Cassazione Civile, Ordinanza n. 18534/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso per violazione dell'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 e aveva determinato l'indennità spettante in 15 mensilità, calcolate su una retribuzione globale di fatto comprensiva dell'indennità di trasferta. La corte d'appello ha respinto il reclamo del datore di lavoro, ritenendolo tardivo perché depositato oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, termine ritenuto decorrente dalla comunicazione della sentenza al difensore costituito tramite PEC. In ogni caso, la corte territoriale ha ritenuto il reclamo infondato anche nel merito. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 125, 170 e 285 c.p.c. e della L. n. 53/1994, sostenendo che la comunicazione/notifica della sentenza al codifensore via PEC non fosse idonea a far decorrere il termine breve, perché in atti era stato indicato un diverso indirizzo PEC per le comunicazioni; 2) violazione dell'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991, contestando l'affermazione secondo cui, nei recessi differiti, il termine di sette giorni decorrerebbe dal primo licenziamento; 3) violazione dell'art. 18 L. n. 300/1970 quanto alla misura dell'indennità; 4) violazione dell'art. 18 L. n. 300/1970 e vizio motivazionale per il calcolo dell'indennità, in ragione dell'inclusione della trasferta nella retribuzione di riferimento. La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il primo motivo e lo ha ritenuto infondato, affermando la validità della notifica della sentenza eseguita presso l'indirizzo PEC di uno dei difensori costituiti risultante dai pubblici elenchi, anche se in atti era stato richiesto che le comunicazioni avvenissero all'PEC di altro difensore. Tale esito ha comportato l'assorbimento delle ulteriori censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione della sentenza effettuata via PEC all'indirizzo di uno dei difensori costituiti risultante dai registri pubblici, anche se la parte aveva indicato per le comunicazioni un diverso indirizzo PEC di altro difensore. Conseguentemente, il reclamo in appello era tardivo e la decisione della corte territoriale restava ferma; le ulteriori censure sulla disciplina del licenziamento collettivo e sul criterio di calcolo dell'indennità sono rimaste assorbite. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di validità della notificazione/comunicazione al difensore, ma la Corte ha ritenuto corretta la notifica eseguita via PEC al difensore costituito risultante dai registri pubblici
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che la notifica al difensore costituito, presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, è idonea
richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione della sentenza ai fini del termine breve
richiamata dalla ricorrente; la Corte non ne ha tratto un effetto impeditivo rispetto alla notifica telematica effettuata correttamente
termine di 30 giorni per proporre reclamo, che decorre dalla comunicazione/notifica valida della sentenza
richiamato nei motivi sul licenziamento collettivo e sul termine di sette giorni per le comunicazioni del datore di lavoro
richiamato nei motivi relativi alla misura e al calcolo dell'indennità risarcitoria
norma sul sindacato di legittimità invocata nei motivi di ricorso
la Corte lo richiama per affermare la validità della notificazione al domicilio digitale/indirizzo PEC del difensore risultante dai registri pubblici
richiamato per fondare la rilevanza dell'indirizzo PEC iscritto nei pubblici elenchi
richiamato quale disciplina del ReGIndE, registro utilizzabile per le notificazioni
richiamato per il principio secondo cui la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare
richiamato per la condanna alle spese a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, è valida la notificazione della sentenza eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dai pubblici registri, anche se negli atti di causa sia stato indicato un diverso indirizzo per le comunicazioni di cancelleria.
- La parte non ha un diritto esclusivo a ricevere la notificazione della sentenza solo presso il domiciliatario indicato o solo presso uno dei difensori designati per le comunicazioni; la notifica effettuata a uno dei difensori costituiti è sufficiente a far decorrere il termine breve.
- Quando il primo motivo di ricorso investe la ritualità della notificazione della sentenza e tale motivo è infondato, le ulteriori censure restano assorbite se la tempestività dell'impugnazione dipende proprio da quella notificazione.
- Nel contesto delle notificazioni telematiche, l'indirizzo PEC del professionista estratto dai registri pubblici prevale come domicilio digitale rilevante ai fini processuali.
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