Cassazione Civile, Ordinanza n. 18547/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società a un dipendente addetto al reparto macelleria. La società aveva formalmente motivato il recesso come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, richiamando un asserito andamento economico negativo del reparto e l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni. La Corte d'appello aveva però ritenuto insussistente il motivo oggettivo e, valorizzando anche la contiguità temporale tra il licenziamento e il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time, aveva qualificato il recesso come ritorsivo, ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sul giustificato motivo oggettivo e omesso esame/travisamento delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe impropriamente rivalutato il merito e ignorato i dati di bilancio e le buste paga che comprovavano la crisi del reparto; 2) violazione del d.lgs. n. 23/2015 e del d.lgs. n. 81/2015, assumendo che la reintegra non potesse essere applicata perché il rifiuto del part-time non integra una nullità espressa; 3) violazione degli artt. 115, 2697 e 2729 c.c., contestando il ragionamento presuntivo sulla natura ritorsiva del licenziamento e proponendo una lettura alternativa degli elementi indiziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano, sotto l'apparente veste di violazioni di legge e vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, precisando che la Corte d'appello aveva svolto un accertamento di fatto congruamente motivato sull'insussistenza della crisi del reparto. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla tutela applicabile, chiarendo che il caso non riguardava un licenziamento intimato per il rifiuto del part-time in sé, ma un licenziamento formalmente per g.m.o. rivelatosi in concreto ritorsivo, cioè sorretto dall'esclusiva e determinante finalità di reagire al legittimo rifiuto del lavoratore. La Corte ha quindi confermato la reintegrazione e il risarcimento già disposti in appello, condannando la società alle spese.
Norme richiamate
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il sindacato giudiziale sulle scelte organizzative d'impresa; la Corte ribadisce che il controllo del giudice riguarda i presupposti di legittimità del licenziamento, non il merito dell'organizzazione imprenditoriale.
La violazione è deducibile solo se il giudice omette di valutare prove specificamente dedotte come decisive o pone a base della decisione fatti notori o di scienza personale; nel caso concreto la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.
Richiamato quale parametro dei vizi denunciabili in cassazione; la Corte afferma che i motivi prospettati sono sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente in tema di giustificato motivo oggettivo; la Corte conferma che il g.m.o. deve risultare effettivo e non può essere solo apparente.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte dà rilievo all'onere del datore di lavoro di provare l'effettiva sussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento.
d.lgs. n. 23/2015, art. 2, comma 1
La Corte afferma che il licenziamento ritorsivo, essendo nullo perché illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., rientra nella tutela reintegratoria prevista per i casi di nullità; richiama anche la dichiarazione di incostituzionalità della parola 'espressamente'.
d.lgs. n. 81/2015, art. 8, comma 1
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time o viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento; la Corte distingue però tale ipotesi dal licenziamento ritorsivo mascherato da g.m.o.
Il licenziamento ritorsivo è ricondotto al motivo illecito determinante e quindi alla nullità del recesso.
La censura sulla distribuzione dell'onere della prova è ritenuta in realtà una contestazione del merito della valutazione probatoria.
La doglianza sulle presunzioni è dichiarata inammissibile perché non contesta la corretta applicazione delle regole legali della prova presuntiva, ma propone una diversa lettura degli indizi.
Applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
secondo comma, ult. parte
Richiamato come base procedurale della trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito quando la doglianza investe, in sostanza, l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il controllo sul giustificato motivo oggettivo riguarda la reale sussistenza delle ragioni addotte e non il merito delle scelte imprenditoriali in sé; il datore deve provare che la crisi o l'esigenza organizzativa allegata sia effettiva e non meramente apparente.
- Il licenziamento intimato formalmente per g.m.o. ma in realtà determinato in via esclusiva e decisiva dalla reazione al comportamento legittimo del lavoratore integra un licenziamento ritorsivo e quindi nullo per motivo illecito determinante.
- Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time o viceversa non può essere posto di per sé a fondamento di un licenziamento; se il recesso è in realtà un pretesto per punire quel rifiuto, la fattispecie esce dall'area del semplice ingiustificato e si colloca in quella della ritorsione.
- La deduzione di un vizio relativo alle presunzioni richiede di censurare la violazione delle regole legali dell'art. 2729 c.c., non di proporre una diversa combinazione degli indizi o una lettura alternativa del materiale probatorio.
- Quando il licenziamento è nullo per motivo illecito determinante, la conseguenza è la tutela reintegratoria piena, con ripristino del rapporto e risarcimento commisurato alla retribuzione perduta.
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