Cassazione Civile, Ordinanza n. 23692/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché esamini le censure di merito non considerate dal giudice di appello e verifichi se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 58 del CCNL di categoria.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il regime giuridico del rapporto di lavoro di un operaio forestale assunto in base a una normativa speciale e la conseguente applicabilità o meno del sistema del pubblico impiego contrattualizzato. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento di un’indennità prevista dall’art. 58 del CCNL di categoria, sostenendo che ricorressero i presupposti oggettivi individuati in primo grado. La Corte d’appello aveva ritenuto assorbente la qualificazione del rapporto come soggetto integralmente al regime del lavoro pubblico contrattualizzato, senza esaminare nel merito le censure rivolte alla consulenza tecnica e alla sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione si censurava tale impostazione, sostenendo che la disciplina speciale applicabile al rapporto instaurava un rapporto di diritto privato, con esclusione della normativa propria del pubblico impiego e, quindi, dell’effetto disapplicativo delle disposizioni precedenti previsto dall’art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 72 del d.lgs. n. 39 del 1993. La Cassazione richiama i precedenti che qualificano tali rapporti come rapporti di diritto comune e afferma la continuità di tale assetto anche dopo le successive evoluzioni normative, rilevando che la previsione di una disciplina privatistica esclude l’inserimento nel tipico regime del pubblico impiego. Poiché la Corte territoriale non ha esaminato il merito delle doglianze sull’elaborato peritale e sui presupposti dell’indennità, la sentenza viene cassata con rinvio.
Norme richiamate
L. n. 124 del 1985, art. 1
comma 3; penultimo comma; ultimo comma
La disciplina speciale è letta come regolatrice di rapporti di lavoro di diritto comune, con assunzioni e trattamento economico affidati alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e del collocamento; l’operaio assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato.
La norma conferma la continuità dell’applicazione della legge n. 124 del 1985 alle unità di personale non trasferite alle regioni.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 69
È ritenuto non operante l’effetto disapplicativo della normativa preesistente, perché il rapporto è estraneo al regime del pubblico impiego contrattualizzato.
d.lgs. n. 39 del 1993, art. 72
come modificato dall’art. 36, co. 1, del d.lgs. n. 546 del 1993
Non si applica al rapporto in esame, che è integralmente soggetto alla disciplina privatistica.
Costituzione, art. 97
È richiamato come limite costituzionale da rispettare nella possibile instaurazione di rapporti di lavoro di diritto privato con la pubblica amministrazione.
CCNL di categoria, art. 58
È la fonte dell’indennità rivendicata, la cui spettanza deve essere verificata in fatto alla luce dei presupposti oggettivi allegati.
Massime di principio
- La previsione normativa espressa di assunzioni e trattamento economico regolati dal contratto collettivo nazionale può qualificare il rapporto come lavoro di diritto comune, quando la legge escluda anche implicitamente l’inserimento nella struttura del pubblico impiego.
- Nei rapporti instaurati con la pubblica amministrazione non basta una disciplina privatistica del contenuto del rapporto per escludere la natura pubblicistica: occorre un fondamento normativo che affermi in modo chiaro lo svincolo dalle implicazioni derivanti dall’inserimento nell’organizzazione dell’ente pubblico.
- Quando il rapporto è integralmente privatistico, non opera la disciplina transitoria o disapplicativa propria del pubblico impiego contrattualizzato; la controversia va allora decisa applicando la regolazione privatistica e la contrattazione collettiva pertinente.
- Se il giudice di appello fonda la decisione solo sulla qualificazione astratta del rapporto e omette di esaminare le doglianze di merito relative ai presupposti del diritto azionato, la sentenza deve essere cassata con rinvio per il riesame di tali censure.
- L’accertamento dei presupposti per il riconoscimento di un’indennità contrattuale richiede la verifica in fatto delle circostanze oggettive dedotte e delle contestazioni rivolte alla consulenza tecnica o alla decisione di primo grado.
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