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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25033/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria gli aveva contestato, per l'anno d'imposta 2007, un maggior reddito ai fini IRPEF e un maggior valore della produzione ai fini IRAP sulla base di operazioni attive e passive riscontrate su due conti correnti a lui riconducibili e non registrate in contabilità. In appello la decisione sfavorevole è stata confermata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) nullità/inesistenza della notifica dell'avviso eseguita a mezzo posta e inapplicabilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. agli atti sostanziali; (2) nullità dell'accertamento per mancata produzione dell'autorizzazione alle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973; (3) motivazione apparente dell'avviso e della sentenza, perché basate solo sulle movimentazioni bancarie e senza considerare le spese sostenute; (4) omesso esame di fatti decisivi e preteso eccesso di potere per non aver considerato dati favorevoli già in possesso dell'Ufficio; (5) illegittimità del divieto di produrre in appello documenti non esibiti in sede amministrativa, in relazione all'art. 58 d.lgs. 546/1992; (6) erronea applicazione della presunzione bancaria anche ai prelevamenti del professionista/lavoratore autonomo, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale successiva; (7) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione, da parte dell'Ufficio, della documentazione prodotta a giustificazione dei movimenti contestati.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi cinque motivi e il settimo, ritenendoli in parte infondati e in parte inammissibili. Ha invece accolto il sesto motivo, rilevando che la presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. 600/1973, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, non può più operare per i prelevamenti riferiti a un lavoratore autonomo/professionista. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo, anche per un atto sostanziale come l'avviso di accertamento, se il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione dell'atto impositivo, ma la censura è stata respinta.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore dell'erario; il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità dei versamenti. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione non opera per i prelevamenti riferiti ai lavoratori autonomi, ma resta per i versamenti.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza della notifica per mancanza di relata; la Corte esclude che ciò integri, di regola, inesistenza insanabile.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La motivazione dell'avviso è ritenuta congrua se indica le operazioni bancarie contestate e consente la difesa del contribuente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato in relazione al controllo sulla motivazione della sentenza; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta esistente e non apparente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la sanatoria della notifica è stata ritenuta compatibile perché il contribuente ha potuto contestare il merito dell'atto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente, ma la sentenza di appello è stata ritenuta adeguatamente motivata.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo; la Corte non ha ravvisato un vizio decisivo nella motivazione dell'accertamento.

  • art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Serve a individuare il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dopo il 10 settembre 2012.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge nei diversi motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disciplina speciale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 prevale: i documenti non esibiti all'Ufficio non possono essere prodotti in appello salvo prova di causa non imputabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione, poiché il giudice di merito ha ritenuto inammissibile la documentazione tardivamente prodotta.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla sentenza d'appello quale criterio di conformità dell'azione accertativa al principio di capacità contributiva.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 non richiedono i requisiti delle presunzioni semplici.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1

    Ha modificato l'art. 32 d.P.R. 600/1973 nella parte poi dichiarata incostituzionale per i lavoratori autonomi, limitatamente ai prelevamenti.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione, ai fini della presunzione bancaria, tra imprenditore e lavoratore autonomo con riguardo ai prelevamenti.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione di un avviso di accertamento tributario è sanata dal raggiungimento dello scopo se il contribuente ha ricevuto conoscenza effettiva dell'atto e ha potuto contestarlo nel merito; la sanatoria non opera, però, oltre il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo.
  • L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione interna e organizzativa: la sua mancata produzione in giudizio non determina, di regola, inutilizzabilità dei dati acquisiti né nullità dell'accertamento, salvo concreto pregiudizio del contribuente o lesione di diritti fondamentali.
  • Nei giudizi tributari fondati su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio mediante i dati dei conti correnti; si determina così un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve offrire una prova analitica, riferita a ciascun movimento contestato, della sua estraneità a fatti imponibili.
  • Per il regime delle preclusioni documentali in materia di accertamenti bancari, la disciplina speciale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 prevale sulle regole generali del processo tributario: i documenti richiesti e non esibiti in sede amministrativa sono inutilizzabili in giudizio salvo dimostrazione di un impedimento non imputabile.
  • Dopo la declaratoria di incostituzionalità del 2014, la presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. 600/1973 resta operante per i versamenti del professionista/lavoratore autonomo, ma non per i prelevamenti, che non possono più essere automaticamente considerati componenti positivi di reddito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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