Cassazione Civile, Ordinanza n. 28456/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici specializzandi)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di medici specializzandi che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1992 e il 2006 e avevano percepito la borsa di studio prevista dal D.lgs. n. 257/1991. Essi sostenevano che lo Stato italiano avesse tardivamente e in modo incompleto recepito le direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione dei medici in formazione specialistica, con conseguente diritto a un trattamento economico più elevato e al risarcimento del danno. In particolare, il primo ricorrente deduceva la violazione della Direttiva 93/16/CE e dell’art. 6 del D.lgs. n. 257/1991, sostenendo che il blocco degli adeguamenti della borsa di studio e il differimento dell’applicazione del nuovo regime retributivo svuotassero di contenuto il principio di adeguatezza del compenso. Il secondo gruppo di ricorrenti articolava quattro motivi: i primi due riproponevano la violazione delle norme comunitarie e interne in tema di adeguamento della remunerazione, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; gli ultimi due censuravano la condanna alle spese della sentenza di appello, ritenendo che il dispositivo fosse ambiguo e potenzialmente idoneo a imporre a ciascun appellante il pagamento separato di euro 3.500, con importi sproporzionati e non chiaramente determinabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i motivi di merito di entrambi i ricorsi, confermando l’orientamento consolidato secondo cui i medici specializzandi iscritti negli anni considerati non hanno diritto all’adeguamento triennale della borsa di studio né a un risarcimento per il dedotto tardivo recepimento delle direttive, poiché l’obbligo comunitario era stato già attuato con il D.lgs. n. 257/1991 e le successive discipline si collocavano in un ambito di discrezionalità legislativa nazionale. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso patrocinato dall’avv. Tortorella, ritenendo non univoco il dispositivo della sentenza d’appello nella parte relativa alle spese, perché la formulazione poteva far intendere una condanna individuale di ciascun appellante al pagamento di euro 3.500 e non una condanna complessiva o solidale. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Direttiva 93/16/CE
La Corte la considera non innovativa quanto alla misura dei compensi dei medici specializzandi e non idonea a imporre un diverso trattamento economico rispetto a quello già attuato dall'ordinamento interno.
D.lgs. n. 257/1991
Ha dato attuazione agli obblighi comunitari prevedendo la borsa di studio per i medici specializzandi; il suo meccanismo di adeguamento triennale è stato successivamente bloccato da leggi finanziarie e non è più applicabile ai corsi interessati.
Introduzione del nuovo contratto di formazione specialistica e del nuovo trattamento economico, applicabile solo dall’anno accademico 2006/2007.
Ha differito l’applicazione delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 368/1999 all’anno accademico 2006/2007.
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio, escludendo l’applicazione dell’adeguamento previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 257/1991.
Ha confermato il blocco della rideterminazione economica delle borse di studio.
D.L. n. 384/1992 convertito in L. n. 438/1992
Richiamato come una delle disposizioni che hanno disposto il blocco degli adeguamenti economici.
Richiamata come norma di blocco degli adeguamenti della borsa di studio.
Richiamata come norma di blocco degli adeguamenti della borsa di studio.
Richiamata come norma di blocco degli adeguamenti della borsa di studio.
Richiamata come norma di blocco degli adeguamenti della borsa di studio.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio quando la questione non è rilevante o quando la soluzione del diritto UE sia priva di ragionevole dubbio.
art. 36 Cost.
La Corte esclude la sua applicabilità al rapporto dei medici specializzandi, non essendo configurabile un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro di motivazione, ma le censure sul merito sono respinte.
Invocato per la dedotta incongruità del dispositivo sulle spese; la Corte accoglie la censura per l'ambiguità della condanna.
Invocato per la nullità della sentenza per incertezza del dispositivo sulle spese.
Richiamato a sostegno della doglianza sull'insufficiente chiarezza della motivazione/dispositivo.
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese, ritenuta potenzialmente sproporzionata se riferita a ciascun appellante.
Massime di principio
- Le direttive comunitarie che prevedono un’adeguata remunerazione dei medici specializzandi, se non dettagliate nella misura economica, non impongono automaticamente un quantum uniforme e lasciano allo Stato membro un margine di discrezionalità nella determinazione del trattamento.
- L’attuazione dell’obbligo comunitario può ritenersi realizzata con una disciplina interna che preveda una borsa di studio idonea allo scopo formativo; non ne discende, di per sé, un rapporto di lavoro subordinato né l’applicabilità dell’art. 36 Cost.
- Il blocco legislativo degli adeguamenti economici delle borse di studio dei medici specializzandi, ove espressamente disposto dal legislatore in più interventi successivi, esclude sia l’adeguamento triennale sia l’incremento automatico collegato al costo della vita per i periodi coperti dalla disciplina di blocco.
- Il risarcimento del danno per tardivo recepimento di direttive comunitarie presuppone un illecito dell’ordinamento interno; se la disciplina comunitaria è già stata attuata nei suoi elementi essenziali e la successiva modulazione economica rientra nella discrezionalità legislativa, la pretesa risarcitoria non è fondata.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto dell’Unione sia irrilevante, già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata o priva di ragionevole dubbio alla luce del diritto UE.
- Un dispositivo sulle spese che non consenta di stabilire con chiarezza se la condanna pecuniaria sia individuale, solidale o complessiva può essere cassato limitatamente a tale capo per violazione del requisito di chiarezza e univocità della statuizione.
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