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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33108/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, rideterminando il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e indirette dopo aver disconosciuto costi portati da fatture di acquisto ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva annullato l'atto per difetto di motivazione; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che la motivazione per relationem non fosse sufficiente e, comunque, che gli indizi addotti dall'Ufficio non fossero, da soli, idonei a sorreggere la pretesa, anche perché non vi sarebbe stato un diretto collegamento tra quegli indizi e le fatture contestate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa, sostenendo che la CTR si era limitata a ribadire la decisione di primo grado senza un autonomo percorso argomentativo; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e sulla prova, lamentando che la CTR avesse confuso il tema della motivazione dell'avviso con quello dell'onere probatorio e avesse invertito l'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti; 3) violazione delle regole sulla prova presuntiva, perché la CTR non avrebbe valutato analiticamente e poi globalmente gli indizi offerti dall'Ufficio, né correttamente applicato i criteri di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR esistente e non meramente apparente, e ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando correttamente i principi in tema di motivazione per relationem e di prova delle operazioni oggettivamente inesistenti mediante presunzioni. Il ricorso è stato dunque accolto solo in parte e la causa è stata rinviata per un nuovo esame nel merito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di legittimità è ammissibile per violazione di legge e per nullità della sentenza; il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale".

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al dedotto vizio di motivazione apparente e alla corretta corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la mera insufficienza non integra più vizio deducibile, salvo anomalia motivazionale radicale.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è requisito costituzionale della sentenza, sindacabile in cassazione solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Norma sul contenuto della sentenza tributaria, invocata per sostenere la nullità della decisione di merito per motivazione apparente.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'atto tributario deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; la motivazione per relationem è ammessa entro i limiti della conoscibilità e sufficienza degli atti richiamati.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    L'avviso di accertamento deve contenere la motivazione; il richiamo ad altri atti è legittimo solo se questi consentano al contribuente di comprendere la pretesa.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56

    Per l'IVA, l'atto impositivo deve essere motivato in modo tale da rendere intellegibili le ragioni della rettifica e del recupero.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della corretta valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della corretta valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice, nei limiti di legge.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109

    Richiamato in tema di deducibilità dei costi; la Corte ribadisce che, in caso di operazioni inesistenti, non basta la regolarità formale della documentazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 21 e 54

    Richiamati in materia di IVA e di fatturazione; la prova dell'inesistenza delle operazioni può essere data anche per presunzioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento e dell'uso di presunzioni nella ricostruzione del reddito.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà dell'operazione e solo dopo si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

  • art. 2727 c.c.

    Consente il ricorso alle presunzioni semplici come mezzo di prova indiretto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima valutare analiticamente gli indizi e poi globalmente la loro convergenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima solo se gli atti richiamati, conosciuti o conoscibili dal contribuente, consentano di ricostruire compiutamente i presupposti fattuali e giuridici della pretesa; il giudice deve verificare in concreto tale intelligibilità.
  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, ma deve prima fornire elementi indiziari idonei a dimostrare la fittizietà delle operazioni; solo dopo si sposta sul contribuente l'onere di una prova contraria rigorosa.
  • In tema di prova presuntiva, il giudice di merito deve seguire un duplice percorso: valutazione analitica dei singoli indizi per escludere quelli irrilevanti e successiva valutazione globale per verificare la concordanza e la capacità dimostrativa complessiva; l'omissione di uno dei due passaggi integra violazione dell'art. 2729 c.c.
  • Non è sufficiente opporre alla prova indiziaria dell'Ufficio elementi meramente formali, come la regolarità contabile o la presenza delle fatture, poiché tali dati non escludono di per sé la fittizietà dell'operazione contestata.
  • Una volta accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, non è rilevante la buona fede del cessionario o committente, perché questi è in grado di sapere se il bene o la prestazione siano stati effettivamente ricevuti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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