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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23760/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di un operaio forestale dipendente di un'agenzia regionale pugliese volta a ottenere l'indennità chilometrica prevista dall'art. 23 del CIRL Puglia di categoria, per il periodo 9 maggio 2016-19 febbraio 2017, calcolata sui chilometri percorsi da Monopoli, qualificato come centro di raccolta, ai luoghi di lavoro (impianto irriguo e uffici dell'agenzia in contrada Margiotta, nel Comune di Conversano) e per il rientro. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'Appello l'ha accolta in parte, condannando l'agenzia al pagamento di euro 2.466,05 oltre interessi. L'agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'iura novit curia e omesso esame della corretta qualificazione del rapporto e della natura giuridica dell'ente; (2) violazione dell'art. 54 del CCNL 7.12.2010, dell'art. 23 del CIRL Puglia, dell'art. 117, co. 2, lett. l), Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il rapporto fosse pubblico e non soggetto a contrattazione privatistica regionale; (3) violazione degli artt. 2, co. 2, 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001 e dell'art. 1362 c.c., perché l'indennità di percorrenza non sarebbe applicabile in un rapporto pubblico contratto secondo regole privatistiche; (4) violazione dell'art. 6 d.l. 78/2010, dell'art. 1, co. 3, l. 196/2009 e dell'art. 14 preleggi, assumendo che i vincoli di finanza pubblica avrebbero reso inapplicabile la clausola collettiva. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che la disciplina speciale regionale consente, per gli operai forestali, l'applicazione del CCNL privatistico e del correlato trattamento economico; ha chiarito che tale applicazione non esclude la qualificazione del rapporto come lavoro pubblico, ma riguarda le qualifiche, le mansioni e il trattamento economico previsto; ha inoltre osservato che i vincoli dell'art. 6 d.l. 78/2010 non operano direttamente sulle regioni e non bastano, da soli, a rendere inefficace la clausola collettiva invocata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'agenzia alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'agenzia regionale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente individuato la fonte normativa applicabile e non aveva violato il principio iura novit curia. Ha ritenuto infondati i motivi secondo, terzo e quarto, osservando che per gli operai forestali di enti pubblici la normativa statale e regionale speciale consente l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato per il trattamento economico, compresa l'indennità chilometrica, senza che ciò escluda la natura pubblica del rapporto; inoltre, il richiamo ai vincoli di spesa dell'art. 6 d.l. 78/2010 non era sufficiente, perché tali disposizioni non si applicano direttamente alle regioni ma valgono come principi di coordinamento della finanza pubblica. L'agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, distratte in favore del difensore antistatario del lavoratore, con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    "il giudice deve seguire le norme del diritto"

    Il giudice di merito aveva correttamente individuato la fonte normativa applicabile, senza violare il principio iura novit curia.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente.

  • art. 54 CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 7.12.2010

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto applicabile dal giudice di merito in combinato con la disciplina regionale speciale.

  • art. 23 CIRL Puglia di categoria 10.6.2014

    Costituisce la base contrattuale della pretesa all'indennità chilometrica.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    Invocato per sostenere la riserva statale in materia di ordinamento civile; la Corte ha escluso che ciò impedisse l'applicazione della disciplina speciale regionale compatibile con il pubblico impiego contrattualizzato.

  • artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 165/2001

    Richiamati per sostenere la natura pubblica del rapporto e l'applicazione della disciplina generale del pubblico impiego.

  • artt. 2, comma 2, 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001

    Richiamati per contestare la contrattazione collettiva di diritto privato; la Corte ha ritenuto invece ammissibile la disciplina speciale del settore forestale.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato in relazione all'interpretazione dell'art. 23 CIRL, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 6 d.l. 78/2010

    La Corte ha rilevato che le relative disposizioni non si applicano direttamente alle regioni, ma costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato per escludere l'interpretazione analogica di norme eccezionali; la Corte ha ritenuto la censura infondata.

  • art. 1, comma 3, l. 196/2009

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sui vincoli di finanza pubblica, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3/2010

    "Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale"

    La Corte lo interpreta come base per l'applicazione del CCNL privatistico agli operai dell'agenzia, almeno quanto a qualifiche, mansioni e trattamento economico.

  • art. 32 l.r. Puglia n. 45/2012

    Ha abrogato il precedente comma 3 dell'art. 12, ma la Corte valorizza la previsione di consultazione sindacale come indice della perdurante applicazione dei contratti collettivi privatistici.

  • art. 23 l.r. Puglia n. 36/2017

    Ha reinserito nell'art. 12 della l.r. n. 3/2010 un comma 2-quinquies che ribadisce l'applicazione del CCNL privatistico al personale forestale/agricolo dell'agenzia.

  • art. 7-bis d.l. 120/2021, conv. in l. 155/2021

    È richiamato come conferma legislativa più ampia della possibilità di applicare contratti collettivi privatistici agli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti da amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Indica le amministrazioni pubbliche interessate dal richiamo dell'art. 7-bis d.l. 120/2021.

  • art. 6, comma 20, d.l. 78/2010

    Stabilisce che le disposizioni dell'art. 6 non si applicano direttamente alle regioni e ad altri enti, ma valgono come principi di coordinamento della finanza pubblica.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenza senza ripetizione integrale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Per gli operai forestali dipendenti di enti pubblici, una disciplina regionale speciale può legittimamente richiamare la contrattazione collettiva di diritto privato per regolare qualifiche, mansioni e trattamento economico, senza che ciò escluda la natura pubblica del rapporto di lavoro.
  • Quando il legislatore regionale o speciale richiama espressamente un determinato CCNL privatistico, il giudice deve applicare tale fonte contrattuale nella misura compatibile con il quadro normativo di settore, senza trasformare automaticamente il rapporto in un rapporto di diritto privato generale.
  • La disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non impedisce, in settori speciali come quello forestale, l'utilizzo di contratti collettivi di matrice privatistica per specifiche componenti del trattamento economico, se ciò è previsto dalla normativa speciale.
  • I vincoli di finanza pubblica richiamati da norme statali non possono essere invocati in modo astratto per neutralizzare una clausola contrattuale o una disciplina speciale: occorre verificare la loro effettiva applicabilità diretta all'ente e il concreto rapporto con la fonte invocata.
  • Le disposizioni dell'art. 6 d.l. 78/2010, per regioni ed enti assimilati, operano come principi di coordinamento della finanza pubblica e non come divieti immediatamente ostativi all'applicazione di clausole collettive in settori speciali.
  • La censura di violazione dell'iura novit curia è infondata se il giudice di merito individua la fonte normativa applicabile e costruisce la motivazione su dati fattuali e giuridici coerenti, anche valorizzando eventuali contraddizioni difensive della parte datoriale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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