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Sentenza

Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di accoglimento dell’accesso alla dichiarazione di successione e ai dati tributari, reddituali e finanziari del defunto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (erede)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accolto l’istanza di accesso presentata da una soggetta che si qualificava come figlia naturale non riconosciuta del defunto. L’istanza, successivamente circoscritta alla dichiarazione di successione, era stata giustificata con un interesse difensivo connesso a un giudizio di accertamento della paternità e alla futura tutela di diritti successori. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990 e difetto di istruttoria quanto alla legittimazione dell’istante, non essendo stato accertato né riconosciuto lo status di figlia e di erede; difetto del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’accertamento della paternità; travisamento dei fatti per avere l’Amministrazione ritenuto determinante la mancata opposizione nel procedimento veneziano, senza considerare l’opposizione formulata in un precedente procedimento presso altra articolazione territoriale; violazione dell’art. 18 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990, per il rilascio della dichiarazione di successione senza previa autorizzazione giudiziale; eccesso di potere per contraddittorietà tra determinazioni di diverse articolazioni dell’Agenzia; violazione del canone di necessarietà dell’accesso difensivo; violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali del defunto. L’Agenzia e la controinteressata hanno sostenuto che l’istanza fosse autonoma, più circoscritta e sorretta da un interesse difensivo concreto, nonché che la richiedente dovesse essere considerata avente causa del defunto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il giudice ha ritenuto decisivi il quarto e il primo motivo. La dichiarazione di successione è soggetta alla disciplina speciale dell’art. 18, comma 3, d.P.R. 131/1986, richiamato dall’art. 60 d.lgs. 346/1990: il rilascio diretto è consentito alle parti, ai loro aventi causa e a coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita; per gli altri soggetti è necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. La controinteressata, essendo soltanto asserita figlia naturale non riconosciuta e non disponendo di un accertamento giudiziale dello status o della qualità ereditaria, non poteva essere qualificata come avente causa ai fini del rilascio amministrativo immediato. La pendenza del giudizio di accertamento della paternità confermava il carattere controverso della posizione. Il possibile interesse difensivo e l’utilità della dichiarazione per le azioni civili prospettate non coincidono con il titolo soggettivo necessario per il rilascio diretto dell’atto: il primo può essere valutato dal giudice competente nell’ambito della richiesta di autorizzazione, mentre il secondo deve risultare già giuridicamente definito. L’Amministrazione non poteva anticipare, nel procedimento di accesso, gli effetti dello status di figlia e della qualità successoria non ancora riconosciuti o dichiarati giudizialmente. Neppure la mancata opposizione nel procedimento veneziano poteva supplire alla carenza del titolo legale, né il contraddittorio con il controinteressato poteva conferire la qualità di avente causa. Il richiamo all’Adunanza plenaria n. 19 del 2020 non è stato ritenuto pertinente, poiché quel principio riguarda l’accesso difensivo a dati reddituali, patrimoniali e finanziari dell’anagrafe tributaria e non supera la disciplina speciale sul rilascio delle dichiarazioni di successione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. È stata precisata la possibilità per la controinteressata di chiedere l’autorizzazione giudiziale, nell’ambito della quale potranno essere valutati l’utilità difensiva, il collegamento con le azioni civili, il perimetro dell’ostensione e le cautele necessarie. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 18, comma 3, d.P.R. 131/1986

    Consente il rilascio diretto degli atti e delle denunce alle parti, ai loro aventi causa e ai soggetti nel cui interesse la registrazione è stata eseguita; per gli altri soggetti richiede la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente.

  • art. 60 d.lgs. 346/1990

    Richiama, in materia successoria, la disciplina speciale dell’art. 18 d.P.R. 131/1986.

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    Rilevano in materia di accesso documentale e accesso difensivo, ma non consentono di superare il titolo soggettivo e l’autorizzazione richiesti dalla disciplina speciale della dichiarazione di successione.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Richiamato con riguardo al requisito della necessità dell’accesso difensivo; la relativa questione è rimasta assorbita.

  • art. 3 d.P.R. 184/2006

    Disciplina il coinvolgimento del controinteressato nel procedimento di accesso; la mancata opposizione non attribuisce al richiedente la qualità di avente causa.

  • art. 2-terdecies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali delle persone decedute; il motivo è stato assorbito perché l’ostensione era già preclusa dalla disciplina speciale.

Massime di principio

  • La dichiarazione di successione è soggetta alla disciplina speciale dell’art. 18, comma 3, d.P.R. 131/1986, sicché l’Amministrazione finanziaria può rilasciarla direttamente soltanto alle parti, ai loro aventi causa o ai soggetti nel cui interesse la registrazione è stata eseguita; agli altri soggetti è necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente.
  • La mera allegazione di uno status di figlio naturale non riconosciuto, quando la filiazione e la qualità ereditaria siano ancora oggetto di accertamento giudiziale, non qualifica il richiedente come avente causa ai fini del rilascio diretto della dichiarazione di successione.
  • L’interesse difensivo e la possibile utilità del documento per un giudizio civile non coincidono con il titolo soggettivo che abilita al rilascio amministrativo immediato di un atto sottoposto a disciplina speciale; l’utilità difensiva può essere valutata nel procedimento per ottenere l’autorizzazione giudiziale, ma non sostituisce tale autorizzazione.
  • Nel procedimento di accesso, l’Amministrazione non può anticipare gli effetti di uno status personale o di una qualità successoria controversi, né la pendenza del relativo giudizio civile consente di considerarli già acquisiti nei rapporti con l’Amministrazione e ai fini dell’ostensione.
  • La mancata opposizione del controinteressato nel procedimento di accesso non sana la carenza del titolo legale per il rilascio diretto e non conferisce al richiedente la qualità di parte o avente causa prevista dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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