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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23701/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (istituto previdenziale)

La controversia

La parte ricorrente aveva agito per ottenere la condanna dell'ente previdenziale al rilascio di un estratto conto certificativo (Ecocert) relativo alla propria posizione contributiva e pensionistica, documento poi trasmesso nel corso del giudizio dopo la notifica del ricorso introduttivo. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame, confermando la compensazione delle spese sulla base di un quadro di obiettiva incertezza giurisprudenziale esistente al momento dell'introduzione della lite. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo stata riconosciuta la fondatezza della domanda e non ricorrendo reciproca soccombenza né una vera novità della questione o un mutamento di giurisprudenza, la compensazione era illegittima; si contestava inoltre l'asserita finalità deflattiva della decisione di merito e si invocava il principio di soccombenza della parte vittoriosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con la motivazione effettiva della sentenza impugnata, la quale aveva fondato la compensazione delle spese su una condizione di oggettiva incertezza del contenzioso, evidenziando la presenza di pronunce di segno difforme nella giurisprudenza territoriale al momento dell'avvio del giudizio. La Corte ha inoltre applicato la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non ha liquidato spese di legittimità per la mancata costituzione dell'ente intimato e per la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; ha altresì dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata invocata quale norma del vizio denunciato per violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del principio di soccombenza e l'illegittimità della compensazione delle spese in favore della parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che la compensazione può essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'oggettiva incertezza della questione o l'oscillante soluzione giurisprudenziale, valutate con riferimento al momento di instaurazione della lite.

  • art. 54 L. 88/1989

    richiamato come base dell'obbligo dell'ente previdenziale di rilasciare all'assicurato una comunicazione/estratto conto avente valenza certificativa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    secondo comma; terzo comma; ultimo comma

    la decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione accelerata; la Corte ha affermato che, in tale ipotesi, operano anche le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, nei limiti compatibili con il caso concreto.

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato come base dell'inammissibilità del ricorso, poiché la sentenza impugnata risultava conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offriva elementi per mutare l'orientamento.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte ha distinto la funzione del terzo comma, legata alla presenza di una pronuncia sulle spese, da quella del quarto comma, avente natura deterrente e sanzionatoria e applicabile anche nella definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; ha ritenuto che nel caso concreto fosse applicabile la sanzione del quarto comma.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la dichiarazione di esenzione ha impedito la condanna alle spese di lite, incidendo anche sulla possibilità di applicare il meccanismo sanzionatorio collegato alla pronuncia sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La compensazione totale o parziale delle spese di lite può essere legittimamente disposta in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'oggettiva incertezza della questione controversa o un contrasto giurisprudenziale non ancora stabilizzato, valutati con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta.
  • Ai fini della censura in cassazione della statuizione sulle spese, il ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare circostanze astratte o diverse da quelle effettivamente poste a base della decisione.
  • L'oscillazione della giurisprudenza su una questione di diritto può integrare, da sola, una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, purché tale oscillazione fosse percepibile al momento dell'instaurazione del giudizio e la questione sia stata effettivamente decisa in senso sfavorevole alla parte poi soccombente.
  • La sanzione prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c. ha funzione deterrente e sanzionatoria rispetto all'abuso del processo e può operare anche quando il giudizio di cassazione sia definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., senza che sia indispensabile una pronuncia sulle spese come presupposto autonomo.
  • Nei giudizi in cui operi l'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., la mancata statuizione sulle spese può precludere l'applicazione del meccanismo sanzionatorio collegato al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., ferma restando l'eventuale rilevanza del primo comma ove ne ricorrano i presupposti.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre una lettura del caso incompatibile con la motivazione della sentenza impugnata e non indica errori di diritto effettivamente riferibili alla ratio decidendi, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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