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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18529/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato da una società a un proprio dipendente. Nei giudizi di merito la domanda del lavoratore diretta a far valere l'impugnazione del recesso è stata rigettata per decadenza, perché la Corte d'appello ha ritenuto invalida la comunicazione stragiudiziale di impugnazione: il difensore del lavoratore aveva inviato alla società una PEC contenente un allegato in formato Word, non sottoscritto né dal lavoratore né dall'avvocato e non corredato da firma digitale, attestazione di conformità o altre formalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto la violazione dell'art. 6 L. 604/1966, sostenendo che l'impugnativa del licenziamento può essere effettuata con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, senza necessità di forme sacramentali o del rispetto delle regole sull'atto informatico invocate dal giudice di merito; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità favorevole alla sufficienza di una PEC con allegato scritto. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la soluzione formalistica della Corte d'appello, affermando che, ai sensi dell'art. 6 L. 604/1966, l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento richiede soltanto un atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota in modo inequivoco la volontà del lavoratore. La Cassazione ha valorizzato che la PEC era stata inviata dal difensore del lavoratore, che il contenuto dell'allegato era pacificamente quello di impugnare il licenziamento e che non era stata contestata né la provenienza né l'autenticità del documento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, affinché decida nuovamente la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità, enunciando il principio per cui l'impugnazione può essere validamente effettuata anche mediante PEC con allegato file Word, senza necessità di un documento informatico conforme all'art. 22 d.lgs. 82/2005. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 604/1966

    "con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore"

    l'impugnazione del licenziamento non richiede formule sacramentali né forme specifiche ulteriori rispetto a un atto scritto idoneo a comunicare in modo inequivoco la volontà del lavoratore; può provenire anche dal difensore e può essere trasmessa via PEC.

  • art. 22 d.lgs. 82/2005

    la disciplina dell'efficacia probatoria della copia informatica di documento analogico non è necessaria per ritenere valida l'impugnazione del licenziamento trasmessa via PEC con allegato file Word, quando sia certo il contenuto e la riferibilità dell'atto.

  • art. 71 d.lgs. 82/2005

    le regole tecniche richiamate dalla norma non sono richieste, nel caso concreto, per la validità dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento inviata tramite PEC con allegato file Word.

  • art. 384 c.p.c.

    la causa è stata rinviata al giudice di merito affinché si conformi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la decisione è stata assunta in camera di consiglio con motivazione riservata nei termini del procedimento accelerato.

Massime di principio

  • L'impugnazione stragiudiziale del licenziamento è valida quando sia effettuata con un atto scritto, anche inviato via PEC, purché il contenuto renda inequivoca la volontà del lavoratore di contestare il recesso.
  • Ai fini dell'art. 6 L. 604/1966 non sono necessarie formule sacramentali né l'osservanza delle forme proprie del documento informatico previste dal Codice dell'amministrazione digitale, se non è in discussione la provenienza e il contenuto dell'atto.
  • La sottoscrizione del lavoratore non è requisito indefettibile quando l'atto di impugnazione provenga dal difensore munito di procura e sia riferibile con certezza al rappresentato.
  • Nel giudizio sull'efficacia dell'impugnazione del licenziamento assume rilievo sostanziale la certezza della comunicazione della volontà oppositiva al datore di lavoro, non il formalismo del supporto documentale utilizzato.
  • Se il datore di lavoro non contesta l'autenticità, la provenienza o il contenuto dell'atto inviato, la mera astratta non conformità del file alle regole del documento informatico non basta a escludere la valida impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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