o dichiarate inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia, ma non accolto perché la questione risultava assorbita.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato escluso perché le circostanze indicate non integravano un fatto storico decisivo e, in ogni caso, ricorreva la doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto nel caso concreto.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
Richiamato per l’applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.
L. n. 134 del 2012
Richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 83 del 2012 e alla disciplina della doppia conforme.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per l’onere di specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del fatto storico omesso e dei relativi dati processuali.
Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053
Richiamata per il principio secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel contenzioso bancario sul conto corrente, il correntista che agisca per l’illegittimità di addebiti o operazioni deve allegare e provare il nesso causale tra l’inadempimento della banca e il danno lamentato; se la perdita è stata favorita in modo determinante dalla condotta del medesimo correntista, la responsabilità della banca può essere esclusa.
- La mancata verifica per lungo tempo degli estratti conto, in presenza di comunicazioni periodiche e di una delega ampia conferita a un collaboratore, può integrare una condotta gravemente negligente del correntista idonea ad applicare l’art. 1227, comma 1, c.c. e a interrompere il nesso eziologico tra operazione contestata e danno.
- La mancata produzione, da parte della banca, delle distinte di richiesta di emissione di assegni non impone l’accoglimento automatico della domanda restitutoria se il giudice di merito ha già escluso, per altra ragione assorbente, la responsabilità dell’istituto di credito.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza di omessa pronuncia non è fondata quando la questione sia stata assorbita da una statuizione che rende superfluo esaminarla, poiché l’assorbimento può tradursi in un rigetto implicito della domanda o questione assorbita.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, non di mere risultanze istruttorie o elementi valutativi; in caso di doppia conforme, il ricorrente deve anche indicare le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
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