Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Treviso ai sensi dell’art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’interdittiva antimafia deducendo, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 92, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, d.lgs. 159/2011, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata motivazione sulle specifiche ragioni di urgenza che avrebbero giustificato l’omissione. Ha evidenziato che tale omissione gli aveva impedito di rappresentare alla Prefettura l’annullamento, da parte del Tribunale del riesame, dell’ordinanza cautelare nella parte relativa all’imputazione associativa ex art. 416-bis c.p. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere, violazione dell’art. 89-bis d.lgs. 159/2011 e difetto di istruttoria, sostenendo l’insussistenza di un concreto rischio di condizionamento mafioso, l’insufficienza degli elementi valorizzati dalla Prefettura, l’assenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, l’intervenuta assoluzione nei procedimenti penali e l’omessa valutazione delle misure alternative previste dall’art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Ha inoltre sostenuto che l’attività di commercio online di autovetture, svolta in forma individuale e non collegata alla contrattazione pubblica, non sarebbe stata esposta a infiltrazioni mafiose. La Prefettura ha difeso l’atto richiamando i precedenti giudiziari e le segnalazioni di polizia del ricorrente, l’ordinanza cautelare del GIP e la proposta di sorveglianza speciale, sostenendo che il Tribunale del riesame aveva escluso soltanto la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo, senza negare i rapporti con ambienti criminali né la capacità criminosa relativa al traffico di stupefacenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della censura procedimentale e ha annullato l’interdittiva, imponendo all’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente nel rispetto delle garanzie partecipative. Il giudice ha ritenuto che, dopo la modifica dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, la comunicazione di avvio e il contraddittorio costituiscano la regola, derogabile solo in presenza di specifiche esigenze di particolare celerità. Tali esigenze non possono coincidere con la mera gravità del quadro indiziario e devono essere esplicitate nel provvedimento finale. Nel caso concreto la Prefettura aveva omesso l’avvio del procedimento senza motivare l’urgenza. Il contraddittorio avrebbe potuto consentire al ricorrente di rappresentare l’annullamento, intervenuto circa quattro anni prima dell’interdittiva, dell’ordinanza cautelare nella parte relativa al reato associativo: tale elemento era astrattamente idoneo a incidere sulla valutazione del rischio di infiltrazione e sull’eventuale ricorso a misure collaborative. Spettava quindi all’Amministrazione, e non al giudice, stabilire se, dopo la rivalutazione complessiva e partecipata, sussistessero ancora i presupposti per l’interdittiva. Le ulteriori censure sostanziali sono state assorbite. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie e dei molteplici precedenti del ricorrente.
Norme richiamate
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Disciplina l’informazione antimafia interdittiva; la misura ha natura preventiva e può fondarsi su una valutazione prognostica del rischio di condizionamento mafioso, senza necessità di una prova piena dell’infiltrazione o di una responsabilità penale definitivamente accertata.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Impone, salvo specifiche esigenze di particolare celerità, la previa comunicazione di avvio del procedimento e l’attuazione del contraddittorio; l’omissione deve essere giustificata da ragioni concrete e specificamente motivate nel provvedimento interdittivo.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede misure amministrative di prevenzione collaborativa alternative all’interdittiva nei casi in cui il rischio di agevolazione mafiosa sia occasionale; il contraddittorio può consentire di valutarne l’applicabilità.
art. 34, comma 2, c.p.a.
In caso di annullamento per vizi procedimentali, spetta all’Amministrazione rivalutare, nell’esercizio del potere, se persistano i presupposti sostanziali per l’adozione della misura; tale valutazione non può essere sostituita dal giudice.
art. 73, comma 1, c.p.a.
I termini per il deposito delle memorie devono essere computati con riferimento all’udienza in cui la causa è stata effettivamente trattenuta in decisione.
Massime di principio
- Nell’adozione di un’informazione antimafia interdittiva, la previa comunicazione di avvio del procedimento e il contraddittorio costituiscono la regola ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011; la loro omissione è legittima soltanto in presenza di specifiche esigenze di particolare celerità, che devono essere esplicitate e motivate nel provvedimento finale.
- Le esigenze di celerità che consentono di omettere il contraddittorio nell’ambito del procedimento antimafia non possono essere desunte automaticamente dalla gravità o consistenza del quadro indiziario, poiché tali elementi costituiscono già il presupposto sostanziale dell’interdittiva.
- Il contraddittorio nel procedimento antimafia assolve anche una funzione proattiva: consente all’interessato di fornire elementi aggiornati e all’Amministrazione di valutare, ove sufficienti, misure di prevenzione collaborative o comunque meno impattanti dell’interdittiva, secondo criteri di gradualità e proporzionalità.
- Quando l’interdittiva richiama elementi giudiziari risalenti, l’Amministrazione deve verificare gli sviluppi dei procedimenti cui tali elementi si riferiscono e consentire all’interessato di rappresentare fatti sopravvenuti potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione del rischio di infiltrazione.
- L’informazione antimafia interdittiva richiede una valutazione prefettizia complessiva e prognostica del rischio di condizionamento mafioso, secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di una prova piena dell’infiltrazione o di una responsabilità penale definitivamente accertata; tuttavia tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto delle garanzie procedimentali.
- In caso di annullamento dell’interdittiva per omessa instaurazione del contraddittorio, il giudice non può sostituirsi alla Prefettura nella valutazione sostanziale del rischio: l’Amministrazione deve rinnovare la valutazione tenendo conto degli elementi emersi nel contraddittorio.
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