Cassazione Civile, Ordinanza n. 29303/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due istanze di rimborso IRES presentate da una società che aveva realizzato, negli anni 2008-2009, un impianto fotovoltaico nel Comune di Pombia. La società sosteneva che l’investimento rientrasse nella detassazione cd. "Tremonti ambiente" e che, per l’incertezza normativa circa il cumulo con gli incentivi del "Conto Energia", avesse rinunciato in origine al beneficio, salvo poi chiedere il rimborso delle imposte versate in eccesso per 2008, 2009 e 2010 dopo l’entrata in vigore del D.M. 5 luglio 2012. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, riconoscendo il rimborso del saldo IRES 2009 e dell’intero IRES 2010. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 23 D.L. 83/2012, sostenendo che la clausola di salvezza non si applicasse perché la volontà di avvalersi dell’agevolazione era stata manifestata solo nel 2013, dopo l’abrogazione della norma; 2) violazione dell’art. 6 L. 388/2000, assumendo che la detassazione spetti solo per investimenti ambientali destinati a prevenire/ridurre danni ambientali causati dall’attività dell’impresa stessa, non per impianti fotovoltaici che producono energia immessa integralmente in rete senza autoconsumo né miglioramento dei cicli produttivi. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, incentrati soprattutto sulla decadenza dall’istanza di rimborso: a) decorrenza del termine di 48 mesi ex art. 38 D.P.R. 602/1973, che secondo la CTR andava computato dai singoli acconti e non dal saldo; b) omesso esame di un fatto decisivo sulla data di pagamento di un acconto del 2009; c) asserita motivazione apparente e contraddittoria della sentenza; d) ultrapetizione per avere la CTR esteso la decadenza a un acconto per il quale l’Ufficio non l’aveva eccepita.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che l’abrogazione della disciplina della cd. "Tremonti ambiente" non incidesse sugli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012, perché il momento rilevante è quello di realizzazione dell’investimento, non quello di presentazione dell’istanza o della dichiarazione integrativa. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando che l’agevolazione spetta solo per investimenti ambientali riferibili ai danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa investitrice, e non per investimenti diretti alla produzione di energia da fonte rinnovabile destinata integralmente al mercato senza autoconsumo o miglioramento dei cicli produttivi. Per effetto di tale accoglimento, il ricorso incidentale è stato rigettato per assorbimento improprio. La sentenza della CTR è stata quindi cassata nei limiti della censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo integralmente l’originario ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico della società.
Norme richiamate
l’abrogazione dei commi 13-19 dell’art. 6 L. 388/2000 non opera per gli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012; la clausola di salvezza tutela i procedimenti avviati anteriormente, ma il momento decisivo è quello di realizzazione dell’investimento.
art. 6, commi 13-19, L. n. 388 del 2000
la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali ... non concorre a formare il reddito imponibile
l’agevolazione è di stretta interpretazione e spetta solo per investimenti ambientali necessari a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa investitrice.
art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973
termine di quarantotto mesi
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la decadenza dall’istanza di rimborso; la Corte non ne ha fatto applicazione decisoria perché il ricorso incidentale è stato assorbito dal rigetto della pretesa sostanziale.
richiamato nel motivo incidentale sulla decorrenza del termine di decadenza/prescrizione del diritto al rimborso.
richiamato nel motivo incidentale per sostenere l’interpretazione delle norme in tema di decorrenza del termine di rimborso.
art. 360, comma 1, nn. 3), 4), 5) c.p.c.
utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso principale e incidentale.
invocato per dedurre nullità della motivazione e/o violazione del principio di disponibilità delle prove.
invocato nel motivo incidentale sulla pretesa erronea valutazione delle prove.
richiamato per denunciare motivazione apparente o mancante.
richiamato nel motivo incidentale sulla motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
richiamato per la dedotta carenza di motivazione.
richiamato per denunciare ultrapetizione.
art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo incidentale come norma che delimita le eccezioni nuove nel processo tributario.
richiamato per la cassazione con decisione nel merito.
richiamato per decidere la causa nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme agli artt. 383 e 384 c.p.c. per la decisione nel merito nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’attestazione del dovuto contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione incidentale.
primo comma, lettera B), n. II
richiamato per definire le immobilizzazioni materiali rilevanti nella nozione di investimento ambientale.
richiamato per individuare il momento di imputazione del costo dell’investimento.
richiamato per ancorare temporalmente il sostenimento dei costi direttamente imputabili all’investimento.
artt. 87-89 Trattato CEE / artt. 107-109 TFUE
richiamati per affermare che un’interpretazione estensiva dell’agevolazione potrebbe trasformarla in aiuto di Stato incompatibile con la disciplina europea.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali di natura eccezionale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- In tema di abrogazione di una disciplina agevolativa, il discrimine temporale per l’applicazione della legge previgente è rappresentato dal momento di realizzazione dell’investimento agevolabile, non dalla data in cui il contribuente manifesta all’Amministrazione la volontà di fruirne.
- La detassazione per investimenti ambientali spetta solo se l’investimento è destinato a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali causati dall’attività dell’impresa che lo realizza; non è sufficiente la mera produzione di energia da fonte rinnovabile se l’investimento è strutturalmente rivolto al mercato e non all’autoconsumo o al miglioramento dei cicli produttivi.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando l’originaria domanda del contribuente.
- Il ricorso incidentale resta assorbito quando l’accoglimento del motivo principale esclude la necessità di esaminare le censure incidentali sulla medesima pretesa sostanziale.
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