Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di pagamento derivante da una sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, divenuta giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, del 4 ottobre 2023. Nelle more della decisione, l’amministrazione ha corrisposto alla ricorrente la somma dovuta in esecuzione della sentenza. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento era intervenuto solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite, considerato che il pagamento era avvenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. La restante metà delle spese è stata dichiarata non ripetibile, in ragione della mancata costituzione del Ministero. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Il pagamento intervenuto solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza giustifica, in applicazione della soccombenza virtuale, la condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese di lite, anche se il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere.
- In caso di mancata costituzione dell’amministrazione, il giudice può dichiarare non ripetibile la parte residua delle spese non posta a carico dell’amministrazione.
Come è indicizzato
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