Cassazione Civile, Ordinanza n. 34455/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio, a fronte di un reddito dichiarato di euro 60.417,00, ha ricostruito sinteticamente il reddito in euro 247.507,23 mediante redditometro, valorizzando il possesso di un'abitazione principale, una secondaria, quattro cavalli e due autovetture. In contraddittorio endoprocedimentale l'Ufficio aveva prospettato una riduzione a euro 159.000,51, non accettata dal contribuente. La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso, rideterminando il reddito in euro 120.000,00, ritenendo sovrastimati gli immobili e i cavalli; la CTR aveva confermato tale decisione, rigettando sia l'appello principale del contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla mancata spiegazione dei criteri di quantificazione; motivazione insufficiente e contraddittoria, anche per l'erroneo richiamo a un'autotutela riferita ad altra annualità e per asserite incongruenze sui rapporti tra prova legale, onere della prova e quantificazione del reddito; illegittimità dell'applicazione della disciplina del vecchio redditometro e inapplicabilità dei decreti ministeriali del 1992 alle annualità successive al 2009 per violazione dell'art. 53 Cost. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale, denunciando la violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR aveva svalutato la pretesa erariale, negato che l'accertamento potesse fondarsi sul solo redditometro e ritenuto dubbia la quantificazione originaria solo per l'esistenza di una proposta di definizione in autotutela o in adesione. La Corte ha rigettato il terzo motivo del ricorso principale, affermando che per l'anno 2007 si applica il vecchio redditometro, poiché la riforma del 2010 opera solo per i redditi con termine di dichiarazione non ancora scaduto alla sua entrata in vigore, quindi dal periodo d'imposta 2009, e che non vi è violazione dell'art. 53 Cost. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che la CTR aveva motivato in modo confuso e contraddittorio, non avendo risposto in modo analitico alle censure sulla quantificazione del reddito e avendo erroneamente alterato il riparto dell'onere probatorio nel redditometro: la disponibilità degli indici di capacità contributiva integra una presunzione legale relativa, superabile dal contribuente con prova contraria, e il giudice, una volta svolta tale prova, deve esaminare analiticamente la documentazione senza limitarsi a valutazioni sommarie. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale del contribuente, ha rigettato il terzo motivo, e ha accolto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Ne è seguita la cassazione della sentenza della CTR Toscana con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e motivi congruamente sui criteri di quantificazione del reddito accertato con redditometro, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sul piano sostanziale, la Corte ha confermato che per l'annualità 2007 resta applicabile il vecchio redditometro e che la disciplina non viola l'art. 53 Cost., ma ha censurato la motivazione della CTR e il modo in cui aveva affrontato il riparto dell'onere della prova e la valutazione delle allegazioni difensive e della pretesa erariale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi di appello; l'omissione integra nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Usato dall'Agenzia per denunciare la violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973.
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito basato su elementi induttivi e indici di capacità contributiva; nel testo vigente ratione temporis consente l'accertamento sintetico con prova contraria del contribuente.
art. 38, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Riguarda le spese per incrementi patrimoniali.
art. 38, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Prevede espressamente la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010
La novella al redditometro si applica solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal periodo d'imposta 2009.
art. 5 d.m. 24 dicembre 2012
Le disposizioni del nuovo decreto si applicano alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.
art. 53 Cost.
Il vecchio redditometro non contrasta con il principio di capacità contributiva; l'accertamento induttivo è mezzo di attuazione di tale principio.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente nel contestare la disciplina applicabile e l'invocata illegittimità dei decreti ministeriali del 1992.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico fondato sul redditometro integra una presunzione legale relativa: la disponibilità di specifici beni o servizi consente di presumere un reddito maggiore, ma il contribuente può superare tale presunzione con idonea prova contraria, dimostrando anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
- Nel giudizio tributario conseguente a redditometro, una volta che il contribuente abbia allegato e documentato elementi idonei a contrastare la presunzione, il giudice deve valutare analiticamente la documentazione e non può limitarsi a giudizi sommari o apodittici.
- Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su tutte le censure proposte in appello e deve fornire una motivazione coerente e comprensibile sui criteri di quantificazione del reddito accertato; la mancata risposta al motivo o la motivazione confusa e contraddittoria determinano nullità della sentenza.
- La disciplina del "vecchio" e del "nuovo" redditometro va individuata in base alle regole di diritto intertemporale e alle disposizioni transitorie espressamente dettate dal legislatore: per i periodi d'imposta anteriori al 2009 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
- L'accertamento induttivo mediante redditometro non viola, di per sé, l'art. 53 Cost., poiché costituisce uno strumento di attuazione della capacità contributiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34452/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34453/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34454/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34456/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34457/2024 del 26/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →