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Sentenza

Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia, silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e atti endoprocedimentali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Verona, adottato ai sensi dell'art. 43, comma 2, TULPS, e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. Il diniego era fondato su plurimi elementi: due notizie di reato per violazioni della disciplina venatoria, una relativa all'uso di richiami acustici elettromagnetici e all'abbattimento di una specie protetta, l'altra all'impiego di reti per l'uccellagione; l'avvio di un procedimento prefettizio per il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti; una precedente segnalazione per lesioni colpose conseguenti all'ingresso senza museruola del cane in un'abitazione privata; la frequentazione di cacciatori censurati per analoghe violazioni. Il primo motivo deduceva violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, dell'art. 24 Cost. e difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che due circostanze, ossia la segnalazione per lesioni colpose e la frequentazione di altri cacciatori, fossero state introdotte solo nel provvedimento finale e che l'avvio del procedimento prefettizio fosse stato valorizzato senza conoscerne l'esito. Il secondo motivo contestava la violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, il travisamento dei fatti e la sproporzione della misura, in ragione della risalenza e della non gravità degli episodi. Il terzo motivo sosteneva che la disciplina speciale dell'art. 32 della legge n. 157/1992 esaurisse le conseguenze delle violazioni venatorie, impedendo l'applicazione del generale potere interdittivo previsto dal TULPS. Il quarto motivo deduceva violazione della presunzione di non colpevolezza, poiché uno degli episodi si era concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha affermato che il rilascio e il rinnovo del porto d'armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo e che l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare una prognosi preventiva sull'affidabilità del richiedente e sul possibile abuso delle armi. Tale valutazione non è sanzionatoria, ma cautelare e preventiva, ed è diretta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica. Può fondarsi anche su elementi indiziari, su fatti privi di rilevanza penale o non sfociati in condanna, non essendo necessario un accertamento di pericolosità sociale né un concreto abuso dell'arma. Nel caso concreto, i due episodi di violazione della disciplina venatoria, già indicati nel preavviso di rigetto, erano autonomamente sufficienti a sostenere il giudizio di inaffidabilità, considerate le modalità delle condotte e il coinvolgimento di specie protette. Anche la segnalazione per lesioni colpose poteva essere rivalutata nell'ambito della complessiva condotta di vita, pur essendo il procedimento penale terminato per riparazione del danno. L'amministrazione può riesaminare, in occasione del rinnovo, fatti già valutati in precedenza e modificare il precedente giudizio favorevole, purché disponga di adeguata istruttoria e motivazione. L'archiviazione per oblazione e le pronunce di estinzione del reato per prescrizione o riparazione del danno non equivalgono ad assoluzione e non impediscono la valutazione amministrativa dei fatti sottostanti, in quanto non attestano positivamente l'innocenza dell'interessato né la sua piena affidabilità. Il TAR ha inoltre escluso un rapporto di specialità tra l'art. 32 della legge n. 157/1992 e l'art. 43 TULPS: le sanzioni venatorie reprimono specifici illeciti, mentre il potere questorile mira autonomamente a prevenire l'abuso delle armi. Il giudizio della Questura è stato ritenuto logico, adeguatamente istruito e proporzionato, prevalendo l'interesse pubblico alla sicurezza sull'interesse privato al porto d'armi per finalità ludico-ricreative. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    la licenza di porto d’armi può essere ricusata a chi non dà affidamento di non abusare delle stesse

    Attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità prognostica e preventiva nella valutazione dell'affidabilità del richiedente, senza che sia necessario un concreto abuso dell'arma o una condanna penale.

  • art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Prevede il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti; l'avvio del relativo procedimento è stato considerato uno degli elementi valutabili nel giudizio complessivo di affidabilità.

  • art. 32 legge 11 febbraio 1992, n. 157

    Disciplina le sanzioni connesse agli specifici illeciti venatori, ma non esclude l'autonomo esercizio del potere preventivo di valutazione dell'affidabilità previsto dal TULPS.

  • art. 30, comma 1, lett. e) e h), legge 11 febbraio 1992, n. 157

    Le violazioni venatorie contestate, pur non avendo dato luogo a condanne definitive, possono essere valorizzate come elementi sintomatici di inaffidabilità nell'uso delle armi.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo del porto d'armi non integra un diritto soggettivo pieno, ma costituisce un'eccezione al generale divieto di portare armi; l'autorità di pubblica sicurezza deve quindi formulare una prognosi preventiva sull'affidabilità del richiedente, dando prevalenza all'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità.
  • Il giudizio di affidabilità ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può fondarsi su qualsiasi elemento indiziario ragionevolmente sintomatico di una possibile inaffidabilità o di un possibile abuso delle armi, anche se privo di rilevanza penale, non sfociato in condanna o non direttamente attinente all'uso dell'arma.
  • L'archiviazione per oblazione e le pronunce di non doversi procedere per prescrizione o riparazione del danno non equivalgono ad assoluzione e non impediscono all'autorità di pubblica sicurezza di valutare amministrativamente la condotta sottostante ai fini della prognosi di affidabilità.
  • Le sanzioni previste dalla disciplina venatoria e il potere generale di diniego o revoca del porto d'armi previsto dal TULPS operano su piani diversi: la disciplina speciale reprime specifici illeciti di caccia, mentre il TULPS consente una valutazione complessiva e preventiva del rischio di abuso delle armi. Pertanto, una violazione venatoria può costituire presupposto del diniego del titolo di polizia anche al di fuori dell'applicazione delle sanzioni venatorie.
  • In occasione del rinnovo del porto d'armi, l'amministrazione può rivalutare episodi già esaminati e modificare il precedente giudizio favorevole, anche alla luce di fatti sopravvenuti o di una nuova valutazione complessiva, purché la decisione sia sorretta da adeguata istruttoria e da motivazione accurata.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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