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Sentenza

Sentenza n. 3141/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione, dell’intimazione di pagamento n. 06820259014892807000 per l’importo di € 85.716,95.

Giustizia amministrativa202502026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per € 85.716,95 relativa a prelievo supplementare sul latte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento deducendo, in sintesi, la pendenza di un separato giudizio sugli atti presupposti, il difetto di motivazione, la mancata allegazione della cartella di pagamento, la violazione del contraddittorio, la carenza di istruttoria e l’eccesso di potere. Ha inoltre contestato la quantificazione del prelievo supplementare, degli interessi e la prescrizione del credito. Ha chiesto anche la sospensione dell’atto e ha prospettato la possibilità di aderire alla procedura prevista dalla normativa sopravvenuta. AGEA ha ricostruito la vicenda, richiamando i precedenti giudiziari e gli atti interruttivi della prescrizione, e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., ritenendo che essa comprenda anche l’impugnazione del ruolo, della cartella e dell’intimazione di pagamento quando la controversia riguarda la fase attuativa del prelievo supplementare. Ha respinto la richiesta di rinvio collegata alla possibile adesione alla procedura normativa sopravvenuta, rilevando che la ricorrente non aveva provato di avere presentato l’istanza e avrebbe potuto chiedere la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso che la pendenza di altro giudizio incidesse sul presente ricorso, anche perché gli atti presupposti erano stati oggetto di precedenti decisioni sfavorevoli e, in parte, di giudicato. Richiamando un precedente tra le stesse parti e la successiva sentenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha ritenuto che le contestazioni sull’anticomunitarietà e sulla quantificazione del prelievo non potessero essere dedotte contro l’intimazione, essendo questa impugnabile soltanto per vizi propri; le questioni relative all’an e al quantum del debito avrebbero dovuto essere fatte valere contro gli atti presupposti, ormai non più utilmente contestabili. Le censure sulla corretta determinazione del debito e degli interessi sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse e comunque ritenute infondate, poiché l’atto di riscossione si limita a intimare il pagamento del debito iscritto a ruolo e non impone al soggetto della riscossione nuove verifiche sul merito del credito. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione sugli interessi, trattandosi di questione riferibile, eventualmente, alla cartella di pagamento e non all’intimazione successiva. Il TAR ha escluso i vizi procedimentali relativi alla mancata allegazione della cartella, poiché la ricezione e la conoscenza della cartella non erano contestate; in tali condizioni, l’allegazione di un atto già conosciuto dal destinatario sarebbe superflua. Quanto alla prescrizione, il Collegio ha richiamato il termine ordinario decennale per il credito principale e quello quinquennale per gli interessi, rilevando comunque numerosi atti interruttivi, tra cui intimazioni, richieste di rateizzazione e giudizi con costituzione dell’amministrazione, nonché periodi di sospensione legislativa. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative all’applicazione della normativa UE in materia di produzione agricola, interpretata dal giudice in senso ampio fino a comprendere le controversie sulla fase attuativa del prelievo supplementare, inclusi ruolo, cartella e intimazione di pagamento.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di fissare direttamente l’udienza pubblica di merito quando le questioni cautelari richiedono una trattazione approfondita nella fase di merito.

  • art. 35 c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte alla quantificazione del debito e degli interessi mediante impugnazione dell’intimazione, anziché degli atti presupposti.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile richiamate dal giudice, tra cui l’art. 336, comma 2, c.p.c., sugli effetti della riforma o cassazione sui provvedimenti dipendenti.

  • art. 7 l. 212/2000

    Gli obblighi di allegazione degli atti richiamati non operano quando l’atto presupposto è già nella disponibilità e nella conoscenza del contribuente, poiché l’allegazione sarebbe superflua.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione e di indicazione degli atti presupposti non impone l’allegazione di documenti già conosciuti dal destinatario dell’atto.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La cartella di pagamento contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo pecuniario risultante dal ruolo, a pena di esecuzione forzata.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    L’intimazione di pagamento è notificata quando l’esecuzione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella e ha efficacia per un anno dalla notifica.

  • art. 8-quinquies, comma 5, d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009

    Disciplina le intimazioni relative al prelievo supplementare latte e la riscossione coattiva degli importi dovuti in caso di mancata adesione o decadenza dalla rateizzazione.

  • art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 5/2009

    Prevede una sospensione collegata al passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione; il giudice ne tiene conto nel calcolo della prescrizione.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. 46/1999

    È richiamato, insieme all’art. 18, per la riscossione coattiva mediante ruolo degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare latte.

  • art. 18 d.lgs. 46/1999

    Disciplina, con l’art. 17, la riscossione mediante ruolo degli importi relativi al prelievo supplementare latte.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito principale relativo al prelievo supplementare è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi

    Gli interessi sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione.

  • art. 68 d.l. 18/2020 e successive modificazioni

    La sospensione emergenziale della riscossione per il periodo indicato dal giudice incide sul decorso della prescrizione degli interessi e del credito oggetto di riscossione.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

    L’eventuale annullamento della cartella avrebbe prodotto effetti caducatori anche sull’intimazione successiva, quale atto consequenziale.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla fase attuativa del prelievo supplementare latte, la giurisdizione esclusiva amministrativa comprende anche l’impugnazione del ruolo, della cartella esattoriale e dell’intimazione di pagamento.
  • L’intimazione di pagamento, quale atto successivo della riscossione e assimilabile a un atto di precetto in rinnovazione, è impugnabile soltanto per vizi propri; le contestazioni relative all’an, al quantum e alla legittimità sostanziale del debito devono essere rivolte contro gli atti presupposti nei termini applicabili.
  • Il soggetto incaricato della riscossione, mediante l’intimazione di pagamento, si limita a comunicare l’esistenza del debito iscritto a ruolo e non è tenuto a riesaminare la fondatezza o la quantificazione del credito formato dall’ente impositore.
  • La mancata allegazione della cartella o di altro atto presupposto non determina illegittimità dell’intimazione quando sia incontestato che il destinatario abbia già ricevuto e conosca tale atto, poiché l’allegazione sarebbe priva di concreta utilità.
  • Il credito principale relativo al prelievo supplementare è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, mentre gli interessi soggiacciono al termine quinquennale; il decorso può essere interrotto da intimazioni, richieste di rateizzazione, giudizi e altri atti idonei, oltre che inciso da periodi di sospensione legislativa.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrere

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