Cassazione Civile, Ordinanza n. 26054/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da una cartella di pagamento per IRES 2007 emessa nei confronti di un soggetto persona fisica, indicato dall'Ufficio come coobbligato solidale nell'ambito del consolidato fiscale facente capo a una società consolidante e a una società consolidata. Il contribuente contestava la cartella deducendo: omessa notifica dell'atto presupposto, cioè dell'avviso di accertamento originariamente emesso verso la società consolidante; omessa motivazione della cartella; insussistenza della propria responsabilità solidale. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rilievo di precedenti sentenze tra le stesse parti su questioni identiche; dall'altro, violazione degli artt. 40-bis d.P.R. 600/1973 e 127 d.P.R. 917/1986, sostenendo che l'avviso di accertamento doveva essere notificato solo alla società consolidata e alla consolidante, non anche al coobbligato persona fisica. Nelle more, il contribuente presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018; l'Ufficio la negava assumendo che la cartella non fosse un atto impositivo e che la lite non fosse definibile. Il contribuente impugnava tale diniego deducendo che la cartella costituiva il primo e unico atto con cui la pretesa era stata portata a sua conoscenza, quindi rientrava tra gli atti definibili. La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso contro il diniego e lo ha accolto, ritenendo la cartella un atto impositivo perché primo atto notificato al contribuente e confermando che la lite era definibile; per effetto della definizione agevolata ha dichiarato estinto il giudizio principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, qualificando la cartella di pagamento come atto impositivo ai fini dell'art. 6 d.l. 119/2018, perché era il primo atto con cui la pretesa fiscale era stata portata a conoscenza del contribuente; ha ritenuto quindi definibile la controversia, poiché sussistevano gli altri presupposti di legge e risultava versato l'importo dovuto. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio principale per intervenuta definizione della lite. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. Non risulta, dal testo fornito, una statuizione espressa sul ricorso principale dell'Agenzia oltre l'effetto estintivo conseguente alla definizione agevolata.
Norme richiamate
richiamato dall'Agenzia per sostenere l'efficacia del giudicato sulle questioni già decise in precedenti controversie tra le stesse parti; il motivo non è stato coltivato nella decisione finale, che ha invece assorbito il tema per effetto della definizione agevolata
art. 40-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dall'Agenzia per affermare che, nel consolidato fiscale, la notifica dell'avviso di accertamento è dovuta alla società consolidata e alla consolidante, non al coobbligato persona fisica
art. 127 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall'Agenzia in relazione al regime del consolidato fiscale e agli obblighi di notificazione dell'avviso di accertamento
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la cartella di pagamento, essendo il primo atto con cui la pretesa fiscale è stata portata a conoscenza del contribuente, è stata qualificata come atto impositivo definibile; la lite rientra nella definizione agevolata se sussistono gli altri requisiti di legge
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
prevede il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, rimedio utilizzato dal contribuente
art. 6, comma 2-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato per il versamento dell'importo pari al 5% del valore della controversia quale presupposto della definizione
norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio
norma processuale sulla definizione camerale del ricorso
art. 19 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la cartella, quando non preceduta da avviso di accertamento notificato al contribuente, è impugnabile anche nel merito come primo e unico atto della pretesa
art. 117 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel narrato per descrivere l'opzione per il consolidato fiscale esercitata dalla società controllante
Massime di principio
- Nel sistema della definizione agevolata delle liti tributarie, una cartella di pagamento può assumere natura di atto impositivo quando costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente; in tal caso la controversia è astrattamente definibile se ricorrono gli ulteriori requisiti legali.
- Ai fini della definibilità della lite non è decisivo che il ruolo o la cartella si riferiscano anche ad altri soggetti: il contribuente può definire la controversia limitatamente alla propria posizione e al credito riferito alla pretesa a lui opposta.
- Quando la definizione agevolata viene validamente perfezionata, il giudizio principale sulla medesima pretesa deve essere dichiarato estinto per intervenuta definizione della controversia.
- In materia di consolidato fiscale, la questione della notificazione dell'avviso di accertamento e della successiva riscossione deve essere valutata alla luce della struttura della pretesa nei confronti dei soggetti coinvolti; tuttavia, ai fini della definizione agevolata, rileva soprattutto se la cartella sia stata il primo atto notificato al singolo contribuente.
- La cartella non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento al contribuente non è un mero atto esecutivo, ma può essere impugnata anche per contestare il merito della pretesa tributaria, perché concentra in sé la prima manifestazione della pretesa nei confronti del destinatario.
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