Cassazione Civile, Ordinanza n. 23708/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di rivalutazione contributiva per esposizione professionale ad amianto proposta da un lavoratore già pensionato. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'ente previdenziale e respinto la domanda, ritenendo che il diritto fosse prescritto: secondo i giudici di merito, il dies a quo della prescrizione decennale coincideva con la data del pensionamento, risalente al novembre 1997, sicché la domanda amministrativa del 19 dicembre 2016 risultava tardiva. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: i primi due denunciavano motivazione mancante o apparente e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la sentenza non spiegasse perché il pensionamento fosse assunto come momento iniziale della prescrizione e non accertasse la consapevolezza dell'esposizione all'amianto; il terzo deduceva violazione dell'art. 2934 c.c. assumendo l'imprescrittibilità del diritto o, comunque, la non applicabilità della prescrizione ai lavoratori già pensionati al 1° ottobre 2003; il quarto censurava la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per aver desunto automaticamente la decorrenza dalla data di pensionamento; il quinto denunciava la violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il termine decorresse solo da quando il diritto poteva essere fatto valere, cioè dalla consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello non fosse affatto apparente e che non fosse stato dedotto un vero fatto storico decisivo omesso; ha inoltre rigettato il terzo motivo, confermando la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: la Corte ha ribadito che la prescrizione decennale del diritto ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto o possa avere avuto conoscenza dell'esposizione qualificata all'amianto, conoscenza che costituisce presupposto indefettibile e deve essere accertata in concreto dal giudice di merito. La sentenza di appello è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi richiamati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
nr. 4; nr. 5; primo comma, n. 3
È il parametro processuale invocato per denunciare vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte distingue l'inammissibilità delle censure motivazionali dalla fondatezza dei motivi di diritto sulla decorrenza della prescrizione.
art. 132 c.p.c.
La Corte esclude che nella sentenza impugnata vi fosse una motivazione mancante o apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione; la Corte ritiene la censura infondata.
art. 111 Cost.
Invocato per contestare la sufficienza della motivazione; il motivo è rigettato/inammissibile perché la motivazione d'appello è ritenuta intelligibile.
art. 2934 c.c.
La Corte conferma che il diritto alla rivalutazione contributiva è soggetto a prescrizione e non è imprescrittibile.
art. 2727 c.c.
Non consente di presumere automaticamente la conoscenza dell'esposizione all'amianto dalla sola data del pensionamento; la consapevolezza deve essere accertata in concreto.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici non possono essere utilizzate per costruire un'inferenza automatica sulla decorrenza della prescrizione senza verifica del presupposto conoscitivo.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per il beneficio in questione ciò richiede la conoscenza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia all'amianto.
art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992
È la norma sostanziale che attribuisce il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto; il relativo diritto è autonomo rispetto al diritto a pensione ed è soggetto a prescrizione decennale.
D.L. n. 269 del 2003
data di entrata in vigore del decreto-legge nr. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 326 del 2003
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la salvaguardia della previgente disciplina per alcuni lavoratori; la censura è respinta.
L. n. 326 del 2003
Richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 269 del 2003 nell'ambito della tesi difensiva del ricorrente.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ha natura autonoma rispetto al diritto a pensione ed è soggetto a prescrizione decennale.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio amianto, non basta il mero pensionamento: occorre accertare in concreto quando il lavoratore abbia avuto o potuto avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia.
- La conoscenza o conoscibilità dell'esposizione è un presupposto costitutivo della fattispecie rilevante per la decorrenza della prescrizione e deve essere positivamente accertata dal giudice di merito.
- La decorrenza della prescrizione non può essere fissata mediante automatismi o presunzioni meramente astratte fondate sulla sola cessazione del rapporto di lavoro o sul pensionamento.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il percorso argomentativo sia realmente incomprensibile o affetto da contraddizioni insanabili; non basta il dissenso della parte ricorrente sulla valutazione compiuta dal giudice di merito.
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