Cassazione Civile, Ordinanza n. 18532/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre lavoratori avevano agito ex art. 414 c.p.c. chiedendo, in via principale, l'assunzione con contratto a tempo determinato e, in subordine, l'assunzione a tempo indeterminato presso un'azienda sanitaria provinciale. Essi assumevano di essere stati utilmente inseriti nelle graduatorie definitive formate a seguito di avviamento alla selezione richiesto dall'azienda per la copertura di posti di commesso, ma di non essere stati chiamati in servizio nonostante i solleciti, anche per effetto di sopravvenute norme regionali e statali sul blocco o sulla limitazione delle assunzioni. La corte d'appello aveva già riconosciuto il diritto all'assunzione a termine, respingendo però la domanda di assunzione a tempo indeterminato e di risarcimento del danno. In cassazione i lavoratori deducevano: violazione delle norme che avrebbero imposto l'assunzione a tempo indeterminato o la successiva stabilizzazione; vizio motivazionale per mancata prova, da parte dell'azienda, del superamento dei vincoli di bilancio; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. sul riparto dell'onere della prova; violazione delle norme sul risarcimento del danno, sostenendo di avere subito un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale per il ritardo nell'assunzione e anche una perdita di chance.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che i primi tre motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza d'appello: la domanda di assunzione a tempo indeterminato era stata proposta solo in via subordinata rispetto a quella a termine, già accolta, e i ricorrenti non avevano censurato adeguatamente né tale qualificazione processuale né l'ulteriore rilievo decisivo secondo cui la stabilizzazione è comunque rimessa a scelte discrezionali dell'amministrazione, nei limiti di bilancio, delle dotazioni organiche e della programmazione del fabbisogno. Il primo motivo è stato inoltre ritenuto carente perché non contestava il difetto di allegazione dei presupposti normativi e fattuali del diritto all'assunzione a tempo indeterminato; il secondo è stato dichiarato inammissibile anche perché, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza indicare le divergenze tra le sentenze di merito; il terzo è stato respinto perché nuovamente estraneo al decisum, insistendo sul tema dei tetti di spesa e dell'onere della prova. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata: una volta riconosciuta l'assunzione a termine richiesta in via principale e negato il diritto alla stabilizzazione, non risultava allegato un danno ulteriore risarcibile; inoltre, la domanda di perdita di chance era nuova. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per l'introduzione del ricorso del lavoro in primo grado.
richiamato come base dell'avviamento alla selezione e del diritto soggettivo all'avviamento, ma ritenuto non idoneo, nel caso concreto, a fondare il diritto all'assunzione a tempo indeterminato.
art. 4, comma 4-bis, d.l. n. 86 del 1988
richiamato solo quale modifica dell'art. 16 della l. n. 56 del 1987.
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di selezione e avviamento.
art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001
la corte d'appello lo aveva considerato, come modificato dalla legge finanziaria 2007, per limitare la facoltà di assumere a termine; la Cassazione richiama tale ricostruzione nel descrivere la decisione di merito.
art. 3, comma 94, l. n. 244 del 2007
richiamato dai ricorrenti come norma che avrebbe inciso sui presupposti della stabilizzazione e dell'assunzione.
art. 1, commi 518 e 519, l. n. 296 del 2006
richiamati dai ricorrenti a sostegno del preteso diritto alla stabilizzazione.
art. 1, commi 93 e 98, l. n. 311 del 2004
norme invocate dai ricorrenti in relazione ai vincoli di spesa e alle assunzioni.
richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi.
invocato dai ricorrenti sul tema della valutazione della prova e dei fatti di causa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del ricorso per denunciare violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale, dichiarato non deducibile in presenza di doppia conforme senza specificare le divergenze tra le decisioni di merito.
richiamato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale in caso di doppia conforme.
richiamato per integrare le rationes decidendi della sentenza impugnata.
richiamato con riguardo alla memoria depositata in cassazione, che non può introdurre nuove questioni o eccezioni.
invocato nel quarto motivo per la liquidazione equitativa del danno.
invocato nel quarto motivo in tema di danno risarcibile.
invocato nel quarto motivo per il rinvio ai criteri di liquidazione del danno aquiliano.
invocato nel quarto motivo come fondamento della domanda risarcitoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di impugnazione per cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a sviluppare censure astratte o diverse da quelle che hanno sorretto la decisione.
- Quando la domanda di assunzione a tempo indeterminato è stata proposta solo in via subordinata rispetto a quella a termine, la parte che intenda contestare il rigetto della domanda subordinata deve censurare specificamente la ricostruzione processuale delle domande e la loro subordinazione; in mancanza, la doglianza non è scrutinabile in cassazione.
- La stabilizzazione del personale alle dipendenze di una pubblica amministrazione non integra, di regola, un diritto soggettivo automatico del lavoratore, ma è subordinata a scelte discrezionali dell'amministrazione e al rispetto di limiti di bilancio, dotazioni organiche e programmazione del fabbisogno.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, nei casi di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra la motivazione di primo e di secondo grado.
- La memoria depositata nel giudizio di legittimità non può introdurre nuove questioni di fatto o nuove eccezioni, nemmeno se relative a circostanze sopravvenute, potendo solo illustrare o confutare le tesi già contenute nei motivi del ricorso.
- La domanda risarcitoria per mancata stabilizzazione o mancata assunzione deve essere sorretta da allegazioni specifiche sul danno ulteriore subito; se l'assunzione a termine richiesta in via principale è stata comunque riconosciuta e non vi sono ulteriori allegazioni, non è configurabile un autonomo danno risarcibile.
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