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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18544/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da un lavoratore insieme ad altri dipendenti, della collocazione in CIGS e del successivo licenziamento collettivo intimato dalla società datrice di lavoro. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo; con il secondo ha lamentato violazione ed errata applicazione di norme di diritto, sostenendo che l'istruttoria avrebbe dimostrato che gli stabilimenti indicati costituivano un'unica società con filiali, e richiamando l'art. 5 del d.lgs. 223/1991 quanto ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, assumendo che la comunicazione aziendale fosse insufficiente e illegittima nel limitare la platea dei licenziandi alla sola sede di Anagni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il vizio di motivazione denunciato non è più deducibile nei termini prospettati, essendo censurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile, ipotesi non ravvisate. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché generico, non autosufficiente e incentrato su questioni di fatto; ha inoltre rilevato che le doglianze non colpivano specificamente gli accertamenti di merito, in presenza peraltro di doppia conforme. Nel merito, la Corte ha comunque richiamato il principio secondo cui, quando il progetto di ristrutturazione riguarda esclusivamente una unità produttiva, le esigenze del complesso aziendale possono fungere da criterio esclusivo per individuare i lavoratori da licenziare, purché nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 siano indicate le ragioni della limitazione e dell'eventuale mancato trasferimento ad altre unità vicine. Nel caso concreto tali ragioni erano state ritenute adeguatamente esposte e provate, con riferimento alla contrazione del mercato dei tubi Housinge allo spostamento della produzione in America. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del difetto assoluto, della motivazione apparente o della motivazione manifestamente contraddittoria e incomprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente, non quando sia semplicemente non condivisa dalla parte.

  • art. 5 d.lgs. 223/1991

    È la norma invocata dal ricorrente sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; la Corte rileva che la censura era generica e non autosufficiente.

  • art. 4, comma 3, L. 223/1991

    Nella comunicazione di avvio della procedura devono essere indicate le ragioni che limitano i licenziamenti a una unità produttiva e le ragioni per cui non si ritenga di ovviare agli esuberi mediante trasferimento ad altre unità vicine.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione è oggi censurabile in cassazione solo nei casi estremi di motivazione del tutto mancante, meramente apparente o radicalmente incomprensibile; non è più proponibile la doglianza di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini tradizionali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o sostanzialmente dirette a rivalutare i fatti sono inammissibili.
  • In materia di licenziamento collettivo, quando la ristrutturazione riguardi esclusivamente una unità produttiva, i criteri di scelta possono essere riferiti al complesso aziendale purché il datore di lavoro motivi nella comunicazione iniziale le ragioni della limitazione della platea e l'eventuale impossibilità di trasferire i lavoratori ad altre unità vicine.
  • Le doglianze che mirano a contestare accertamenti di fatto già confermati in doppia conforme non sono scrutinabili in cassazione se non nei limiti di specifiche censure di legittimità, puntualmente articolate e autosufficienti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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