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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23696/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere l’accertamento dell’esposizione qualificata ad amianto in un arco temporale successivo rispetto a quello già oggetto di precedenti giudizi e il riconoscimento dei correlati benefici previdenziali. Un primo giudizio, promosso nel 2003, aveva riguardato il periodo dall’8 agosto 1988 al deposito del ricorso ed era stato definito con rigetto in appello; un secondo giudizio, promosso nel 2007, aveva invece riconosciuto l’esposizione per il periodo 1980-5 agosto 1988. Nel giudizio qui deciso il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo l’esposizione dal 1° gennaio 1993 al 2 ottobre 2003, ritenendo coperto da giudicato il periodo fino al 31 dicembre 1992. La Corte d’appello aveva respinto l’appello dell’INPS, escludendo il ne bis in idem sul rilievo che la domanda fosse sorretta anche dalla normativa sopravvenuta del 2007. Con il ricorso per cassazione l’INPS ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi sul precedente rigetto della domanda fino al maggio 2003 precludeva la riproposizione della questione, anche alla luce di ius superveniens; 2) violazione dell’art. 13 l. n. 257/1992 e dell’art. 1, commi 20, 21 e 22, l. n. 247/2007, contestando che tale legge avesse esteso il beneficio oltre il 31 dicembre 1992 e negando che potesse incidere sul giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la disciplina del 2007 non ha introdotto il fondamento del beneficio, che resta nell’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, ma ha previsto solo una disciplina particolare per specifiche categorie di lavoratori e aziende. Ha inoltre ribadito che il giudicato sostanziale, ex art. 2909 c.c., rende insensibili le situazioni di fatto già accertate ai successivi mutamenti normativi, anche se retroattivi, salvo espressa diversa volontà legislativa. Ne consegue che l’accertamento dell’esposizione ad amianto e il riconoscimento dei benefici erano preclusi per i periodi del rapporto di lavoro già coperti dal precedente giudicato. La sentenza della Corte d’appello di Bologna è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale cristallizza la situazione di fatto e di diritto accertata, rendendola insensibile ai successivi mutamenti normativi, anche retroattivi, salvo diversa volontà espressa del legislatore

  • art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257

    costituisce il fondamento normativo dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto; il beneficio resta ancorato all’esposizione decennale e non a una specifica estensione temporale introdotta da norme successive

  • art. 1, commi 20, 21 e 22, L. 24 dicembre 2007, n. 247

    "Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'[…] INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale"

    la norma introduce una disciplina speciale per i lavoratori delle aziende specificamente considerate, ma non modifica in generale il fondamento del beneficio né consente di superare un giudicato già formatosi

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale preclude la riproposizione dell’accertamento relativo a fatti e periodi già definiti con sentenza passata in giudicato, anche se successivamente interviene una disciplina normativa nuova o retroattiva, salvo espressa deroga legislativa.
  • In materia di benefici contributivi per esposizione ad amianto, la legge sopravvenuta del 2007 non ha sostituito il fondamento generale del beneficio, che resta l’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, ma ha previsto una disciplina speciale per casi e aziende determinati.
  • Quando un precedente giudizio ha già escluso il diritto ai benefici per un determinato periodo lavorativo, la successiva domanda non può riesaminare quel medesimo segmento temporale invocando solo un mutamento normativo successivo.
  • L’interpretazione della normativa sopravvenuta deve essere coordinata con l’efficacia del giudicato: la nuova disciplina opera per il futuro e per i casi che vi rientrano, ma non travolge automaticamente gli accertamenti irretrattabili già compiuti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiGiudicato
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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