Cassazione Civile, Ordinanza n. 18494/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un rapporto formalmente qualificato come contratto di agenzia, stipulato nel 2009 e relativo a attività di "tentata vendita" con promozione, raccolta ordini, consegna merce e riscossione del prezzo, era stato ritenuto in primo grado un rapporto di lavoro subordinato; la corte d'appello, invece, aveva accolto il reclamo della società e aveva escluso la subordinazione, qualificando l'attività come genuina agenzia svolta con autonomia imprenditoriale, rischio d'impresa e assenza di eterodirezione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, tutti centrati sulla pretesa nullità della sentenza d'appello, su violazioni degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e sull'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse travisato le prove testimoniali e documentali, non avesse considerato nel complesso il materiale istruttorio, avesse erroneamente escluso gli indici della subordinazione e avesse quindi sbagliato nel mantenere la qualificazione agenziale del rapporto e nel non trattare la cessazione come licenziamento illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o nullità della sentenza, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità salvo i limiti ristretti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha anche escluso la configurabilità delle violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., osservando che non era stata denunciata una vera inversione dell'onere della prova o l'utilizzo di prove legali in modo scorretto, ma solo una critica al merito della valutazione delle prove. Parimenti ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., perché la Corte d'appello aveva reso un percorso argomentativo chiaro e intellegibile. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di legittimità e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
norma sul procedimento camerale in Cassazione richiamata per la riserva di deposito dell'ordinanza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato dai ricorrenti per dedurre nullità della sentenza e violazioni processuali
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce i limiti rigorosi del controllo di legittimità
art. 132, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base fatti non allegati o notori senza base processuale, non per semplice dissenso sulla valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
la violazione sussiste solo se una prova è valutata come legale o viceversa; non quando si contesti il prudente apprezzamento del materiale probatorio
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova
art. 273 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per l'omessa riunione di procedimenti relativi alla stessa causa
art. 420 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale con riferimento al giudizio del lavoro e alla prova orale
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per lamentare una pronuncia su una prova assunta in altro procedimento
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificare come violazioni di legge o nullità in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio e di ricostruzione dei fatti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate: utilizzo di fatti non dedotti o notori senza base processuale, ovvero trattamento di una prova legale come liberamente valutabile, o viceversa; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice abbia effettivamente invertito l'onere della prova, non quando una parte contesti l'esito della valutazione del materiale istruttorio.
- La nullità della sentenza per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., è ravvisabile solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, o comunque obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente dedurre che la motivazione sia insufficiente o non condivisibile.
- Quando la Corte territoriale espone un iter logico chiaro sulla qualificazione del rapporto di lavoro e sulla valutazione degli indici di subordinazione/autonomia, la censura di motivazione apparente è inammissibile come mera critica al merito.
- Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito quando il ricorso principale viene rigettato e le relative doglianze non devono essere esaminate ulteriormente.
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