Cassazione Civile, Ordinanza n. 18556/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2015, con i quali venivano recuperate nei confronti della società imposte IVA, IRES e IRAP. Gli atti erano fondati sulla ritenuta non deducibilità di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e sulla conseguente maggiore IVA dovuta. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento, mentre in appello l’Agenzia era risultata vittoriosa. In cassazione il fallimento ha proposto un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme tributarie e dell’art. 2697 c.c., oltre a vizi processuali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo in sostanza che la sentenza di appello avrebbe errato nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti, e avrebbe trascurato elementi decisivi già discussi nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, ripartizione dell’onere della prova e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una nuova valutazione del merito, estranee al giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale aveva accertato l’inesistenza oggettiva delle operazioni e non la sola inesistenza soggettiva. La Corte ha poi evidenziato difetti di specificità nella deduzione dell’omesso esame di fatti storici decisivi, per mancata indicazione puntuale dei fatti, del loro luogo di emersione e della decisività, nonché l’inidoneità della mera critica a singoli elementi istruttori a integrare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Condannata la ricorrente alle spese di lite e agli ulteriori importi ex art. 96 c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisi una reale violazione perché il motivo tendeva alla rivalutazione del merito
artt. 5 e 11 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame dei fatti
artt. 19 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati dal ricorrente in relazione alla detrazione/IVA, senza superare il rilievo di inammissibilità per contestazione del merito
la deduzione sulla violazione delle regole di riparto dell’onere della prova è stata ritenuta strumentale a una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione
art. 57 d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992
richiamato nel motivo in combinato disposto con gli altri parametri, ma senza incidere sull’esito di inammissibilità
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio di violazione di legge o di omesso esame nei termini dedotti
secondo comma; ultimo comma
è il rito camerale utilizzato e il parametro richiamato per la declaratoria di inammissibilità e per le conseguenze economiche ulteriori
ha fondato la condanna della ricorrente agli ulteriori importi liquidati in dispositivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o violazione dell’art. 2697 c.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica in modo specifico il fatto storico, il momento processuale in cui è stato introdotto e le ragioni della sua decisività; non basta richiamare genericamente plurimi elementi discussi nei gradi di merito.
- La critica alla valutazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se ripropone argomentazioni già disattese o non attacca il reale fondamento della decisione di appello.
- L’inesistenza oggettiva delle operazioni costituisce un accertamento di fatto insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale e non può essere surrettiziamente rimesso in discussione mediante una diversa lettura delle prove.
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