Cassazione Civile, Ordinanza n. 23714/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sindacato)
La controversia
La controversia riguarda la contrattazione integrativa nel pubblico impiego regionale privatizzato, con specifico riferimento alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti regionali. La parte ricorrente contestava, da un lato, la legittimità delle procedure di concertazione e graduazione delle posizioni dirigenziali, sostenendo che fossero state attribuite alla concertazione sindacale competenze oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale; dall’altro, censurava la destinazione dei residui dei fondi per la retribuzione dirigenziale verso istituti contrattuali del personale non dirigenziale, deducendo che tali somme dovessero essere comunque riassegnate al finanziamento della retribuzione dei dirigenti. La ricorrente lamentava inoltre che una legge regionale sopravvenuta non potesse sanare condotte anteriori e prospettava il contrasto della previsione con la riserva statale in materia di ordinamento civile. Con il ricorso per cassazione venivano quindi dedotte violazioni del CCNL/CCRL e della normativa regionale richiamata, nonché l’antisindacalità del comportamento datoriale nella sede della contrattazione integrativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo legittime le procedure di graduazione delle posizioni dirigenziali e non fondato il rilievo di antisindacalità collegato alla fase di concertazione sui criteri generali e sull’utilizzo delle risorse. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la contrattazione integrativa per l’area dirigenziale non poteva validamente essere utilizzata per destinare residui dei fondi a istituti del personale non dirigente, materia estranea all’oggetto della contrattazione stessa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato l’antisindacalità del comportamento tenuto dalla Regione nella formulazione della dichiarazione congiunta sulla destinazione dei residui delle risorse dirigenziali. Gli effetti della decisione sono stati espressamente circoscritti, escludendo che la successiva legge regionale potesse fondare una diversa conclusione in assenza di specifiche censure sulla sua applicazione concreta. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
"il trattamento fondamentale ed accessorio (...) è definito dai contratti collettivi"
La previsione è compatibile con il rinvio della contrattazione collettiva a poteri datoriali di definizione di aspetti attuativi, poiché il trattamento resta comunque derivante dalla contrattazione collettiva.
art. 4 CCNL 1998-2001 area dirigenti regioni-enti locali
Attribuisce alla contrattazione integrativa i criteri generali per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato.
art. 7 CCNL 1998-2001 area dirigenti regioni-enti locali
Prevede l'informazione sindacale nella sequenza procedurale relativa alla gestione dei fondi e alla graduazione delle posizioni.
art. 8 CCNL 1998-2001 area dirigenti regioni-enti locali
Consente alle organizzazioni sindacali di richiedere la concertazione sui criteri generali per l'individuazione dei parametri di graduazione delle funzioni ai fini della retribuzione di posizione.
art. 6 CCRL Friuli Venezia Giulia
Riconosce alla contrattazione integrativa il compito di fissare i criteri generali per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato.
art. 10 CCRL Friuli Venezia Giulia
Rimette alla concertazione i criteri generali per la graduazione delle funzioni e prevede una fase annuale di concertazione sull'utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato.
art. 55 CCRL Friuli Venezia Giulia
Prevede, in prima applicazione, che le risorse residue siano temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato del medesimo anno e poi riassegnate alla retribuzione di posizione negli esercizi successivi.
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
La contrattazione integrativa nel pubblico impiego privatizzato produce effetti erga omnes nei limiti del sistema legale delle relazioni sindacali.
L. Regione Friuli Venezia Giulia n. 20 del 2002, art. 4
Richiamata nel ricorso come parametro regionale di disciplina, ma non decisiva ai fini dell'esito sul secondo motivo.
L. Regione Friuli Venezia Giulia n. 26 del 2015
Ha previsto che una quota dei residui del fondo dirigenziale potesse essere destinata, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, alla contrattazione del personale non dirigente; la Corte ne esclude la rilevanza retroattiva e la decisività nel caso concreto.
art. 117, co. 2, lett. l) Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il contrasto della legge regionale con la competenza statale in materia di ordinamento civile, ma la questione è ritenuta mal posta e priva di rilevanza nel giudizio.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la contrattazione collettiva può rinviare alla sede datoriale e alla concertazione sindacale la definizione di criteri applicativi e attuativi, purché il nucleo della disciplina economica resti ancorato alle fonti collettive superiori.
- La contrattazione integrativa può disciplinare solo gli aspetti attribuiti dalle fonti collettive di livello superiore; non può essere utilizzata per regolare materie estranee al perimetro negoziale dell'area contrattuale considerata.
- La destinazione dei fondi residui deve rispettare la disciplina contrattuale specifica del comparto cui le risorse sono riferite; è illegittima la loro deviazione verso istituti di personale appartenente a un diverso settore contrattuale, se tale destinazione non è prevista dalle fonti applicabili.
- Una dichiarazione congiunta inserita nella contrattazione integrativa non può attribuire legittimazione negoziale a pattuizioni su oggetti estranei alla materia oggetto del tavolo sindacale, né estendere i poteri delle organizzazioni sindacali oltre l'ambito rappresentato.
- La legittimità di un comportamento datoriale va valutata anche in rapporto alla normativa vigente al momento dell'atto: se lo storno delle risorse è compiuto in attuazione di una legge regionale sopravvenuta, non può essere automaticamente qualificato come antisindacale in assenza di specifiche censure sull'applicazione concreta della norma o sulla sua eventuale illegittimità costituzionale rilevante nel giudizio.
- Quando un motivo di ricorso è fondato solo in parte e la Corte decide nel merito, gli effetti della pronuncia devono essere delimitati con precisione all'oggetto effettivamente censurato e accolto.
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