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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23703/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata sulla pensione di una professionista già pensionata dal 2005, di un "contributo di solidarietà" introdotto e poi rinnovato da delibere della cassa previdenziale professionale (delibere n. 4/2008, 3/2013 e 10/2017) sulla base dell'art. 22 del regolamento del regime previdenziale approvato nel 2004. La pensionata ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del prelievo e la restituzione delle somme trattenute. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello ha confermato la decisione limitatamente alla decorrenza della prescrizione, ritenendo dovuta la restituzione entro il termine decennale. In cassazione la cassa ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, invocando l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati, le norme sulla riforma previdenziale (in particolare il principio del pro rata come modificato nel tempo), l'interpretazione autentica del 2013 e la disciplina di bilancio degli enti; con il secondo ha contestato l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale, affermando che dovesse applicarsi la prescrizione breve quinquennale dei ratei pensionistici o dei crediti pagabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contributo di solidarietà, incidendo su un trattamento pensionistico già determinato, è un prelievo patrimoniale autonomo non consentito a mezzo di regolamento della cassa in assenza di base legale, e quindi incompatibile con il principio del pro rata e con la riserva di legge ex art. 23 Cost. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la domanda non riguardava la semplice corresponsione di ratei pensionistici già liquidati, ma la ripetizione di somme indebitamente trattenute per un prelievo illegittimo: in tal caso opera la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e, trattandosi di definizione conforme alla proposta non accettata, l'ha condannata anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alla declaratoria sui presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 del Regolamento del regime previdenziale della cassa

    la previsione regolamentare che introduce il contributo di solidarietà su pensioni già determinate è ritenuta illegittima perché non sorretta da base legale e incompatibile con il principio del pro rata.

  • D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e 2

    richiamato per delimitare l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, che non possono derogare a norme di rango primario.

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    nella formulazione originaria si applica ai trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 con rigoroso rispetto del principio del pro rata; le successive modifiche non legittimano il prelievo su pensioni già consolidate.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    il mutato assetto non rende legittimi atti regolamentari che incidano retroattivamente su trattamenti già maturati, se non adottati nel rispetto della legge.

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    l'interpretazione autentica non consente di sanare un contributo di solidarietà che non sia riconducibile a provvedimenti diretti a preservare l'equilibrio finanziario di lungo termine e che, per la sua natura, resta un prelievo autonomo.

  • art. 24, comma 24, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    disposizione ritenuta non pertinente a giustificare il contributo contestato, perché riguarda un istituto diverso, di fonte legislativa ed eccezionale.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà, quale prestazione patrimoniale imposta, richiede una base di legge; l'autonomia regolamentare della cassa non basta.

  • art. 2 Cost.

    norma evocata dalla ricorrente ma non ritenuta decisiva ai fini della legittimazione del prelievo regolamentare.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente e nella verifica di ragionevolezza, ma la Corte ribadisce che la riserva di legge prevale su ogni valutazione di proporzionalità o sostenibilità.

  • art. 38 Cost.

    richiamato in tema di previdenza, ma non idoneo a legittimare un prelievo privo di base legale.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisi rilievo decisivo rispetto alla questione di diritto sostanziale.

  • art. 19, comma 3, L. 21 febbraio 1986, n. 21

    richiamato nel secondo motivo dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a sovvertire il principio della prescrizione decennale nel caso di indebita trattenuta.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati richiede credito liquido ed esigibile, pagabile e messo a disposizione del creditore; non si applica quando si controverte sull'ammontare della prestazione per effetto di una trattenuta illegittima.

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute.

  • art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    norma riferita ai ratei arretrati dovuti a seguito di riliquidazione della pensione; non si applica all'indebita trattenuta derivante da prelievo patrimoniale illegittimo.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    in caso di definizione del giudizio conforme alla proposta non accettata, consente la condanna della parte ricorrente a somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con fonte regolamentare, una trattenuta patrimoniale su pensioni già quantificate se manca una specifica base legale che la consenta; l'autonomia gestionale non deroga alla riserva di legge dell'art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1 gennaio 2007, opera in modo rigoroso secondo la formulazione originaria dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, e impedisce interventi retroattivi che incidano sui criteri di determinazione del trattamento già consolidato.
  • Un "contributo di solidarietà" applicato a pensioni già liquidate e non incidente sul metodo di calcolo della pensione non è un mero correttivo previdenziale, ma una prestazione patrimoniale autonoma soggetta a riserva di legge.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici si applica solo ai crediti liquidi ed esigibili, cioè messi a disposizione dell'assicurato; quando si contesta una trattenuta illegittima e si chiede la riliquidazione/restituzione delle somme, vale la prescrizione ordinaria decennale.
  • L'interpretazione autentica e le norme sopravvenute in materia previdenziale non sanano automaticamente atti regolamentari illegittimi, ma operano solo nei limiti in cui i provvedimenti originari siano stati adottati nel rispetto della legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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