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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18552/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro nel quale il lavoratore aveva impugnato due atti di recesso: un primo licenziamento intimato oralmente il 2 aprile 2011 e un secondo licenziamento comunicato per iscritto l’8 aprile 2011, ritenuto dalla Corte d’appello legittimo quanto alla forma ma illegittimo per assenza di giusta causa. La Corte territoriale aveva dichiarato inefficace il licenziamento orale e riconosciuto al lavoratore il risarcimento limitato al periodo tra il primo e il secondo recesso; aveva inoltre confermato il rigetto di altre domande relative a differenze retributive asseritamente collegate a un superiore inquadramento e alla compensazione opposta dalla società con crediti derivanti da forniture di materiale edile. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione della L. n. 604/1966, art. 2, degli artt. 1423, 1362-1363 c.c., nonché degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la lettera dell’8 aprile 2011 non poteva valere come nuovo licenziamento e, comunque, che il datore non poteva "convalidare" il precedente recesso orale; inoltre deduceva che, essendo in gioco due distinti licenziamenti, i motivi del secondo avrebbero dovuto essere diversi e sopravvenuti. Con il secondo motivo lamentava violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ricostruito la domanda sulle differenze retributive e sull’inquadramento. Con il terzo motivo contestava ancora la valutazione probatoria sulla compensazione dei crediti, deducendo altresì la violazione dell’art. 21 d.P.R. 633/1972 e sostenendo che alcune fatture non potevano essere poste a base della compensazione, inclusa una intestata al suocero del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che è consentita la rinnovazione del licenziamento nullo per vizio di forma anche sulla base degli stessi motivi sostanziali del precedente recesso, purché il nuovo atto sia adottato nelle forme prescritte; tale rinnovazione non integra una sanatoria ex tunc del primo atto, ma un negozio diverso e autonomo. Ha inoltre ribadito che, quando a un primo licenziamento orale segue un secondo licenziamento valido nella forma ma illegittimo nel merito, la tutela del lavoratore per il vizio formale del primo atto resta limitata al periodo intermedio tra i due recessi, con applicazione, se non opera la tutela reale, dei soli effetti previsti dalla L. n. 604/1966. Sono stati dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo perché confusi, generici e sostanzialmente diretti a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa in cassazione. La Corte ha escluso altresì la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., rilevando che la motivazione della sentenza d’appello era esistente, comprensibile e logicamente coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 604/1966, art. 2

    Il licenziamento deve rispettare le forme prescritte; la rinnovazione del recesso nullo per vizio formale è possibile mediante un nuovo atto conforme alla legge.

  • art. 1423 c.c.

    La norma impedisce la sanatoria con effetti ex tunc del negozio nullo, ma non vieta alle parti di reiterare la manifestazione di autonomia negoziale con un atto nuovo e diverso.

  • artt. 1362-1363 c.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso per l’interpretazione della lettera di recesso; la Corte non ha accolto la tesi del ricorrente sulla natura non novativa della comunicazione dell’8 aprile 2011.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato in relazione all’interpretazione del negozio unilaterale di recesso.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice omette di valutare prove specificamente indicate come decisive o pone a base fatti notori o di propria scienza personale; non consente una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che in realtà si trattasse di critica al merito della valutazione probatoria.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È denunciabile solo l’anomalia motivazionale radicale, non la semplice insufficienza della motivazione; nel caso concreto la motivazione d’appello è stata ritenuta adeguata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per dedurre vizi motivazionali, ritenuti insussistenti.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul ricorso per cassazione; le censure che mirano alla rivalutazione del fatto o che sono formulate in modo generico sono inammissibili.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova resta a carico di chi allega i fatti costitutivi o impeditivi; nel caso concreto le censure sono state respinte perché miravano a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.

  • art. 437, comma 2 c.p.c.

    In appello non sono ammesse nuove prove fuori dai limiti previsti; le richieste istruttorie formulate solo in gravame sono state ritenute inammissibili.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla fatturazione, senza che la Corte ravvisasse rilievo decisivo della doglianza.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinnovazione di un licenziamento nullo per vizio di forma è consentita anche sulla base degli stessi motivi sostanziali del precedente recesso, purché il nuovo atto sia adottato con le forme prescritte dalla legge; non si tratta di sanatoria del primo atto nullo, ma di un negozio distinto.
  • Quando a un primo licenziamento orale segue un secondo licenziamento valido nella forma ma autonomamente impugnabile nel merito, la tutela del lavoratore per il vizio formale del primo recesso può essere limitata al solo periodo compreso tra i due atti.
  • In sede di legittimità non è ammessa una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove: le censure devono individuare specifici errori di diritto o un effettivo vizio motivazionale nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ometta di considerare prove specificamente dedotte come decisive, oppure fondi la decisione su fatti notori o di propria scienza; non basta contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. ricorre solo in presenza di una motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non quando si contesti la mera sufficienza o persuasività del ragionamento del giudice di merito.
  • Le prove nuove in appello sono soggette ai limiti rigorosi dell’art. 437, comma 2, c.p.c.; istanze istruttorie formulate per la prima volta in gravame sono inammissibili se non ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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