Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10 dicembre 2025 della Questura di -OMISSIS- con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato, il 15 luglio 2022, istanza di protezione internazionale e speciale e aveva ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato il 28 agosto 2024. Il 21 luglio 2025 chiedeva la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura dichiarava l’istanza irricevibile, ritenendo che, dopo l’abrogazione della lettera a) dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20 del 2023, il permesso per protezione speciale non fosse più convertibile. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 2 l. n. 241 del 1990, per insussistenza dei presupposti dell’irricevibilità, la violazione dell’art. 10-bis della medesima legge per omessa comunicazione dei motivi ostativi e l’inapplicabilità della novella in ragione della disciplina transitoria. In secondo luogo contestava nel merito l’impossibilità di conversione, sostenendo che l’art. 7, comma 2, d.l. n. 20 del 2023 mantiene applicabile la disciplina previgente alle istanze di protezione speciale presentate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto la domanda di annullamento. Ha ricostruito il quadro normativo rilevando che l’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20 del 2023 ha abrogato la possibilità generale di convertire il permesso per protezione speciale in permesso per lavoro, ma che il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, per le istanze presentate fino all’entrata in vigore del decreto-legge, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Poiché l’istanza di protezione speciale era stata presentata il 15 luglio 2022, prima dell’11 marzo 2023, il titolo rientrava nella disciplina transitoria e restava convertibile ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, purché sussistessero gli ulteriori requisiti di legge. Il giudice ha quindi ritenuto fondato il motivo sostanziale e annullato il provvedimento di irricevibilità. Ha assorbito le censure formali relative all’art. 2 e all’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, non potendo esse procurare al ricorrente un’utilità maggiore. È stata invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al rilascio diretto del permesso per lavoro, poiché tale rilascio richiede la verifica amministrativa dei requisiti e ulteriori adempimenti istruttori; il giudice non poteva dunque pronunciarsi sulla fondatezza integrale della pretesa ai sensi degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
all’articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate
La disposizione ha abrogato, in via generale, la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro.
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente
La disciplina transitoria conserva l’applicazione della normativa previgente alle istanze di protezione speciale presentate prima dell’11 marzo 2023.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: a) permesso di soggiorno per protezione speciale
La norma previgente, mantenuta applicabile dalla disciplina transitoria, consente la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro quando ricorrono i requisiti di legge.
art. 32, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
è rinnovabile … e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Il regime del permesso per protezione speciale rinvia, quanto alla convertibilità, all’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione
Il giudice non può imporre il rilascio del titolo quando occorrono ulteriori verifiche e adempimenti istruttori dell’amministrazione.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3
La condanna al rilascio del permesso è subordinata ai limiti previsti per la pronuncia sulla fondatezza della pretesa.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- L’abrogazione della possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro, disposta dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20 del 2023, non si applica alle istanze di protezione speciale presentate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, alle quali l’art. 7, comma 2, mantiene applicabile la disciplina previgente.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20 del 2023, rileva la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, non la data di rilascio del relativo permesso né quella della successiva domanda di conversione.
- Il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato sulla base di un’istanza presentata prima dell’11 marzo 2023 resta convertibile in permesso per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, ove ricorrano gli ulteriori requisiti di legge.
- L’annullamento del diniego o dell’irricevibilità della domanda di conversione non comporta automaticamente la condanna dell’amministrazione al rilascio del permesso per lavoro quando siano ancora necessarie verifiche sui requisiti e ulteriori adempimenti istruttori; in tal caso il giudice deve limitarsi all’annullamento e alla riedizione del potere.
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