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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34452/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla segnalazione del nominativo del correntista/mutuatario nei sistemi informativi creditizi privati (CRIF) a seguito del ritardo nel pagamento di alcune rate di un mutuo stipulato nel 2014 per l'acquisto di un immobile con garanzia ipotecaria. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda di cancellazione della segnalazione e la connessa domanda risarcitoria; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo legittima la segnalazione e non necessario il preavviso al debitore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 125, comma 3, TUB, degli artt. 12 e 117 d.lgs. 196/2003 e dell'art. 4 del codice deontologico, sostenendo che al momento della segnalazione risultava pagata con ritardo solo una rata e che, in assenza di due rate consecutive insolute, non era legittimo utilizzare e comunicare il dato del primo ritardo; 2) violazione delle medesime norme per avere la corte ritenuto giuridicamente rilevante il ritardo di settembre 2014; 3) violazione delle stesse disposizioni per avere escluso la necessità del preavviso della banca per i ritardi successivi al primo. La Corte ha esaminato unitariamente i motivi e ha rilevato che, secondo la giurisprudenza richiamata, nella disciplina vigente ratione temporis l'obbligo di preventivo avviso assume rilievo solo per le segnalazioni relative a operazioni di credito al consumo. Poiché il rapporto sottostante era un mutuo ipotecario per acquisto immobiliare e non un credito al consumo, la disciplina invocata dal ricorrente non era applicabile; pertanto la segnalazione non poteva dirsi illegittima per difetto di preavviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi perché la disciplina del preavviso prevista dall'art. 125, comma 3, TUB, come interpretata alla luce della normativa privacy e del codice deontologico richiamati, opera soltanto per le segnalazioni concernenti credito al consumo, mentre nel caso concreto si trattava di un mutuo ipotecario non riconducibile a tale categoria. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    L'onere di preventivo avviso al debitore, ai fini della segnalazione negativa nei sistemi informativi creditizi, rileva solo per le operazioni di credito al consumo nella disciplina ratione temporis applicabile.

  • artt. 12 e 117 d.lgs. 196/2003

    Sono richiamati come norme del sistema privacy e del codice di deontologia a supporto della tesi del ricorrente, ma la Corte ne esclude l'estensione al mutuo ipotecario non qualificabile come credito al consumo.

  • art. 4 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

    La disciplina sui dati relativi ai ritardi nei pagamenti è applicabile, secondo la Corte, alle ipotesi di credito al consumo e non ai finanziamenti diversi, come il mutuo per acquisto di immobile.

  • D.lgs. 141/2010

    La Corte richiama la versione dell'art. 125 TUB risultante dalla riforma del 2010, quale quadro normativo applicabile al rapporto in causa.

  • D.lgs. 72/2016

    È citato come intervento successivo, non applicabile ratione temporis alla vicenda.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei tre motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema dei servizi di informazione creditizia, l'omesso preavviso al debitore rileva come causa di illegittimità della segnalazione negativa solo nei casi in cui la disciplina speciale lo preveda espressamente, e in particolare per le operazioni di credito al consumo nella cornice normativa considerata.
  • La disciplina dettata per il credito al consumo non è estensibile in via analogica a finanziamenti diversi, come il mutuo ipotecario per acquisto di immobile, quando il testo normativo e il codice deontologico richiamati delimitano l'ambito applicativo ai rapporti di consumo.
  • Ai fini della legittimità della segnalazione nei sistemi informativi creditizi, la ricorrenza di un ritardo nei pagamenti è di per sé idonea a fondare la segnalazione, salvo che la normativa applicabile preveda specifiche condizioni ulteriori o adempimenti formali come il preavviso.
  • In sede di legittimità, se il giudice di merito ha correttamente qualificato il rapporto come non riconducibile al credito al consumo, risultano infondati i motivi che presuppongono l'applicabilità della disciplina speciale del preavviso e della segnalazione negativa.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaTrattamento dei dati personaliImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrivacyProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

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